Responsabilità e assicurazioni. L’Associazione è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti del proprio personale messo a disposizione nell’attività, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge normative e contrattuali. L’Associazione risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno a persone e/o cose che, per fatto proprio o degli operatori o degli utenti, possa derivare all’A.S.U.I.Ts o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso di omessa vigilanza, tenendo indenne l’A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. L’Associazione dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, ferma restando l'intera responsabilità dell’Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’A.S.U.I.Ts è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri operatori, in modo tale che tutti i partecipanti alle attività siano assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni subiti dall’Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla stessa, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative per tutta la durata del rapporto convenzionale. E’ onere dell’Associazione produrre all’A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. Per quanto riguarda l’utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall’A.S.U.I.Ts, l’Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal “Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei veicoli aziendali” e terrà indenne l’Amministrazione da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa RCA stipulata dall’A.S.U.I.Ts, ovvero da ogni eventuale spesa che l’A.S.U.I.Ts dovesse sostenere (es. franchigia, massimale, etc). L’eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzato dal Referente aziendale dell’A.S.U.I.Ts (vedasi art. 4). L’A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc.
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Samples: asugi.sanita.fvg.it
Responsabilità e assicurazioni. L’Associazione Il Concessionario deve assicurare il servizio oggetto del presente appalto a proprio esclusivo rischio e responsabilità, secondo le norme del presente Capitolato e della normativa di settore. Il Concessionario è l’unico ed esclusivo responsabile tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al Servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature. La Fondazione è sollevata da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che usufruiscono del proprio personale messo Servizio. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a disposizione nell’attivitàfavore dei dipendenti impiegati nell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario s’impegna a stipulare a proprie spese e mantenere operante, per l’adempimento tutta la durata della gestione del servizio, con primaria impresa di tutte le obbligazioni di legge normative e contrattualiassicurazione, un’assicurazione RCT. L’Associazione risponderà, direttamente ed indirettamenteTale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni, di ogni danno qualsivoglia natura, compresi i danni da incendio, cagionati alla Fondazione, a persone terzi o a cose di terzi o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o cose cheagli addetti ai lavori, per fatto proprio o degli operatori o degli utenti, possa derivare all’A.S.U.I.Ts o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso da predisporsi senza l’apposizione di omessa vigilanza, tenendo indenne l’A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte clausole limitative di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. L’Associazione dovrà stipulareresponsabilità, prima dell’inizio del servizio, a sua cura e spesa, servizio con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, ferma restando l'intera responsabilità dell’Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’A.S.U.I.Ts è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri operatori, in modo tale che tutti i partecipanti alle attività siano assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni subiti dall’Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla stessa, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative validità per tutta la durata della concessione, per un massimale di euro 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro. Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile personale di tutti gli addetti che, indipendentemente dalla natura del rapporto convenzionalecon il Concessionario, provochino danni nel corso dello svolgimento del Servizio. E’ onere dell’Associazione produrre all’A.S.U.I.Ts copia Tale assicurazione deve essere stipulata con effetto precedente all’inizio dell’esecuzione del servizio e mantenuta per tutta la durata della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovogestione dello stesso. Per quanto riguarda l’utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall’A.S.U.I.Ts, l’Associazione Copia della stessa dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal “Regolamento essere consegnata alla Fondazione prima dell’inizio del servizio per la gestione e l’utilizzo dei veicoli aziendali” e terrà indenne l’Amministrazione da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa RCA stipulata dall’A.S.U.I.Ts, ovvero da ogni eventuale spesa che l’A.S.U.I.Ts dovesse sostenere (es. franchigia, massimale, etc). L’eventuale assegnazione in uso le verifiche del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzato dal Referente aziendale dell’A.S.U.I.Ts (vedasi art. 4). L’A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecccaso.
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Samples: gestione.fondazionetorinomusei.it
Responsabilità e assicurazioni. L’Associazione è l’unico A partire dal momento in cui l’impianto verrà consegnato, ogni responsabilità civile e penale inerente e conseguente all’uso o alla gestione graverà unicamente sulla Concessionaria che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l’Amministrazione per qualsiasi fatto avvenuto nella struttura. La Concessionaria si assume tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs n.81/2008. Dovrà quindi predisporre il piano di sicurezza e di evacuazione, nominare il responsabile della sicurezza ed esclusivo responsabile nei confronti i correlati addetti, accollarsi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del proprio personale messo D. lgs. n. 81/2008 e darne comunicazione all’Amministrazione. La Concessionaria dovrà provvedere alla compilazione ed aggiornamento del Registro relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M. 18/03/96, dal D.L. 81/08 s.m.i., e dalle procedure ed istruzioni operative emanate da Comune di Cinisello Balsamo. La Concessionaria si assume il rischio dei danni derivanti da incendio ed altri danni ai beni e/o per responsabilità civile. La Concessionaria dovrà quindi produrre, alla sottoscrizione del contratto, idonee polizze assicurative, stipulate con Compagnie assicuratrici di primaria importanza, a disposizione nell’attività, copertura di tutti i rischi attinenti l’oggetto della concessione. Tali polizze dovranno prevedere un capitale/massimale per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge normative e contrattuali. L’Associazione risponderà, direttamente sinistro non inferiore a Euro 500.000 per danni a cose ed indirettamente, di ogni un massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000 per ciascun danno a persone e/o cose che, per fatto proprio o degli operatori o degli utenti, possa derivare all’A.S.U.I.Ts o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso di omessa vigilanza, tenendo indenne l’A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguentianimali. L’Associazione La copertura assicurativa dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, ferma restando l'intera responsabilità dell’Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’A.S.U.I.Ts è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri operatori, in modo tale che tutti i partecipanti alle attività siano assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per comunque tutelare la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni subiti dall’Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla stessa, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative per tutta la durata del rapporto convenzionale. E’ onere dell’Associazione produrre all’A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. Per quanto riguarda l’utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall’A.S.U.I.Ts, l’Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal “Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei veicoli aziendali” e terrà indenne l’Amministrazione da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa RCA stipulata dall’A.S.U.I.Ts, ovvero da ogni eventuale spesa che l’A.S.U.I.Ts dovesse sostenere (es. franchigia, massimale, etc). L’eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzato dal Referente aziendale dell’A.S.U.I.Ts (vedasi art. 4). L’A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio Concessionaria dall’esercizio delle attività svolte dall’Associazione. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, eccoggetto della concessione.
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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Responsabilità e assicurazioni. L’Associazione Il Concessionario è l’unico ed esclusivo responsabile tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature. Il Concessionario si impegna a tenere la Fondazione manlevata e indenne da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. La Fondazione è sollevata da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell’esecuzione del proprio personale messo servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario s’impegna a disposizione nell’attivitàstipulare a proprie spese e mantenere operante, per l’adempimento tutta la durata della gestione del servizio, con primaria impresa di tutte le obbligazioni di legge normative e contrattualiassicurazione, un’assicurazione RCT. L’Associazione risponderà, direttamente ed indirettamenteTale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni, di ogni danno qualsivoglia natura, compresi i danni da incendio, cagionati alla Fondazione, a persone terzi (per esempio intossicazioni alimentari) o a cose di terzi o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o cose cheagli addetti ai lavori, per fatto proprio o degli operatori o degli utenti, possa derivare all’A.S.U.I.Ts o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso da predisporsi senza l’apposizione di omessa vigilanza, tenendo indenne l’A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte clausole limitative di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. L’Associazione dovrà stipulareresponsabilità, prima dell’inizio del servizio, a sua cura e spesa, servizio con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, ferma restando l'intera responsabilità dell’Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’A.S.U.I.Ts è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri operatori, in modo tale che tutti i partecipanti alle attività siano assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni subiti dall’Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla stessa, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative validità per tutta la durata della concessione, per un massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro. Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile personale di tutti gli addetti che, indipendentemente dalla natura del rapporto convenzionalecon il Concessionario, provochino danni nel corso dello svolgimento del servizio. E’ onere dell’Associazione produrre all’A.S.U.I.Ts copia Tale assicurazione deve essere stipulata con effetto precedente all’inizio dell’esecuzione del servizio e mantenuta per tutta la durata della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovogestione dello stesso. Per quanto riguarda l’utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall’A.S.U.I.Ts, l’Associazione Copia della stessa dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal “Regolamento essere consegnata alla Fondazione prima dell’inizio del servizio per la gestione e l’utilizzo dei veicoli aziendali” e terrà indenne l’Amministrazione da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa RCA stipulata dall’A.S.U.I.Ts, ovvero da ogni eventuale spesa che l’A.S.U.I.Ts dovesse sostenere (es. franchigia, massimale, etc). L’eventuale assegnazione in uso le verifiche del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzato dal Referente aziendale dell’A.S.U.I.Ts (vedasi art. 4). L’A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecccaso.
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Samples: Contratto Di Concessione
Responsabilità e assicurazioni. L’Associazione è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti del proprio personale messo a disposizione nell’attività, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge normative e contrattuali. L’Associazione risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno a persone e/o cose cheL’Espositore, per fatto proprio o degli operatori di un suo dipendente e/o degli utenticollaboratore, é espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare all’A.S.U.I.Ts a chiunque in dipendenza o a terzi in conseguenza connessione della realizzazione delle attività concessione d’uso oggetto del progetto o in caso di omessa vigilanza, tenendo indenne l’A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguentipresente contratto. L’Associazione A tale scopo l’Espositore dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, con oneri a sua cura suo carico e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, ferma restando l'intera responsabilità dell’Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’A.S.U.I.Ts è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri operatori, in modo tale che tutti i partecipanti alle attività siano assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni subiti dall’Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla stessa, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative per tutta la durata del rapporto convenzionale. E’ onere dell’Associazione produrre all’A.S.U.I.Ts copia della relativa presente contratto, con una Compagnia di primaria importanza, una polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. Per quanto riguarda l’utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall’A.S.U.I.Ts, l’Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal “Regolamento assicurativa per la gestione copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e l’utilizzo cose per un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per persona. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Espositore che, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Espositore medesimo. La Città metropolitana di Venezia, con esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati dall’Espositore. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti della Città metropolitana di Venezia per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività dell’Espositore oggetto del presente contratto. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei veicoli aziendali” e terrà indenne l’Amministrazione da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose concesse in uso. L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa RCA stipulata dall’A.S.U.I.Tsdi cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Città metropolitana di Venezia e pertanto qualora l’Espositore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, ovvero da ogni eventuale spesa che l’A.S.U.I.Ts dovesse sostenere (es. franchigia, massimale, etc). L’eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzato dal Referente aziendale dell’A.S.U.I.Ts (vedasi art. 4). L’A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, il contratto si risolverà di sicurezza, igienico - sanitaria, eccdiritto.
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