RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati. L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. L’appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di: A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00=, per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni: 1) responsabilità per committenza di lavori e/o servizi; 2) danni arrecati a terzi (compresi i beneficiari del servizio, ed il Comune di Bologna) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Società - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; 3) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. 4) danni dovuti a cattiva esecuzione di montaggi/fissaggi, che accadessero nei 24 mesi successivi (''postuma da lavori eseguiti'').
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Samples: Contract for Supply and Installation of Shelving System
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati. L’appaltatore si Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. Resta a carico dell’appaltatore il coordinamento delle attività di cantiere presso la sede espositiva, con particolare attenzione al cronoprogramma; sono fatte salve le responsabilità di legge e professionali che restano a carico di ciascuna ditta eventualmente intervenuta. L’appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto L’appaltatore deve adottare ogni precauzione e per tutta la durata ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento del contratto, servizio. L’appaltatore si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) tenere indenne il Comune di Urbino da ogni responsabilità per danni arrecati eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00=, per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento per singola persona azioni o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
1) responsabilità per committenza di lavori omissioni attribuibili direttamente al medesimo e/o servizi;
2) danni arrecati a terzi (compresi dipendenti, nonché persone delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L’appaltatore, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, è tenuto a contrarre, con compagnie assicuratrici di primaria importanza, le polizze assicurative necessarie a garantire quanto sopra specificato. A tale scopo, l’appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO con massimali di € 2.000.000,00 per ogni sinistro. La copertura assicurativa riguarda tutte le attività a carico dell’appaltatore e tutti i beneficiari beni presenti nei siti oggetto dell’appalto, con rinuncia di rivalsa nei confronti del servizio, ed il Comune di Bologna) da dipendentiUrbino. La copertura del rischio è estesa anche a tutti coloro che si trovano all'interno della struttura ed a coloro che operano a qualsiasi titolo e per conto dell’appaltatore, da socicon sottolimite di € 1.000.000,00 per ogni sinistro. Copia di tutte le polizze e relative quietanze, da volontarinonché delle eventuali, collaboratori successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate alla stazione appaltante prima della stipula del contratto. L’operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l’eventuale approvazione espressa da altre persone parte dell’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’appaltatore, non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – anche non in rapporto tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di dipendenza con la Società - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
3) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizzaulteriore garanzia.
4) danni dovuti a cattiva esecuzione di montaggi/fissaggi, che accadessero nei 24 mesi successivi (''postuma da lavori eseguiti'').
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Samples: Contract for the Organization of a Temporary Exhibition
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE. Sono a carico dell’appaltatore dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura al dei beni oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L’appaltatore L’impresa aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. L’appaltatore L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offertastipula del contratto. L’appaltatore L’impresa aggiudicataria si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale a Milano Ristorazione S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatoreLa consegna dovrà avvenire senza interferire con il normale lavoro degli operatori, con effetti le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di Milano Ristorazione S.p.A. che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata Milano Ristorazione S.p.A., che sarà inserita nel novero dei terzi nella polizza assicurativa di seguito indicata, da ogni responsabilità ed onere. L’Impresa aggiudicataria con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del contrattodell’appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti al servizio appaltata contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione ComunaleMilano Ristorazione S.p.A.) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00=5.000.000,00.=., per sinistro senza alcun sottolimite sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
1) responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
2) danni arrecati a terzi (compresi i beneficiari del servizio, ed il Comune di Bologna) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Società - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
3) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
4) danni dovuti a cattiva esecuzione di montaggi/fissaggi, che accadessero nei 24 mesi successivi (''postuma da lavori eseguiti'').
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE. Sono a carico dell’appaltatore dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L’appaltatore L’impresa aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. L’appaltatore L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offertastipula del contratto. L’appaltatore L’impresa aggiudicataria si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale a Milano Ristorazione S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatoreL’esecuzione della prestazione dovrà avvenire senza interferire con il normale lavoro degli operatori, con effetti le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di Milano Ristorazione S.p.A. che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata Milano Ristorazione S.p.A., che sarà inserita nel novero dei terzi nella polizza assicurativa di seguito indicata, da ogni responsabilità ed onere. L’Impresa aggiudicataria con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del contrattodell’appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza (ed a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la le prestazioni appaltate contro i rischi di:
A) : Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione ComunaleMilano Ristorazione S.p.A.) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00=5.000.000,00=, per sinistro senza alcun sottolimite sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
1) : - responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
2) ; - danni arrecati a terzi (compresi i beneficiari del servizio, ed il Comune di Bologna) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Società l’impresa aggiudicataria - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
3) ; - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
4) danni dovuti a cattiva esecuzione di montaggi/fissaggi, che accadessero nei 24 mesi successivi (''postuma da lavori eseguiti'').
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE. Sono a carico dell’appaltatore dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L’appaltatore L’Aggiudicatario garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale Capitolato Speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto. L’appaltatore L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. L’appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto stipula del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatoreLe prestazioni dovranno essere effettuate senza interferire con il normale lavoro degli operatori, con effetti le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’Impresa aggiudicataria con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del contrattodell’appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato, a norma dell’art. 12 della Legge n. 247 del 31 dicembre 0000 x x.x.x. (Xxxxx disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense), ovvero Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, di cui fornisce gli estremi. Pertanto: - polizza assicurativa contro a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. - polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. A norma dell’art. 1 (Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale del D.M. settembre 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato (GU n.238 del 11-10-2016)
1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati che dovesse colposamente causare a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuatanello svolgimento dell'attività professionale.
2. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00=, per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
1) L'assicurazione deve coprire la responsabilità per committenza qualsiasi tipo di lavori e/o servizi;
2) danni arrecati a terzi (compresi i beneficiari del serviziodanno: patrimoniale, ed il Comune di Bologna) da dipendentinon patrimoniale, da sociindiretto, da volontaripermanente, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Società - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolotemporaneo, inclusa la loro responsabilità personale;futuro.
3) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.
4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato. 0.Xx fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:
a) danni dovuti l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a cattiva esecuzione ruolo della causa o l'esecuzione di montaggi/fissagginotificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, che accadessero nei 24 mesi successivi (''postuma da lavori eseguiti'')di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
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Samples: Consulting Agreement