RESPONSABILITA’ CIVILE. Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. La Ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della Ditta affidataria. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la Ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto. La Ditta offerente manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
RESPONSABILITA’ CIVILE. Sarà obbligo della Ditta affidataria adottareLa ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare agli IFO e a terzi nell’espletamento dell’appalto anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, nell’esecuzione della prestazionefiscale, tutti i provvedimenti di igiene e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratorisul lavoro. La Ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committentiGli IFO sono esonerati da ogni responsabilità per danni, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione infortuni o altro che garantisce la responsabilità civile della Ditta affidataria. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la Ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa dovesse accadere al personale di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto. La Ditta offerente manleva comunque il Comune aggiudicataria dovrà pertanto provvedere all’accensione di Carpi da ogni polizza assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità diretta civile della quale si intendono beneficiari gli IFO. Preliminarmente alla stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare, in originale o indiretta connessa in copia conforme, una polizza assicurativa R.C. a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o conseguente agli interventi beni degli IFO o di che trattasiterzi. La polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi allo svolgimento della fornitura in noleggio nei confronti degli IFO e/o di terzi sia per i danni arrecati per qualunque causa, incendio compreso, alle cose di proprietà degli IFO o di terzi e dovrà avere comunque durata non inferiore a quella prevista per l’affidamento del servizio.
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Samples: Noleggio Di Un Sistema Ebus Eus
RESPONSABILITA’ CIVILE. Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. La Ditta ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile della Ditta ditta affidataria. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la Ditta ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto. La Ditta offerente ditta affidataria manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi.
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Samples: Service Agreement
RESPONSABILITA’ CIVILE. Sarà obbligo della Ditta affidataria adottareLa ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare agli IFO e a terzi nell’espletamento dell’appalto anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, nell’esecuzione della prestazionefiscale, tutti i provvedimenti di igiene e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratorisul lavoro. La Ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committentiGli IFO sono esonerati da ogni responsabilità per danni, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione infortuni o altro che garantisce la responsabilità civile della Ditta affidataria. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la Ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa dovesse accadere al personale di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto. La Ditta offerente manleva comunque il Comune aggiudicataria dovrà pertanto provvedere all’accensione di Carpi da ogni polizza assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità diretta civile della quale si intendono beneficiari gli IFO. Preliminarmente alla stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare, in originale o indiretta connessa in copia conforme, una polizza assicurativa R.C. a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o conseguente agli interventi beni degli IFO o di che trattasiterzi. La polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi allo svolgimento della fornitura del servizio nei confronti degli IFO e/o di terzi sia per i danni arrecati per qualunque causa, incendio compreso, alle cose di proprietà degli IFO o di terzi e dovrà avere comunque durata non inferiore a quella prevista per l’affidamento del servizio.
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Samples: Fornitura, Installazione E Manutenzione Di Un Sistema Integrato Ris Pacs E Repository Clinico