Common use of Responsabilità del Fornitore Clause in Contracts

Responsabilità del Fornitore. 9.1 - Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti oleoidraulici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi. 9.2 - In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Responsabilità del Fornitore. 9.1 - Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti oleoidraulici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi. 9.2 - In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224tassative ed inderogabili previste dall’ordinamento vigente in tema di responsabilità del Fornitore, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni diretti e indiretti, mancati profitti o perdite di produzione. Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto in qualunque momento, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore per esigenze della merce fornitapropria produzione purché tali modifiche non alterino in modo sostanziale le prestazioni e/o specifiche dei prodotti.

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Samples: General Terms and Conditions of Sale, General Terms and Conditions of Sale

Responsabilità del Fornitore. 9.1 - Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti oleoidraulici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi. 9.2 - In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224tassative ed inderogabili previste dall’ordinamento vigente in tema di responsabilità del fornitore, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni diretti e indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Responsabilità del Fornitore. 9.1 - 9.1. Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti oleoidraulici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, assume alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento disservizi imputabili a sopravvenuta causa di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazioneforza maggiore, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta non riesca a quanto compreso dare esecuzione all’ordine nei suddetti disegni tempi previsti dal contratto ovvero si venga a trovare nella condizione di non poter prestare il servizio in tutto o schemiin parte come promesso. 9.2 - In ogni caso9.2. Il Fornitore non potrà ritenersi responsabile verso l’Acquirente, salvo il caso di dolo o colpa grave, per disservizi o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete Internet al di fuori del proprio controllo. 9.3. Il Fornitore non sarà inoltre responsabile in merito a danni, perdite e costi subiti dall’Acquirente a seguito della mancata esecuzione del contratto per cause a lui non imputabili, fatto comunque salvo il diritto dell’Acquirente alla restituzione integrale del prezzo corrisposto e degli eventuali oneri accessori sostenuti. 9.4. Il Fornitore non assume responsabilità in caso di eventuale uso fraudolento e illecito che possa essere fatto da parte di terzi, delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988carte di credito, n. 224assegni e altri mezzi di pagamento, all’atto del pagamento dei servizi acquistati, qualora dimostri di aver adottato tutte le cautele possibili in base alla miglior scienza ed esperienza del momento e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civilein base alla ordinaria diligenza, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori nel pieno rispetto della normativa vigente al valore della merce fornitamomento dell’acquisto.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi