Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 2) Buona Fede I.N.A.I.L. - L’Assicurazione R.C.O., a parziale deroga di quanto indicato in precedenza, conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia.
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Samples: Assicurazione, Assicurazione
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
2) Buona Fede I.N.A.I.L. - L’Assicurazione R.C.O., a parziale deroga di quanto indicato in precedenza, conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Il Settore Alberghiero
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Arttartt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 1124, e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità un’invalidità permanente non inferiore al 5%. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
2) Buona Fede I.N.A.I.L. - L’Assicurazione R.C.O.. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, a parziale deroga i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Non costituisce motivo di quanto indicato in precedenza, conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli decadenza l’inosservanza degli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, dalla legge in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme norme di legge vigenti in materiamateria e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l’assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
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Samples: Insurance Contract
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Arttartt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 1124, e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. D.lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità un’invalidità permanente non inferiore al 5%. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
2) Buona Fede I.N.A.I.L. - L’Assicurazione R.C.O.. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, a parziale deroga i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Non costituisce motivo di quanto indicato in precedenza, conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli decadenza l’inosservanza degli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, dalla legge in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme norme di legge vigenti in materiamateria e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l’as- sicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
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Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Arttartt. 10 e 11 del D.P.R. DPR 30 giugno Giugno 1965 n. 1124 n.1124 e dell’Artdel D. Lgs. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionel’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. DPR 30 giugno Giugno 1965 n. 1124 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati cagionate ai lavoratori prestatori di cui al precedente punto a) lavoro per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l’applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato. L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da: ▪ INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 ▪ INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222. L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia derivata una invalidità permanente non inferiore in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.” Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al 5%massimale di € 500.000,00 per sinistro. Da tale assicurazione Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
2) Buona Fede I.N.A.I.L. - L’Assicurazione R.C.O., a parziale deroga di quanto indicato in precedenza, conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia.
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Samples: Insurance Agreement
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO). 1) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) ), quale civilmente responsabile:
aA) ai sensi degli Arttartt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. LgsX.Xxx. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
bB) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto aA) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità un’invalidità permanente non inferiore al 56%. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
2) Buona Fede fede I.N.A.I.L. - L’Assicurazione R.C.O., a parziale deroga di quanto indicato in precedenza, conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle Norme di legge vigenti in materia.
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Samples: Assicurazione Commerciale