RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il Comodatario è costituito custode dell’immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell’articolo 2051 C.C.. Il contratto prevederà a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario degli obblighi in essa contenuti, la presentazione contestuale di una cauzione stabilita nella misura di 500,00 € (versamento alla Tesoreria Comunale –) oppure di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata corrispondente alla durata della concessione per il medesimo importo. Il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria saranno svincolati alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato dei luoghi e dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Il comodatario provvederà –rispettivamente- prima della sottoscrizione del contratto a trasmettere le seguenti polizze assicurative: Polizza infortuni per gli utenti con massimali per sinistro pari a euro 1.500.000,00= con il limite di euro 750.000,00= per ogni dipendente infortunato; Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi, comprendendo in quast’ultimo concetto sia il Comune di Latiano sia gli utenti (RCT) sia verso gli eventuali prestatori d’opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, che prevedano le seguenti prestazioni minime: RCT – massimale unico per sinistro di euro 1.500.000,00=. Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.). nonchè gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie: Danni alle cose di terzi trovatisi nell’ambito di esecuzione delle attività Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell’assicurato e/o di terzi Responsabilità personale dei dipendenti a qualunque titolo (compreso il responsabile della sicurezza – L. 81/08 ai lavoratori parasubordinati) Utilizzo di lavoratori interinali Attività di manutenzione RCO – massimale per sinistro euro 1.500.000,00 con il limite di euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato. La garanzia deve essere estesa ai eventuali lavoratori parasubordinati, alle figure professionali utilizzate ed a eventuali lavoratori interinali. Deve essere compreso il c.d. “Danno Biologico”.
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Samples: Comodato, Contratto Di Comodato
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il Comodatario è costituito custode dell’immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell’articolo 2051 C.C.. C.C. Il contratto prevederà a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario degli obblighi in essa contenuti, la presentazione contestuale di una cauzione stabilita nella misura di 500,00 € (versamento alla Tesoreria Comunale –) oppure di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata corrispondente alla durata della concessione per il medesimo importo. Il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria saranno svincolati alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato dei luoghi e dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Il comodatario provvederà –rispettivamente- prima della sottoscrizione del contratto a trasmettere le seguenti polizze assicurative: Polizza infortuni per gli utenti con massimali per sinistro pari a euro 1.500.000,00= con il limite di euro 750.000,00= per ogni dipendente infortunato; Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi, comprendendo in quast’ultimo quest’ultimo concetto sia il Comune di Latiano sia gli utenti (RCT) sia verso gli eventuali prestatori d’opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, che prevedano le seguenti prestazioni minime: RCT – massimale unico per sinistro di euro 1.500.000,00=. Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.). nonchè ) nonché gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie: Danni alle cose di terzi trovatisi nell’ambito di esecuzione delle attività Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell’assicurato e/o di terzi Responsabilità personale dei dipendenti a qualunque titolo (compreso il responsabile della sicurezza – L. 81/08 ai lavoratori parasubordinati) Utilizzo di lavoratori interinali Attività di manutenzione RCO – massimale per sinistro euro 1.500.000,00 con il limite di euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato. La garanzia deve essere estesa ai agli eventuali lavoratori parasubordinati, alle figure professionali utilizzate ed a eventuali lavoratori interinali. Deve essere compreso il c.d. “Danno Biologico”. Assicurazione incendio immobile e furto delle attrezzature E’esclusa la possibilità di esenzione dalla presentazione di tali garanzie.
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Samples: Comodato
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il Comodatario è costituito custode dell’immobile ed è responsabile La ditta appaltatrice di ciascun lotto, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale scopo la ditta appaltatrice di ciascun lotto dovrà stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa, con primaria Compagnia, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00= per sinistro e per persona. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale separato non inferiore a € 2.000.000,00= per sinistro e € 1.500.000,00= per persona. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte della ditta appaltatrice di ciascun lotto, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque la ditta medesima. L'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni, eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Università, per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività della ditta appaltatrice di ciascun lotto oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo della ditta stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà prevedere espressamente anche, la tutela dello smercio dei prodotti, nonché dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati a terzi ai sensi dell’articolo 2051 C.C.. Il contratto prevederà a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario degli obblighi in essa contenuti, la presentazione contestuale di una cauzione stabilita nella misura di 500,00 € (versamento alla Tesoreria Comunale –) oppure di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata corrispondente alla durata della concessione per il medesimo importo. Il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria saranno svincolati alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato dei luoghi e dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Il comodatario provvederà –rispettivamente- prima della sottoscrizione del contratto a trasmettere le seguenti polizze assicurative: Polizza infortuni per gli utenti con massimali per sinistro pari a euro 1.500.000,00= con il limite di euro 750.000,00= per ogni dipendente infortunato; Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi, comprendendo in quast’ultimo concetto sia il Comune di Latiano sia gli utenti (RCT) sia verso gli eventuali prestatori d’opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, che prevedano le seguenti prestazioni minime: RCT – massimale unico per sinistro di euro 1.500.000,00=. Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.). nonchè gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie: Danni qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di terzi trovatisi nell’ambito proprietà dell'Università e deve avere durata non inferiore a quella del contratto. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di esecuzione delle attività Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell’assicurato e/o cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Università e pertanto qualora la ditta appaltatrice di terzi Responsabilità personale dei dipendenti a qualunque titolo (compreso ciascun lotto non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il responsabile della sicurezza – L. 81/08 contratto si risolverà di diritto ai lavoratori parasubordinati) Utilizzo di lavoratori interinali Attività di manutenzione RCO – massimale per sinistro euro 1.500.000,00 con il limite di euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunatosensi del successivo art. La garanzia deve essere estesa ai eventuali lavoratori parasubordinati, alle figure professionali utilizzate ed a eventuali lavoratori interinali. Deve essere compreso il c.d. “Danno Biologico”VI/3.
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Samples: Service Agreement