FASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO
(ai sensi degli Artt. 30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)
CASUALTY SME
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa (Allegato A);
b) Condizioni di assicurazione (Allegato B);
c) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Allegato C).
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
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Allegato A Nota Informativa
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 20.06.2016
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35/2010.
1. I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell’ambito delle Condizioni di assicurazione.
2. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle condizioni di Polizza che prevarranno sulla Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di Polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni Generali
• AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx.
• La presente polizza è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx - Xxx 00.00000 Fax 00.0000000
• Sito Internet: xxx.xxx.xx.xx.
• Indirizzo di posta elettronica: xx.xxxxx@xxx.xxx.
• AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo Inglese, Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (2014)
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a a £ 3,458,500,000 (€ 4.704.162.132,00), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197,118,479 (€ 268.115.450,22) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1,467,400,000 (€ 1.995.919.477,69).
• L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La copertura prevede il tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’art. 35 “Rinnovo tacito dell’Assicurazione” delle Condizioni Contrattuali valide per tutte le Sezioni di Polizza.
Avvertenza:
In mancanza di disdetta data da una della parti con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
Avvertenza:
La copertura assicurativa è da intendersi a secondo rischio nel senso che se al momento del Sinistro vi sono altre coperture assicurative con altre compagnie per i medesimi Rischi previsti dalla Polizza questa, fermi i limiti dei massimali previsti, ha effetto solo per la parte di danno eccedente quella prevista dalle altre coperture assicurative. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 38 (Altre Assicurazioni) delle Condizioni Contrattuali Valide per tutte le Sezioni.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La Polizza prevede una serie di coperture assicurative suddivise in sezioni di seguito sinteticamente descritte:
• Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro.
- La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in Polizza, inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all’esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell’attività assicurata, comprese le attività complementari ed accessorie.
L’Assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
- La Società risponde delle somme che l’Assicurato è tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione:
o ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso e di surroga esperite dall’INAIL e
o ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai Prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’Assicurazione opera anche in caso di azione esperita dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222 successivamente integrata e/o modificata.
Avvertenza:
Le coperture assicurative di cui alla Sezione I presentano esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto agli artt. 2 (Validità temporale dell’assicurazione), 3 (Validità territoriale dell’assicurazione), 4 (Novero dei terzi) e 5 (Esclusioni - Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro).
L’Assicurazione Responsabilità Civile Terzi è altresì estesa ai rischi inerenti alle attività complementari (quali le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci, l’esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio per veicoli a motore, l’esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, il servizio di guardiania, la gestione della mensa aziendale e la somministrazione di cibi e bevande, la partecipazione a fiere ed esposizioni, l’organizzazione di corsi di formazione, convegni, congressi, la proprietà e/o l’uso di velocipedi, macchinari in genere, impianti e veicoli di proprietà o concessi in locazione o comodato, i servizi sanitari all’interno dell’azienda compresi la responsabilità del personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, l’esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, le operazioni di pulizia dei locali aziendali, l’organizzazione di attività dopolavoristiche, l’organizzazione di visite guidate nello stabilimento), i danni a mezzi di trasporto in carico e scarico, responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro, i danni alle cose dei dipendenti, la responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati, strade/terreni ove viene svolta l’attività aziendale, i danni subiti da professionisti e consulenti, i danni da cose in custodia, danni derivanti dall’uso di veicoli quali carrelli, trattori, macchine operatrici, danni cagionati da eventuali appaltatori o subappaltatori, danni da cose sollevate, caricate e scaricate, danni da incendio, danni da interruzione di attività, danni da inquinamento accidentale, danni da beni in comodato, locazione o leasing, danni alle cose che non possono essere rimosse, danni da rapine o altri atti violenti. Si rinvia alle Condizioni aggiuntive alla Sezione 1 per maggiori dettagli circa la copertura prestata.
Inoltre, se espressamente previsto in Scheda di Polizza, l’Assicurazione è estesa anche ai danni da malattia professionale, da difettosa esecuzione di lavori, dalla commercializzazione dei prodotti, da furti agevolati da impalcature e ponteggi, da cedimento e franamento di terreni, danni a condutture e impianti sotterranei e dai danni dovuti a operazioni di collaudo, manutenzione e
Proposta/Polizza: n. /x Emessa il:
riparazione svolte in USA e Canada. Si rinvia alla Condizione Particolare 2 (Malattie professionali) per maggiori dettagli circa la copertura prestata.
Avvertenza:
Le coperture aggiuntive alla Sezione I presentano esclusioni, limitazioni e sottolimiti di garanzie cui sono collegati massimali, scoperti e franchigie indicati nella Scheda di Polizza e nelle singole previsioni contrattuali cui si riferiscono. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto all’art. 3 (Validità territoriale dell’assicurazione) limitatamente ai territori USA e Canada, e alle Condizioni Aggiuntive alla Sezione I e in particolare, all’art. 7 (Estensione alle attività complementari), art. 8 (Mezzi di trasporto sotto carico e scarico), art. 9 (Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro), art. 10 (Danni alle cose dei dipendenti), art. 11 (Proprietà dei fabbricati ove è svolta l’attività), art. 12 (Xxxxx subiti da professionisti e consulenti), art. 13 (Integrativa Auto), art. 14 (Estensione carrelli operanti nel perimetro aziendale), art. 15 (Appalto – subappalto), art. 16 (Cose in consegna e custodia), art. 17 (Danni a cose sollevate, caricate e scaricate), art. 18 (Danni da incendio), art. 19 (Danni da interruzione di attività), art. 20 (Inquinamento accidentale), art. 21 (Comodato-Leasing-Locazione), art. 22 (Beni nei luoghi di esecuzione dei lavori), art. 24 (Rapine e atti violenti) e alle Condizioni Particolari valide per la Sezione I, CP. 2 (Malattie Professionali), CP. 3 (Lavori Eseguiti), CP. 4 (Commercializzazione di Prodotti), CP. 5 (danni da furto agevolati da impalcature e ponteggi), XX 0 (Cedimenti e franamento del terreno), CP. 7 (Danni a condutture ed impianti sotterranei), CP. 8 (Operazioni di collaudo, Manutenzione e riparazione dei Prodotti svolte in USA e Canada).
• Sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione – Responsabilità Civile Prodotti
- La Società risponde delle somme che l’Assicurato è tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo nome dopo che gli stessi sono stati consegnati a terzi, per lesioni personali e per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione, compresi i danni derivanti da:
- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- errato o difettoso imballaggio;
L’Assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni di attività, i danni da incendio dovuti a difetto dei prodotti, la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di produttore per danni da errata o difettosa esecuzione dei lavori di installazione, anche se eseguiti da subappaltatori, i danni al prodotto finito di cui i prodotti dell’Assicurato siano parti componenti e/o ingredienti e, nel caso in cui i prodotti assicurati siano contenitori ed imballaggi, i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.
Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto all’art. 26 della Sezione II – Responsabilità Civile Prodotti.
L’Assicurazione copre anche il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in Polizza dopo la loro consegna a terzi dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:
a. tali prodotti abbiano causato lesioni corporali o danni a cose;
b. sia dimostrata la possibilità che possano causarne;
c. le Autorità competenti ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione per la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Inoltre, se espressamente previsto in Scheda di Polizza, l’Assicurazione è estesa anche ai danni per responsabilità del venditore in caso di vendite effettuate in USA e Canada per i danni derivanti dal ritiro dei prodotti in USA e Canada e da interruzione di attività derivante da danneggiamento dei prodotti.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
Avvertenza:
Le coperture assicurative di cui alla Sezione II presentano esclusioni, limitazioni e sottolimiti di garanzia cui sono collegati massimali, scoperti e franchigie indicati nella Scheda di Polizza e nelle singole previsioni contrattuali cui si riferiscono. Si rinvia, per maggiori dettagli, all’art. 26 (Oggetto dell’Assicurazione), art. 27 (Validità Temporale), art. 28 (Validità territoriale) e all’art.
31 (Ritiro Prodotti dell’Assicurato) della Sezione II della Sezione II Responsabilità Civile Prodotti nonché alle successive Condizioni Particolari CP. 9 (Responsabilità del Venditore), CP. 10 (Ritiro Prodotti dell’Assicurato e/o di terzi) e CP. 11 (Danni Patrimoniali puri).
Avvertenza:
Qualora la garanzia venga prestata in favore di più soggetti Assicurati il Massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di indennizzo resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 39 (Pluralità di Assicurati) delle Condizioni Contrattuali Valide per Tutte le Sezioni.
Avvertenza:
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:
Esempio di Franchigia: danno a Cose o ai Prodotti pari a euro 5.000, Franchigia pari a Euro 2.000, indennizzo corrisposto: Euro 3.000.
Esempio di Scoperto in Euro: danno a Cose o Prodotti pari a Euro 5.000, Scoperto 20%, indennizzo corrisposto: Euro 4.000. Esempio di Massimale: Indennizzo pari a Euro 100.000, Massimale pari a Euro 50.000, Indennizzo corrisposto: Euro 50.000.
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1983 e 1894 del codice civile.
Aggravamento e diminuzione del rischio
• Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Avvertenza:
per le coperture assicurative previste nella Sezione I - Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro l’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto di assicurazione non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e l’Assicurato corrisponda alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Per maggiori dettaglio si rinvia all’art. 25 (Buona fede) Della Sezione I - Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro.
Premio
• Il Premio è stabilito in base al fatturato dell’Assicurato/Assicurati ed è convenuto nella Scheda di Polizza.
• Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento Isvap
n. 5 / 2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario.
Avvertenza:
Per le società con fatturato superiore ad €. 10.000.000 è prevista una clausola di regolazione del Premio al variare del fatturato dell’Assicurato/Assicurati. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 33 (Regolazione del Premio) delle Condizioni Contrattuali Valide per tutte le Sezioni.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
Rivalsa
Avvertenza:
Il contratto non prevede il diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato. E’ tuttavia previsto, relativamente agli indennizzi pagati, che la Società possa esercitare il proprio diritto di surroga nei diritti dell’Assicurato nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile, salvo quanto indicato all’art. 44 (Rinuncia alla surroga) delle Condizioni Contrattuali Valide per tutte le Sezioni.
Diritto di recesso
Avvertenza:
il contratto prevede la facoltà di recesso in caso di Sinistro. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 34 (Recesso in caso di Sinistro) delle Condizioni Contrattuali Valide per tutte le Sezioni.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
• Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
• Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. L’Assicurato deve dare immediatamente avviso scritto del Sinistro, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Legge applicabile al contratto
L’Assicurazione è soggetta alla e regolata dalla Legge Italiana in forza dell’art. 41 (Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del Contratto) delle Condizioni Contrattuali Valide per tutte le Sezioni.
Regime fiscale
• Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
• Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
Ai fini della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri che abbiano causato la morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni oppure per i quali abbia luogo inchiesta dell’Autorità Giudiziaria o per i quali gli pervengano richieste di risarcimento. In tali casi la denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza. Il mancato adempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 36 delle Condizioni Contrattuali Valide per Tutte le Sezioni.
Reclami
• Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami
Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax (x00) 00 00 00 000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
• Sarà cura della Società informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Società comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
• Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
• Il reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
• In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo, chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
• In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
• Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
• Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
• Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Arbitrato
Non è prevista una procedura arbitrale per dirimere le eventuali controversie. Tuttavia, si rimandaall’art. 31 (Ritiro Prodotti dell’Assicurato) della Sezione II – Responsabilità Civile Prodotti – Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti per gli aspetti di dettaglio circa la procedura di valutazione peritale relativa alla specifica garanzia.
Avvertenza:
Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 è possibile, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, rivolgersi ad un organismo di mediazione indipendente iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Il tentativo di mediazione è obbligatorio dal 20/03/2011 e, quindi, dovrà essere attivato prima di poter promuovere una causa civile, essendo condizione di procedibilità della stessa.
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GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo al fine di una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.
Assicurato | Il/i soggetto/i i cui interessi sono protetti dall’Assicurazione |
Appaltatore/ Subappaltatore | Xxxxx al quale sono stati affidati dal Committente o dall’Appaltatore parte o la totalità dei lavori |
Assicurazione | il contratto di assicurazione |
Broker | L’intermediario di assicurazione indicato nella Scheda di Polizza |
Codice delle Assicurazioni | il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato |
Committente | Colui che affida a terzi lavori o prestazioni di opere |
Consegna a terzi | Trasferimento del potere di fatto su un cosa che si verifica al momento in cui il possesso della stessa risulta traferita dall’Assicurato ad altro soggetto terzo. Nel caso in cui Prodotti o Cose vengano installati o posti in opera presso terzi a cura dell’Assicurato, la consegna di verifica nel momento in cui l’installazione risulta ultimata. L’installazione si considera ultimata al verificarsi di almeno due delle seguenti circostanze: 1. Rilascio di certificato di collaudo provvisorio; 2. Consegna anche provvisoria o parziale dell’installazione o sottoscrizione del certificato di ultimazioni dei lavori; 3. uso anche parziale o temporaneo dell’installazione secondo la destinazione. Ai fini della presente Polizza “messa in circolazione” equivale alla definizione di “Consegna a terzi”. |
Contraente | il soggetto che stipula con la Società l’Assicurazione |
Cose | Sia gli oggetti materiali sia gli animali |
Danni a cose | Alterazione fisica o chimica di cose |
Fatturato | l’importo del volume d’affari annuo conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza al netto di quello intercompany e di IVA o equivalenti imposte locali |
Franchigia | L’importo che viene detratto dal danno che rimane a carico dell’Assicurato |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli |
Massimale | La massima esposizione della Società per ogni Sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle cose danneggiate. Per l’assicurazione R.C. Prodotti tale massima esposizione si intende per |
sinistro/sinistro in serie e per periodo assicurativo. | |
Polizza | Il documento che prova l’Assicurazione |
Prestatori di Lavoro | tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Tale definizione comprende: - I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; - I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38; - I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196; - I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro); - i borsisti, i corsisti e gli stagisti. |
Prodotto | I beni mobili (anche se incorporati in altri beni mobili o immobili) specificati nella descrizione dell’attività dell’Assicurato e per i quali risulti, se previsto per contratto, o per legge: • Autorizzazione all’immissione in commercio da parte di organi, enti, istituti o autorità competenti: • certificato di avvenuto collaudo; I recipienti, i contenitori, gli imballaggi dei beni di cui al punto precedente nonché le relative istruzioni d’uso. |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione |
Rischio | la probabilità che si verifichi un Sinistro |
Scoperto | la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato |
Sinistro | Per l’Assicurazione R.C.T./O. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione Per l’Assicurazione R.C. Prodotti La richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato o dai suoi aventi causa. |
Sinistro in serie | tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti ed in momenti diversi, sono considerati come la conseguenza di un unico sinistro; |
Società | l'impresa di assicurazione |
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AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxxx Xxxxx
Polizza di Assicurazione
Allegato B
Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Avvertenza: a norma dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”, si richiama l’attenzione della Contraente e dell’Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell’Assicurato.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione il contratto di assicurazione;
Polizza il documento che prova l'Assicurazione;
Contraente il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Assicurato il soggetto/i i cui interessi sono protetti dall'Assicurazione;
Società l'impresa assicuratrice;
Broker l’intermediario di assicurazione indicato nella Scheda di Polizza;
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio la probabilità che si verifichi un Sinistro;
Sinistro Per la assicurazione R.C.T./O.
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Per la assicurazione R.C. Prodotti
la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, o dai suoi aventi causa;
Sinistro in serie tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti ed in momenti diversi, sono considerati come la conseguenza di un unico sinistro;
Massimale la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle cose danneggiate;
Per l’assicurazione R.C. Prodotti tale massima esposizione si intende per Sinistro/Sinistro in serie e per periodo assicurativo;
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro in copertura;
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Tale definizione comprende:
- I prestatori di lavoro subordinato assunti ai sensi dell’art. 2094 c.c.;
- I prestatori di lavoro rientranti nelle tipologie contrattuali previste dal X.Xxx. n. 81/2015;
- I prestatori di opera continuativa e coordinata ai sensi dell’art. 409 c.p.c.;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003, distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza;
- I lavoratori a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
Retribuzioni l’ammontare degli importi erogati ai Prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera;
Prodotto i beni mobili (anche se incorporati in altri beni mobili o immobili), specificati nella descrizione dell’attività dell’Assicurato e per i quali risulti, se previsto per contratto o per legge:
• autorizzazione all’immissione in commercio da parte di organi, enti, istituti o autorità competenti;
• certificato di avvenuto collaudo;
I recipienti, i contenitori, gli imballaggi dei beni di cui al punto precedente nonché le relative istruzioni d’uso.
Fatturato l’importo del volume d’affari annuo conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente polizza al netto di quello intercompany e di IVA o equivalenti imposte locali;
Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni a cose alterazione fisica o chimica di cose;
Terrorismo Atto (incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza) commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società;
Scoperto la percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
Franchigia l’importo che viene detratto dal danno e che rimane a carico dell’Assicurato;
SIR
(Self Insurance
Retention) importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro compresa gestione, istruzione e liquidazione dell’evento ove il sinistro rientri integralmente al di sotto della soglia indicata in Polizza
Committente colui che affida a terzi (appaltatori) i lavori;
Appaltatore /
Subappaltatore colui al quale sono stati affidati dal committente o dall’appaltatore parte o la totalità dei lavori;
Consegna a terzi Trasferimento del potere di fatto su una cosa che si verifica nel momento in cui il possesso della stessa risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo. Nel caso in cui Prodotti o Cose vengano installati o poste in opera presso terzi a cura dell’Assicurato, la consegna si verifica nel momento in cui l‘installazione risulta ultimata. L’installazione si considera ultimata al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
1. rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
2. consegna anche provvisoria o parziale dell’ installazione o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
3. uso anche parziale o temporaneo dell‘ installazione secondo destinazione.
Ai fini della presenta Polizza “messa in circolazione” equivale alla definizione di ”Consegna a terzi”.
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SEZIONE I
Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
Art. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, per morte, lesioni personali e/o per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata, comprese le attività complementari ed accessorie.
L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione:
- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.
PRECISAZIONE
L’Assicurazione di cui alle lettere A) e B) vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2) VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a Prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza.
Art. 3) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo, salvo quanto previsto all’Esclusione di cui all’art. 5, lett. t) della presente Sezione.
Relativamente ai territori di USA e Canada l‘Assicurazione R.C.T. di cui all’art. 1) lettera A) si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.
Art. 4) NOVERO DEI TERZI
Ai fini dell’Assicurazione R.C.T. non sono considerati “terzi”:
a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
b) i Prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per i quali si applica la sola copertura R.C.O. di cui all’art. 1) lettera B).
Art. 5) ESCLUSIONI - SEZIONE I - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
Sono esclusi dall’Assicurazione di cui all’art. 1) lettere A) e B):
a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
c) i danni cagionati alle cose trainate, trasportate;
d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;
g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili;
j) i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici;
k) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
l) multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
m) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
n) i danni da furto;
o) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l’inquinamento dell’atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
p) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
q) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
r) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
s) i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;
t) Sanzioni: la Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù della presente Polizza qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America;
u) i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
v) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
w) i danni derivanti da atti di guerra e/o Terrorismo;
x) i danni derivanti da fumi di saldatura;
y) i danni alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione dei lavori;
z) i danni derivanti da:
1. qualunque forma di Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE), comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), “Chronic Wasting Disease” (CWD), Sindrome di Creutzfeldt-Jakob, Nuova Variante della Sindrome di Creutzfeldt-Jakob (nv-CJD), “Scrapie” o “Trasmissible Mink Encephalopathy”,
2. prodotti geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria (OGM),
3. metilter-buter etere (MTBE),
4. bifenili policlorati (PCB),
5. prodotti pesticidi e/o erbicidi,
6. muffe tossiche,
7. listeria,
8. afta epizootica,
9. salmonella,
10. influenza aviaria,
11. prodotti trattati con ormoni e/o estrogeni e/o irradiati,
12. aflatossina,
13. funghi, batteri e microorganismi similari (ad esempio legionella pneumophila),
14. schiuma di urea formaldeide.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE I
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
( CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI)
Art. 6) FRANCHIGIA / SCOPERTO
Assicurazione R.C.T.
L’Assicurazione viene prestata con applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza, salvo per i casi in cui sia previsto uno Scoperto e/o una Franchigia superiore direttamente nelle condizioni di assicurazione.
Assicurazione R.C.O.
L’Assicurazione viene prestata con l’applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni Prestatore di lavoro infortunato.
Art. 7) ESTENSIONE ALLE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI:
L’Assicurazione R.C.T. copre anche i Rischi inerenti:
a. alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, fermo quanto stabilito dall'art. 5 lettera a) – Esclusioni – della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
b. all’esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Tale garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo danneggiato, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
c. all’esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
d. all’impiego di guardiani anche armati, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonchè alla proprietà ed uso di cani. La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi;
e. alla gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da Prestatori di lavoro in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
f. alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands. La presente estensione comprende l’organizzazione di corsi di formazione, convegni, congressi, manifestazioni, convention, raduni ed altri eventi in genere, compresi i rischi delle attività connesse;
g. alla proprietà e/o all’uso di velocipedi, macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell’Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in Polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'Assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall’art. 5 lettera a) Esclusioni – della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione;
h. ai servizi sanitari prestati all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la copertura di cui alla presente Xxxxxxx s’intende prestata a “Secondo Xxxxxxx”. Rimane in ogni caso esclusa la loro responsabilità personale di carattere professionale (cd. Medical malpractice);
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
i. all’esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell’azienda;
j. alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta nella scheda di Polizza;
k. all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;
l. all'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito degli stabilimenti aziendali assicurati in Polizza.
Art. 8) MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO
L’Assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi.
La presente condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con la Franchigia per sinistro pari ad € 500,00.
Art. 9) RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri Prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, entro i limiti del Massimale relativo alla garanzia interessata e riportato nella Scheda di Polizza per Sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'Assicurato o fra di loro.
Detta condizione aggiuntiva vale anche per la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, come successivamente modificato, in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, limitatamente alle lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità di tipo professionale.
Art. 10) DANNI ALLE COSE DEI DIPENDENTI
A parziale deroga dell’articolo 4) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati “terzi” i Prestatori di lavoro dell’Assicurato per danni arrecati a cose di loro proprietà, possesso e detenzione, giacenti nell’ambito delle attività aziendali. Restano esclusi i danni ai veicoli a motore, denaro, preziosi e valori in genere e i danni derivanti da incendio, furto, da mancato uso, salvo quanto disposto dalla precedente condizione aggiuntiva prevista all’art. 7 lettera b) “ESTENSIONE ALLE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI“.
La presente condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con la Franchigia per ciascun Sinistro pari ad € 250,00.
Art. 11) PROPRIETA’ DEI FABBRICATI OVE E’ SVOLTA L’ATTIVITA’
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L’Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. L’Assicurazione comprende, inoltre, i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, così come successivamente modificato, la garanzia opera alla condizione che l’Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto legislativo, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori o le analoghe figure che potranno essere previste dalla normativa di volta in volta vigente.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
L’Assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.
L’Assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.
L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati in quanto - tali lavori - siano regolarmente appaltati a terzi.
Qualora tali lavori rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, così come successivmamente modificato, l’Assicurazione vale a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto Legislativo, nonché abbia adottato il piano di sicurezza e coordinamento, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto Legislativo o comunque nelle modalità che saranno di volta in volta previste dalla normativa applicabile.
La presente condizione particolare opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali,
esclusa qualsiasi responsabilità professionale.
La presente condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con la Franchigia per Sinistro di € 500,00.
Art. 12) DANNI SUBITI DA PROFESSIONISTI E CONSULENTI
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da:
• • professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 e successive modifiche) di cui l’Assicurato si avvale in ordine alle attività descritte nella scheda di Polizza;
• • dipendenti e/o collaboratori di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia opera a condizione che le persone sopra individuate siano state incaricate attraverso un regolare contratto di lavoro e qualora al momento del Sinistro esistano anche altre coperture assicurative stipulate da quest’ultimi con altre società per i medesimi rischi previsti dalla presente Polizza, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nella Polizza, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella prevista dalle altre coperture assicurative. La presente condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale
R.C.T. indicati nella Scheda di Polizza con la Franchigia per ciascun sinistro pari ad € 500,00.
Art. 13) INTEGRATIVA AUTO
Premesso che l’Assicurato può, in connessione con l’attività dichiarata, affidare stabilmente o temporaneamente veicoli di sua proprietà o a lui locati in leasing, a propri amministratori, dirigenti, prestatori di lavoro, consulenti o collaboratori anche occasionali, la Società si obbliga:
• a tenere indenne l’Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all’impresa che assicura detti veicoli contro la responsabilità civile ai sensi del Decreto legislativo - 07/09/2005, n.209 come successivamente modificato;
• a rispondere delle somme che l’Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente per danni corporali dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzioni o difetti di manutenzione del veicolo, dei quali l’Assicurato fosse eventualmente ritenuto responsabile ai sensi di legge.
Resta convenuto tra le Parti che questa estensione dell’assicurazione non sostituisce l’assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla
Proposta/Polizza: n. /x Emessa il:
circolazione, che l’Assicurato è tenuto, pena la nullità della presente estensione, a conservare valida ed operante tenendosi debitamente in regola con il pagamento dei relativi premi.
La presente estensione è valida esclusivamente per i Sinistri verificatisi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 14) ESTENSIONE CARRELLI OPERANTI NEL PERIMETRO AZIENDALE
A parziale deroga dell’Art. 5 lettera a) – Esclusioni – della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, preso atto che l’Assicurato utilizza:
• carrelli elevatori
• macchine operatrici
• trattori
• veicoli a motore
non immatricolati al PRA e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti autorità, l’Assicurazione comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in polizza.
La presente estensione di garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
• per i danni subiti da terzi trasportati;
La presente estensione si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo pari al 30% del massimale R.C.T. e con la Franchigia di €. 500,00 per sinistro.
Art. 15) APPALTO - SUBAPPALTO
L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per lesioni personali o danni a cose cagionati a terzi dagli Appaltatori/Subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione per conto dell’Assicurato stesso.
I Prestatori di lavoro degli Appaltatori/Subappaltatori sono considerati terzi ai sensi di legge, sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o di prestazione di lavoro e comunque limitatamente ai casi di morte e lesioni personali.
Art. 16) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
L'Assicurazione comprende i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia fermo restando che sono esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.
Sono esclusi i danni agli immobili nonché alle cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.
Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art.17) DANNI A COSE SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE
L’Assicurazione comprende i danni alle cose sollevate, caricate o scaricate.
Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art. 18) DANNI DA INCENDIO
L‘Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute.
In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
ART. 19) DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’
L‘Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art. 20) INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’Art. 5) Esclusioni lettera o) delle della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione l‘Assicurazione si intende estesa alle lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbia origine dallo stabilimento in cui si svolge l’attività assicurata.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.
L’Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento per ogni Sinistro e per anno, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
L’Assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente condizione aggiuntiva non comprende i danni:
1) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento;
2) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
3) conseguenti ad alterazioni di carattere genetico;
4) cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
La presente estensione vale per i Sinistri che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei e si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art. 21) COMODATO – LEASING - LOCAZIONE
L'Assicurazione R.C.T. è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.
Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi.
Art. 22) BENI NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga dell’Art. 5) - Esclusioni - lettera y) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l‘Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.
Restano esclusi i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di polizza e con la Franchigia per ciascun Sinistro indicata in scheda di polizza.
Art. 23) RESPONSABILITA’ INCROCIATA
Premesso che l’Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad aziende controllate e consociate ed ad altre imprese regolarmente costituite o ad altre persone lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che:
• sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi ed ai Prestatori di lavoro dell’Assicurato, da dette imprese o persone;
• l’Assicurato e le aziende collegate e consociate ed i loro Prestatori di lavoro, e dette imprese o persone ed i loro Prestatori di lavoro, sono considerati terzi tra di loro.
Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione. Art. 24) RAPINE E ATTI VIOLENTI
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dovuti a rapina, aggressione e/o atti violenti nell’ambito dell’attività aziendale.
Art. 25) BUONA FEDE
Ad integrazione dell’art. 1 lettera A) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
SEZIONE II
RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI E RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO
(SEZIONE VALIDA A CONDIZIONE CHE VENGA CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO INDICATO IN SCHEDA DI POLIZZA)
Art. 26) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo nome, dopo che gli stessi sono stati consegnati a terzi, per lesioni personali e per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione, compresi i danni derivanti da:
- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d’uso;
- errato o difettoso imballaggio;
La Società riconosce la qualifica di produttore al Contraente/Assicurato anche per tutti gli oggetti promozionali di qualsiasi natura.
L'Assicurazione comprende:
- i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del Massimale R.C.P. indicato in scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00;
- i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in Polizza con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al 30% del massimale R.C.P. indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00;
- la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di produttore dei prodotti descritti in Polizza per danni involontariamente cagionati da errata o difettosa esecuzione dei lavori di installazione di tali prodotti dopo la loro consegna a terzi, anche se tali lavori sono stati eseguiti da subappaltatori, purchè selezionati dall’Assicurato stesso. La presente estensione è prestata nell’ambito del massimale RCP indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 2.500,00;
- i danni al prodotto finito di cui i prodotti dell’Assicurato siano parti componenti e/o ingredienti.
Inoltre, premesso che:
- i prodotti dell’Assicurato possono essere utilizzati quali componenti di altri prodotti fabbricati da terzi;
- i prodotti fabbricati da terzi possono formare una confezione “pluri gusto”, Qualora il prodotto dell’Assicurato
- causi un danno al prodotto finito;
- tale prodotto finito faccia parte di una confezione “plurigusto”, e i restanti prodotti non risultino difettosi;
e non sia ragionevolmente possibile recuperare , per la loro tipologia (es.: scadenza, invendibilità), i prodotti difettosi,
la Società provvederà a risarcire il danno:
- integralmente per quei prodotti che risultano difettosi;
- nel limite del 50% del loro costo per i restanti prodotti che non risultano difettosi.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del massimale R.C.P. con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo pari al 30% del Massimale RCP e con lo
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistro. Per i sinistri che si verificheranno in USA e Canada verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di €.
25.000 per sinistro;
- nel caso in cui i prodotti assicurati siano contenitori ed imballaggi, i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto con il sottolimite per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo pari al massimale R.C.P. indicato in Scheda di Polizza e con una franchigia fissa per ciascun Sinistro di €. 5.000,00;
Qualora l’Assicurato dovesse programmare la fabbricazione o produzione o vendita di prodotti di natura diversa da quelli descritti in Polizza come rientranti nell’attività assicurata, dovrà darne preventiva comunicazione alla Società fornendo tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio.
La Società entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione farà conoscere al Contraente/Assicurato le condizioni di garanzia ed il premio; in assenza, si intendono confermate le condizioni in corso.
Il massimale previsto per la presente assicurazione opera per l’eccedenza rispetto al massimale previsto da eventuali coperture preesistenti a favore dell’Assicurato e valide nei confronti delle stesse richieste di risarcimento.
Art. 27) VALIDITA’ TEMPORALE
a) Se in scheda di Polizza non è attiva la garanzia Esportazione diretta in Usa e Canada: L'Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza.
L’Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note all’Assicurato prima della data di efficacia della presente Polizza.
In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, purché pervenute all’Assicurato entro due anni dalla cessazione stessa
b) Se in scheda di Polizza è attiva la garanzia Esportazione diretta in USA e Canada
In caso di attivazione della garanzia “Esportazione diretta in USA e Canada” , a parziale deroga dell’art. 28 “Validità Territoriale” della presente Sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione la validità territoriale si intende estesa ai prodotti consegnati a terzi in tutto il mondo, compresi i territori di USA e Canada.
Limitatamente ai prodotti consegnati nei territori di USA e Canada, resta convenuto fra le Parti che, a parziale deroga di quanto indicato al precedente punto a) del presente articolo, l’Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza relative a Prodotti consegnati a terzi dopo la data di decorrenza indicata in Scheda di Polizza con la Franchigia e/o lo Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
Resta espressamente convenuto che l’Assicurazione non opera a favore di eventuali aziende collegate, consociate o partecipate dell’Assicurato ubicate nei territori di Usa e Canada.
L’Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note all’Assicurato prima della data di efficacia della presente Polizza
In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, purché pervenute all’Assicurato entro due anni dalla cessazione stessa
Art. 28) VALIDITA’ TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida per i prodotti descritti in Polizza consegnati a terzi nei territori di qualsiasi paese esclusi USA e Canada e per danni ovunque verificatisi, salvo quanto previsto al precedente articolo
27) Validità Temporale, lettera b) ferma l’Esclusione di cui all’art. 29, lett. j “Sanzioni”) della presente Sezione.
Art. 29) ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione:
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
a) i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all’uso cui sono destinati;
b) i danni o spese reclamati per il ritiro dal mercato di prodotti in genere, le spese di riparazione, sostituzione e/o rimpiazzo degli stessi, l‘importo pari al loro controvalore, nonché le spese di rifacimento dei lavori eseguiti;
c) i danni cagionati da prodotti destinati al settore aeronautico, nucleare, aerospaziale e "off shore"; nonché a quello delle armi da fuoco;
d) gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
e) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
f) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l’inquinamento dell’atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
h) i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;
j) Sanzioni: la Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù della presente Polizza qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
k) i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
l) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
m) i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
n) i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
o) L’Assicurazione R.C.P.non opera inoltre per i danni derivanti da:
1. qualunque forma di Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE), comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), “Chronic Wasting Disease” (CWD), Sindrome di Creutzfeldt-Jakob, Nuova Variante della Sindrome di Creutzfeldt-Jakob (nv-CJD), “Scrapie” o “Trasmissible Mink Encephalopathy”,
2. prodotti geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria (OGM),
3. metilter-buter etere (MTBE),
4. bifenili policlorati (PCB),
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
5. prodotti pesticidi e/o erbicidi,
6. muffe tossiche,
7. listeria,
8. afta epizootica,
9. salmonella,
10. influenza aviaria,
11. prodotti trattati con ormoni e/o estrogeni e/o irradiati,
12. aflatossina,
13. funghi, batteri e microorganismi similari (ad esempio legionella pneumophila),
14. schiuma di urea formaldeide.
Art. 30) FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
L’Assicurazione viene prestata con l’applicazione delle Franchigie e/o degli Scoperti previsti nella Scheda di Polizza rispettivamente per :
• danni verificatisi in tutto il mondo esclusi i territori di USA e Canada;
• danni verificatisi nei territori di USA e Canada.
Art. 31) RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO
A parziale deroga della lettera b) delle Esclusioni di cui all’art. 29 della presente Sezione, la Società garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per ritirare dal mercato i prodotti descritti in Polizza dopo la loro Consegna a terzi, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato, si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:
a) tali prodotti abbiano causato lesioni corporali o danni a cose;
b) sia dimostrata la possibilità che possano causarne;
c) le Autorità competenti ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione per la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Per spese rimborsabili si intendono unicamente quelle:
a) di annuncio, comunicazione sui mezzi di stampa o altri mezzi di comunicazione;
b) di trasporto e magazzinaggio temporaneo dei prodotti ritirati;
c) per la distruzione dei prodotti difettosi;
d) per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
e) relative a retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario corrisposte al personale regolarmente preposto dall'Assicurato alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
f) per la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle di trasporto e magazzinaggio temporaneo.
In caso di divergenza sull’opportunità di effettuare le operazioni di cui trattasi e/o sull’ammontare delle spese sostenute, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Questo ha sede, a scelta della parte attrice, nel luogo ove viene esercitata la direzione la Società o, in alternativa, presso la sede del Broker al quale è assegnata la Polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalla presente Sezione, l’estensione di cui al presente Art. 31 non comprende:
a) le spese sostenute per revisionare o modificare o riparare i prodotti difettosi onde renderli idonei, salvo quanto previsto alla lettera f) di cui alle spese rimborsabili di cui sopra;
b) il ritiro dei prodotti di terzi nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in Polizza;
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
c) le spese per il ritiro, trasporto ed eventuale distruzione dei prodotti descritti in Polizza fabbricati in manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza, salute ed igiene dei consumatori;
d) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
e) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente;
f) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque;
g) il controvalore dei prodotti da ritirare;
h) i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro;
i) multe, ammende e penalità in genere;
j) le spese di smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi da ritirare.
L'Assicurazione opera
- per i prodotti consegnati a terzi nell'ambito della validità territoriale della Polizza esclusi i territori di USA e Canada;
- per tutte le operazioni di ritiro, trasporto o distruzione iniziate in data successiva a quella di decorrenza della Polizza e durante il periodo di efficacia della stessa, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati a terzi in data successiva a quella di decorrenza della Polizza.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.P. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00 e con la Franchigia per ciascun Sinistro pari ad € 5.000,00.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
CONDIZIONI CONTRATTUALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 32) PAGAMENTO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati al Broker, cui è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art 33) REGOLAZIONE DEL PREMIO - applicabile solo alle società con Fatturato consuntivo maggiore di €. 10.000.000
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio indicato in Scheda di Polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, deve essere fornita alla Società l’indicazione dell’ammontare effettivo degli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio, quali:
- retribuzioni lorde corrisposte ai Prestatori di lavoro;
- fatturato, escluso I.V.A.;
- altri elementi variabili descritti in Polizza.
Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva se dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti, le documentazioni necessarie (quali il libro unico del lavoro prescritto dall’art. 39 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).
Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 35% o più rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest’ultimo con effetto dell’annualità successiva, portandolo ad un importo non inferiore al 75% dell’ultimo premio consuntivo.
Art. 34) RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dalla Società, la medesima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell’imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui la facoltà di recesso sia esercitata dall’Assicurato, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il 50% della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, sempreché il premio non sia stato fissato anche quale premio minimo. In tal caso nessun rimborso di premio sarà infatti dovuto.
Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente Polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.
Art. 35) RINNOVO TACITO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta da una della Parti, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è rinnovata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge, o il contratto, si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso il periodo coincide con la durata di Polizza.
Art. 36) DENUNCIA DEI SINISTRI
Agli effetti dell’Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri:
• che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o
• per i quali abbia luogo inchiesta dell’Autorità Giudiziaria, o
• per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.
In questi casi i Xxxxxxxx dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 37) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 38) ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora al momento del Sinistro esistano anche altre coperture assicurative stipulate con altre compagnie per i medesimi rischi previsti dalla presente Polizza, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella prevista dalle altre coperture assicurative.
Art. 39) PLURALITA‘ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità Assicurati il Massimale / limite stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda resta per ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati.
Art. 40) ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
Art. 41) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Qualsiasi interpretazione di questa polizza, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, in applicazione delle leggi dello Stato Italiano.
Art. 42) FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione della Società o, in alternativa, il Foro del luogo ove ha sede il Broker cui è assegnata la gestione della Polizza o dove ha sede il Contraente.
Art. 43) XXXXXXXX BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata in Scheda di Polizza.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker di Assicurazioni – il quale tratterà con la Società Assicuratrice.
Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell’Assicurato previsti dall’art. 35) (Rinnovo tacito dell’assicurazione) (limitatamente alla comunicazione alla Società della disdetta del contratto di assicurazione richiesta dall’Assicurato) e dall’art. 36) (Denuncia dei sinistri).
Art. 44) RINUNCIA ALLA SURROGA
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
- persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge; Dipendenti/Prestatori di Lavoro del Contraente/Assicurato; stagisti, borsisti e/o consulenti che operano presso/per conto dell’Assicurato;
- società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate sia italiane che estere, inclusi Consorzi, ove il Contraente/Assicurato detenga il controllo di maggioranza, e relativi Dipendenti/Prestatori di Lavoro;
- specificatamente nei confronti di consociate appartenenti al medesimo gruppo della Contraente, in quanto fabbricanti di prodotti commercializzati dal Contraente/Assicurato;
- distributori esclusivi, loro organizzazioni di vendita e assistenza tecnica;
- locatori e/o proprietari di beni mobili ed immobili tenuti in locazione e/o leasing dal Contraente/Assicurato, qualora ciò sia contrattualmente previsto e/o richiesto;
- Committenti, limitatamente alle garanzie R.C. Terzi;
- Enti fieristici, comitati organizzatori di eventi e/o simili organizzazioni;
Tale norma non si applica nel caso in cui l'Assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del terzo responsabile e sia consenziente all’azione di surroga da parte della Società.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
CONDIZIONI PARTICOLARI
COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI
(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza) CP. 1) QUALIFICA DI ASSICURATO
D'accordo tra le Parti si conviene di attribuire la qualifica di Assicurato anche alle aziende indicate nella Scheda di Polizza in corrispondenza della presente Condizione Particolare, le quali beneficeranno di tutte le garanzie prestate con la presente Polizza.
Si precisa inoltre che gli Assicurati s’intendono, a tutti gli effetti, terzi tra di loro; tuttavia si conviene che, qualora venissero arrecate lesioni personali ai Prestatori di lavoro delle predette aziende assicurate si intenderanno applicabili le condizioni, i limiti e le franchigie dell’assicurazione R.C.O. accordata rispettivamente a ciascuna delle aziende assicurate.
Le aziende con qualifica di Assicurato non sono considerate terze tra di loro limitatamente alla Responsabilità Civile Prodotti - R.C.P.
Relativamente alla R.C.P., qualora tale Sezione sia attiva, i Prestatori di lavoro delle aziende assicurate sono considerati terzi esclusivamente nel caso in cui abbiano subito il danno in qualità di consumatori dei prodotti assicurati.
In caso la qualifica di Assicurato venga attribuita successivamente alla data di efficacia della presente Xxxxxxx, l’Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento relative a circostanze già note a tale Assicurato prima della data di efficacia della garanzia a suo favore.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
CONDIZIONI PARTICOLARI
VALIDE PER LA SEZIONE I - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
[valide solo se espressamente richiamate in scheda di polizza]
CP 2) MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1 lettera B della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurazione si intende estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al
D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto.
La presente condizione particolare spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data riportata nella Scheda di Xxxxxxx (in mancanza di indicazione, tale data si intende coincidente con la decorrenza della presente Polizza).
La presente condizione particolare è prestata nell‘ambito dell‘assicurazione R.C.O. e con i sottolimiti indicati nella Scheda di Polizza.
I sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente condizione particolare non vale:
1) per i Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per i lavoratori interinali.
La presente condizione particolare è prestata nell’ambito nel Massimale R.C.O. indicato in Scheda di Polizza e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno indicato in scheda di Polizza e con una Franchigia di € 2.500,00 per sinistro.
CP. 3) LAVORI ESEGUITI
A parziale deroga dell’Art. 5) - Esclusioni - lettera f) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione si intende estesa ai danni involontariamente cagionati da difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall’Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere - verificatisi dopo la consegna a terzi di tali lavori - per:
• riparazione o manutenzione;
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
• installazione di prodotti per i quali l’Assicurato non rivesta la qualifica di produttore o distributore oppure rivesta tale qualifica, ma si avvalga di terzi per i lavori d’installazione,
La presente condizione particolare vale per:
- i lavori eseguiti durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione;
- i danni verificatisi in vigenza di contratto entro 12 mesi dalla data di consegna dei lavori, denunciati entro un anno dalla data di cessazione del contratto.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente condizione particolare non comprende:
- i danni a cose o opere che sono state oggetto di lavori di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- le spese di rifacimento dei lavori eseguiti o di parte degli stessi, le spese di riparazione, rimpiazzo e gli importi pari al loro controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di cose od opere a seguito di difetto dei lavori eseguiti.
La presente condizione particolare si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite di € 200.000,00 per Sinistro e per anno e con l’applicazione di una Franchigia di € 1.000,00 per ciascun Sinistro.
CP. 4) COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
A parziale deroga dell’Art. 5) - Esclusioni - lettera d) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, causato dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
La presente condizione particolare si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo pari al 30% del massimale R.C.T. e con la franchigia di € 1.000,00 per ciascun Sinistro.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia R.C.P. di cui all’art. 22 della Sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione, il predetto limite è comprensivo anche di tali danni.
La presente condizione particolare non è valida se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
CP. 5) DANNI DA FURTO AGEVOLATI DA IMPALCATURE O PONTEGGI
A parziale deroga dell’Art. 5) – Esclusioni - lettera n) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurazione si intende estesa ai danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso.
Restano ferme le altre esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di €. 50.000,00 e con la Franchigia di € 1.000,00 per ciascun Sinistro.
CP. 6) CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO
A parziale deroga dell'art. 5) – Esclusioni - lettera g) della Sezione I delle ESCLUSIONI Condizioni Generali di Assicurazioni, l’Assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
Restano ferme le altre esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00 e con la Franchigia di € 2.500 per ciascun sinistro.
CP. 7) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
A parziale deroga dell'art. 5) – Esclusioni - lettera h) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurazione comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei, esclusi i danni da sospensione ed interruzione di esercizio o mancato uso.
Restano ferme le altre esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
La presente estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00 e con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.
CP. 8) OPERAZIONI DI COLLAUDO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI PRODOTTI SVOLTE IN USA E/O CANADA
Preso atto che l’Assicurato svolge attività di collaudo, manutenzione o riparazione dei prodotti descritti in Polizza negli Stati Uniti o in Canada, la validità territoriale della garanzia R.C.T. di cui all’art. 1 lettera A) della Sezione I delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende estesa anche ai danni verificatisi durante lo svolgimento di tali attività arrecati a terzi in tali paesi da parte dell’Assicurato o di propri prestatori di lavoro.
Tale estensione si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo indicato in Scheda di Polizza ed entra in vigore dopo i primi € 50.000,00 importo quest’ultimo che resta a totale carico dell’Assicurato quale “Self Insurance Retention”(S.I.R.) per ciascun Sinistro.
Si conviene pertanto che:
1. Per i danni il cui ammontare rientri nella “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali Sinistri rimarranno a totale carico dell’Assicurato;
2. Per i danni il cui ammontare superi la “S.I.R.” , ma non il massimale di Polizza, la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro ma le spese peritali e legali saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in ragione della proporzione esistente tra il danno effettivamente accertato e l’importo della “S.I.R.”;
3. Per i danni il cui ammontare superi sia la “S.I.R.” che il massimale di Polizza, la Società provvederà alla gestione e trattazione del Sinistro ma le spese peritali e legali saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in ragione del rispettivo interesse e cioè in base alle rispettive quote di danno a proprio carico .
In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico dell’Assicurato.
La presente estensione non è valida per quanto previsto alla Condizione Particolare 3) “Lavori eseguiti”, se operante.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
VALIDE PER LA SEZIONE II RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI
[valide solo se espressamente richiamate in scheda di polizza]
CP. 9) RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE (VENDOR’S LIABILITY)
L’Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti - R.C.P. di cui all’art. 26 della Sezione II si intende estesa anche alla responsabilità civile derivante alle aziende specificate nella Scheda di Polizza, nella loro qualità di venditori e/o distributori nei territori di USA e Canada dei prodotti fabbricati dall‘Assicurato descritti in Polizza in base alle condizioni in lingua inglese riportate nell’apposito certificato.
CP. 10) RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO E/O DI TERZI
A parziale deroga dell’art. 29) – Esclusioni - lettera b) della Sezione II , la Società garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o da terzi per ritirare dal mercato, dopo la loro Consegna a terzi, i prodotti descritti in Polizza o i prodotti finiti di terzi di cui i prodotti descritti in Polizza siano entrati a far parte quali componenti o ingredienti, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato, si sia verificata una delle seguenti circostanze:
A. tali prodotti abbiano causato lesioni corporali o danni a cose;
B. sia dimostrata la possibilità che possano causarne;
C. le Autorità competenti ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione per la pericolosità dei Prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Per spese rimborsabili si intendono unicamente quelle:
1. di annuncio, comunicazione sui mezzi di stampa o altri mezzi di comunicazione;
2. di trasporto e magazzinaggio temporaneo dei prodotti ritirati;
3. per la distruzione dei prodotti difettosi;
4. per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'Assicurato o da terzi alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
5. relative a retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario corrisposte al personale regolarmente preposto dall'Assicurato o da terzi alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti;
6. per la riparazione dei Prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle di trasporto e magazzinaggio temporaneo.
In caso di divergenza sull’opportunità di effettuare le operazioni di cui trattasi e/o sull’ammontare delle spese sostenute, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Questo ha sede, a scelta della parte attrice, nel luogo ove ha sede la direzione della Società o, in alternativa, presso la sede del Broker al quale è assegnata la Polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente estensione non comprende altresì:
a) le spese sostenute per revisionare o modificare o riparare i prodotti difettosi onde renderli idonei, salvo quanto previsto alla lettera 6) di cui alle spese rimborsabili di cui sopra;
b) le spese per il ritiro, trasporto ed eventuale distruzione dei prodotti descritti in polizza fabbricati in manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza, salute ed igiene dei consumatori;
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
c) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
d) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente;
e) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque;
f) il controvalore dei prodotti oggetto di ritiro;
g) i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro;
h) multe, ammende e penalità in genere;
i) le spese di smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi da ritirare.
L'Assicurazione opera
- per i prodotti consegnati e/o messi in circolazione nell'ambito della validità territoriale della polizza
esclusi i territori di USA e Canada;
- per tutte le operazioni di ritiro, trasporto o distruzione iniziate in data successiva a quella di decorrenza della Polizza e durante il periodo di efficacia della stessa, purchè i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati a terzi in data successiva a quella di decorrenza della Polizza e, comunque, da non più di due anni.
La presente estensione si intende prestata nell‘ambito del Massimale R.C.P. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo indicato in Scheda di Polizza e con una Franchigia di € 5.000,00 per ciascun Sinistro.
CP. 11) DANNI PATRIMONIALI PURI
A parziale deroga dell’art 22) della Sezione II, l’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato a sensi di legge per danni patrimoniali consistenti nell’interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e derivanti da danneggiamento subito dai Prodotti forniti descritti in Polizza, conseguente a difetto dei Prodotti stessi, anche se tale difetto non abbia cagionato lesioni personali o danni ad altre cose.
L’Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza relative a fatti verificatisi dopo la data di decorrenza della presente Polizza.
Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Sono comunque escluse multe, ammende e penali da chiunque sostenute, i danni da perdita di immagine e di clientela.
La presente estensione vale per i Sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi esclusi USA e Canada e si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.P. indicato nella Scheda di Polizza con il sottolimite per Sinistro e per anno assicurativo indicato in scheda di Polizza e con una Franchigia di € 5.000,00 per ciascun Sinistro.
CP. 12) Estensione Ritiro Prodotti in USA e CANADA
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 31 RITIRO PRODOTTI DELL’ASSICURATO e della Condizione Particolare n. 10, ove richiamata in Scheda di Polizza, l'Assicurazione opera anche per i prodotti consegnati a terzi nell'ambito della validità territoriale della Polizza compresi i territori di USA e Canada.
La Società ed il Contraente sottoscrivono il sovraesteso contratto assicurativo SME (Ed. 06_2016).
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
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Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: Agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Polizze in corso per gli stessi rischi: nessuna Polizze annullate negli ultimi tre anni: nessuna
Sinistri negli ultimi tre anni: come riportato in scheda di polizza nella sezione ‘Sinistri’
Rappresentanza Generale per l'Italia
IL CONTRAENTE AIG Europe Limited
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni:
Art. 5 Esclusioni Sezione I Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro Art. 6 Franchigia/scoperto
Art. 7 Estensione alle attività complementari Art. 8 Mezzi di trasporto sotto carico e scarico
Art. 9 Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro Art. 10 Danni alle cose dei dipendenti
Art. 11 Proprietà dei fabbricati ove è svolta l’attività Art. 12 Xxxxx subiti da professionisti e consulenti Art. 13 Integrativa auto
Art. 14 Estensione carrelli operanti nel perimetro aziendale Art. 15 Appalto – subappalto
Art. 16 Cose in consegna e custodia
Art. 17 Xxxxx a cose sollevate, caricate e scaricate Art. 18 Danni da incendio
Art. 19 danni da interruzione di attività Art. 20 Inquinamento accidentale
Art. 21 comodato – leasing – locazione
Art. 22 Beni nei luoghi di esecuzione dei lavori. Art. 29 Esclusioni
Art. 30 Franchigie e/o scoperti
Art. 31 Ritiro prodotti dell’Assicurato.
Art. 33 Regolazione del premio (applicabile solo alle società con fatturato consuntivo maggiore di €.10.000.000)
Art. 34 Recesso in caso di sinistro
Art. 35 Rinnovo tacito dell’assicurazione Art. 42 Foro competente
Art. 44 Rinuncia alla rivalsa
Condizioni Particolari valide per la Sezione I:
CP. 2) Malattie professionali CP. 3) Lavori eseguiti
CP. 4) Commercializzazione di prodotti
CP. 5) Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi CP. 6) Cedimento e franamento del terreno
CP. 7) Danni a condutture ed impianti sotterranei
CP. 8) Operazioni di collaudo, manutenzione e riparazione dei prodotti svolte in Usa e/o Canada.
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Condizioni particolari valide per la Sezione II:
CP. 9) Responsabilità del venditore (vendor’s liability) CP. 10) Ritiro prodotti dell’assicurato e/o di terzi
CP. 11) Danni patrimoniali puri
CP. 12) Estensione Ritiro Prodotti in Usa e Canada.
Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
IL CONTRAENTE
Il Broker
Proposta/Polizza: n. / Emessa il:
Allegato C
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 0000, X. 000
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Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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