Responsabilità dell’appaltatore nel subappalto. 1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto. 4. L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare l’assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata. 5. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell’Appaltatore e Subappaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto d'Appalto
Responsabilità dell’appaltatore nel subappalto. 1. L'esecutore L' esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un annoanno e ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto).
3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.
4. L’esecutore L’ esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di nei confronti del sub-appalto le previsioni contenute appaltatore ad esercitare tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia inserendo nel contratto di “sub-appalto le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare l’assolvimento da parte finanziari nonché le clausole di risoluzione del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citatacontratto nel caso di mancato rispetto della medesima norma.
5. La Stazione Appaltante potrà verificare appaltante verificherà il rispetto degli obblighi contenuti nel dell’obbligo di cui al precedente comma da parte dell’Appaltatore e Subappaltatorecomma.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Responsabilità dell’appaltatore nel subappalto. 1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 1995,n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno)246.
3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.
4. L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare l’assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.
5. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell’Appaltatore e Subappaltatore. .
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Samples: Accordo Quadro
Responsabilità dell’appaltatore nel subappalto. 1. L'esecutore L' esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un annoanno e ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto).
3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva eecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.
4. L’esecutore L’ esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di nei confronti del sub-appalto le previsioni contenute appaltatore ad esercitare tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia inserendo nel contratto di “sub-appalto le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare l’assolvimento da parte finanziari nonché le clausole di risoluzione del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citatacontratto nel caso di mancato rispetto della medesima norma.
5. La Stazione Appaltante potrà verificare appaltante verificherà il rispetto degli obblighi contenuti nel dell’obbligo di cui al precedente comma da parte dell’Appaltatore e Subappaltatorecomma.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto