GAETANA IELPO
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXX
CN = XXXXXXX XXXXX
C = IT
Comune di XXXXXX
PROVINCIA DI POTENZA SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 co. 2, lett. b) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETO-LEGGE N. 77/2021
CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL CLUB DEI PICCOLI” – DURATA 33 MESI
CIG: 9159678567
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Art. 1
FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’Xxxxx Xxxx ha lo scopo di offrire a bambini dai tre mesi ai a tre anni un servizio di cura e accudimento improntato alla qualità.
È un luogo di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, nella prospettiva di un pieno benessere e di una armoniosa crescita.
Il Nido realizza una funzione di interesse pubblico, accoglie bambini senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, situazione economica con una particolare attenzione verso i bambini diversamente abili.
In un’ottica di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, il Servizio favorisce la continuità educativa con la famiglia, l'ambiente sociale e gli altri servizi esistenti, mettendo in atto azioni positive per offrire pari opportunità, garantendo un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.
Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione completa del nido comunale “Il Club dei Piccoli” che l’appaltatore realizzerà con propria organizzazione. Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento e secondo quanto definito dal presente Capitolato Speciale.
Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto della seguente normativa:
• D.G.R. 9 marzo 2017, n. 194 “Approvazione definitiva del Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative”;
• D.G.R. 26 aprile 2016 n. 422 “D.G.R. n.864 del 30.06.2015. Riapprovazione, con modificazioni ed integrazioni delle ‘Linee di indirizzo sui servizi socio educativi per la prima infanzia”
• L.R. 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” (così come modificata ed integrata dalla L.R. 14/2007)
• D.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1280 Piano Socio-Assistenziale per il triennio 2000-2002. introdotte dalle ll.rr. 43/1973 e 7/2013)
• L.R. 04 maggio 1973, n. 6 Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, di cui all’art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 (testo coordinato con le modificazioni introdotte dalle ll.rr. 43/1973 e 7/2013)
L’espletamento del servizio prevede le seguenti attività a carico dell’operatore economico:
a) gestione dell'asilo nido con personale in numero e qualifica adeguato alla normativa vigente;
b) utilizzo degli immobili, degli impianti e di tutte le attrezzature di proprietà comunale con tutti i riguardi e le cautele della corretta amministrazione del patrimonio pubblico;
c) approvvigionamento derrate alimentari, preparazione e distribuzione pasti sulla base delle tabelle dietetiche appositamente elaborate dall’ASP Basilicata – Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
d) manutenzione ordinaria dell’immobile, pulizia ordinaria e straordinaria della struttura interna, manutenzione e pulizia ordinaria dell’area di pertinenza esterna;
e) richiesta ed acquisizione autorizzazione al funzionamento – giusto quanto previsto dalla DGR n. 194/2017, paragrafo M2.1.1.1 “Asili nido” – ed ogni altra autorizzazione sanitaria e/o amministrativa necessaria allo svolgimento dell’attività, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
f) spese di gestione della struttura e funzionamento della struttura (energia elettrica, riscaldamento, acqua per uso potabile, linea telefonica);
g) rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., compresi gli aggiornamenti connessi al Covid- 19;
h) predisposizione in accordo con l’Amministrazione Comunale del piano degli inserimenti;
i) progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività educative;
j) realizzazione delle attività educative e socio-pedagogiche, dei servizi dedicati alla cura dell’igiene personale, alla somministrazione degli alimenti;
k) progettazione, pianificazione, organizzazione delle attività logistiche;
l) idonea organizzazione degli spazi;
m) riscossione delle rette mensili;
n) ogni altro servizio necessario per il regolare funzionamento della struttura.
Annualmente il Comune delibera le tariffe necessarie per determinare la contribuzione alle rette a carico degli utenti.
Si precisa che l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (Art. 50 D.Lgs. 50/2016).
La ricettività minima dell’Asilo Nido, giusto quanto stabilito dalla DGR n. 194/2017, è fissata in
n. 10 posti; la ricettività massima, in base ai parametri della predetta DGR, è fissata in 40 posti.
Art. 3
VALORE DEL CONTRATTO
Il valore complessivo del contratto è pari ad € 570.000,00 (di cui € 6.000,00 quali oneri per la sicurezza).
Importo annuo €. 142.500,00 (oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso).
Art. 3
DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto è di mesi 33 con eventuale proroga di n. 3 ulteriori mesi.
Art. 5
VALORE DEL CONTRATTO
Il valore contrattuale complessivo (33 mesi + 3 mesi proroga): € 510 x 40 x 36= € 734.400,00 (oltre Iva come per legge).
Art. 6
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Per l’Asilo Nido l’anno educativo inizia di norma il 1° settembre e termina il 31 luglio dell’anno successivo. Il servizio funziona da settembre a luglio, dal lunedì al sabato, con l’esclusione delle festività civili e religiose e dell’intero mese di agosto, con un orario di funzionamento compreso tra le ore 7,30 e le ore 18,30 per almeno 9 ore giornaliere e per almeno 270 giorni per ogni anno educativo.
Non sono ammesse ulteriori interruzioni del servizio. Il calendario educativo sarà predisposto in accordo con l’Amministrazione Comunale. Il Servizio asilo nido si rivolge ai minori in età compresa tra 3 mesi ed i 36 mesi.
Art. 7
DESTINATARI DEL SERVIZIO E RICETTIVITÀ
Il Servizio asilo nido si rivolge alle famiglie con minori in età compresa tra 3 mesi ai 3 anni. L’erogazione del servizio avviene nel rispetto delle normative vigenti regionali, previo mantenimento delle autorizzazioni al funzionamento, garantendo gli standard gestionali e strutturali previsti dalle leggi nazionali e regionali. 3. La capacità ricettiva dell’asilo nido determinata dal possesso degli standard previsti, come precisato nel precedente art. 2.
Art. 8 ACCESSO AL SERVIZIO
Il gestore dovrà favorire, con tutti gli strumenti all’uopo predisposti, l’accesso al Servizio di asilo nido, che dovrà avvenire mediante richiesta, presentata direttamente all’Amministrazione Comunale. Quest’ultima provvederà ad espletare tutte le procedure amministrative per le iscrizioni.
Nel caso di ammissione al servizio di bambini diversamente abili, qualora vi sia una specifica e ufficiale necessità, il servizio di supporto dovrà essere reso a carico dell’appaltatore e senza oneri per l’Amministrazione Comunale. L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del servizio in conformità rispetto al progetto dallo stesso elaborato e presentato in sede di gara.
Art. 11
SALVAGUARDIA DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE
L’erogazione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria relativamente a:
- igiene degli ambienti;
- igiene nella distribuzione dei pasti;
- controlli sanitari del personale;
- allontanamento per malattia e riammissione dopo malattia dei bambini che frequentano la struttura;
- impostazioni dietetiche e diete speciali;
- somministrazione di farmaci salvavita;
- norme di contrasto al Covid-19.
Per ogni altra norma attinente la sfera sanitaria, se non diversamente disposto da specifica previsione di legge, si rinvia alle disposizioni emanate dall’autorità sanitaria competente.
Art. 12
PERSONALE - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La gestione del personale è interamente affidata all’Aggiudicatario che gestirà il servizio. Nella gestione del servizio l’aggiudicatario deve garantire le figure professionali ed il rapporto personale-bambini previsto dalle leggi e regolamenti della Regione Basilicata, e in particolare dalla DGR 194/2017.
L’organico comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio. L’aggiudicatario provvede direttamente a tutti gli atti ed i controlli di carattere assicurativo, sociale, sanitario-previdenziale, previsti dalla vigente normativa, relativi alla gestione del personale. Il personale impiegato nel servizio deve essere in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, che garantiscano una condotta idonea al tipo di servizio oggetto dell’appalto.
L’appaltatore si impegna, altresì, a garantire la qualità dei servizi oggetto dell’appalto, assicurando la massima continuità delle figure educative e provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale che dovesse assentarsi, dimostrarsi insufficiente o inadeguato. L’aggiudicatario è responsabile del comportamento del proprio personale ed è garante dell’idoneità del personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato e solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in proposito. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy e di corretta gestione dei dati sensibili.
Art. 13 DOTAZIONI ORGANICHE
L’Aggiudicatario deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del Servizio asilo nido possieda i requisiti previsti dalla legge nazionale e regionale, in particolare dalla DGR 194/2017, e garantire il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l’applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.
Art. 14
CONTINUITÀ DEI SERVIZI – CLAUSOLA SOCIALE
L’aggiudicatario si obbliga e si impegna a garantire per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato al fine di contenere il turn over.
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà inviare all’Ufficio comunale competente l’elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica.
L'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro
qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (Art. 50 D.Lgs. 50/2016).
Art. 15
SOSTITUZIONI ED INTEGRAZIONI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L’aggiudicatario si impegna a provvedere alla sostituzione del personale, indipendentemente dalle mansioni svolte, in modo tale da non arrecare disservizi all’utenza.
L’Amministrazione Comunale è tempestivamente informata della sostituzione del personale.
Art. 16 VESTIARIO
Sono a carico dell’Aggiudicatario le forniture relative agli indumenti di lavoro per il personale, in base alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio.
Art. 17
TUTELA DEI LAVORATORI
L’appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.
A tal fine l’aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative - secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti.
L’aggiudicatario si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio. Qualora l’aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione ha facoltà di:
• sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa;
• procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’operatore economico che segue immediatamente in graduatoria.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’amministrazione.
Il Comune di Xxxxxx è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale dello stesso impiegato nei servizi.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.
Art. 18 SCIOPERI E DISSERVIZI
In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, le famiglie dei bambini e delle bambine utenti devono essere informate quanto prima possibile, come disciplinato dalla Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dal C.C.N.L di categoria del Soggetto aggiudicatario, individuando di volta in volta forme e modalità della comunicazione che meglio si confanno alle circostanze.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’operatore economico, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.
Art. 19
FORNITURA DEI MATERIALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario è tenuto alla fornitura dei materiali di consumo e didattici e quanto di seguito elencato a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per il regolare funzionamento delle attività afferenti al servizio di asilo nido:
• colori, giochi, cancelleria, libri, ecc., certificati a norma di legge;
• materiale per l’infermeria e per il pronto soccorso e quant’altro possa essere ritenuto funzionale ad una corretta gestione del servizio;
• Materiale igienico-sanitario e di pulizia;
• Materiale d’ufficio
• Dpi.
Tutto il materiale fornito, con particolare riguardo a quello utilizzato da e per i bambini (giochi, colori, libri ecc.) dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed essere di qualità certificata.
Il materiale acquistato al termine della gestione rimarrà di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Nulla sarà dovuto da parte dell’Amministrazione Comunale per gli effetti di usura procurati dalla gestione quotidiana del servizio. L’Aggiudicatario dell’appalto si impegna a fornire anche eventuale materiale o presidi anti-allergici per situazioni particolari, senza alcuno onere aggiunto per le parti.
Eventuali presidi anallergici dovranno essere forniti sulla base di idonea documentazione prodotta dall’utenza e attestante necessità sanitarie.
Art. 20
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI
La somministrazione dei pasti è a carico dell’appaltatore, in base all’età degli utenti ed alle tabelle dietetiche predisposte dall’ASP. Il pasto giornaliero per gli Utenti dell’Asilo Nido deve essere così composto: spuntino di metà mattina, pranzo e merenda pomeridiana.
Si precisa che la struttura è attrezzata per la preparazione dei pasti in loco, fermo restando la richiesta e l’acquisizioni delle necessarie autorizzazioni a carico dell’appaltatore.
Il personale impiegato nel servizio provvederà alla distribuzione e somministrazione dei pasti ai bambini.
Il personale impiegato per il servizio deve conoscere le norme di igiene e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 21
PULIZIA ED IGIENE DELLA STRUTTURA
L’Aggiudicatario si obbliga al rispetto della normativa vigente in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti. L’Aggiudicatario comunque, deve assicurare la pulizia:
• dei servizi igienici;
• dei pavimenti e degli arredi dei diversi ambienti;
• delle sale sonno (con cambio della biancheria dei lettini una volta la settimana e ogni qualvolta si renda necessario);
• dei giochi;
• disinfezione dei biberon, tettarelle e stoviglie per la pappa (ogni qual volta sia utilizzato per un piccolo utente).
• protocollo sanificazione normativa Covid-19
2. Periodica
• dei vetri;
• delle pareti lavabili;
• delle piastrelle, dei lampadari, dei caloriferi e copri caloriferi
• degli spazi esterni, ivi comprese le zone e le rampe d’accesso e zona esterna, area – pulizia e manutenzione ordinaria;
Art. 22
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
In relazione agli obblighi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’appaltatore si impegna ad applicare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché dalle normative ad esso collegate e da ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esecuzione dell’appalto, sia per quanto riguarda la tutela dei propri lavoratori dai rischi generali e specifici derivanti dalle proprie attività, sia per quanto riguarda i rischi generali e specifici derivanti dalle attività svolte dai lavoratori e dall’utenza degli altri servizi attivi presso la sede di espletamento del servizio, di proprietà del Comune di Xxxxxx.
L’appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi.
Art. 23
LOCALI ED ATTREZZATURE
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione la struttura adibita ad asilo nido, arredata ed attrezzata. L’aggiudicatario, durante il periodo di gestione, si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle macchine e agli arredi. Tutto il materiale preso in consegna dall’Aggiudicatario si intende in stato idoneo all’uso.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti, tali spese infatti saranno a carico totalmente dell’Aggiudicatario.
Rimane a carico dell’aggiudicatario, inoltre, ogni eventuale integrazione di arredi, giochi, attrezzature e macchinari.
Art. 24 MANUTENZIONI ORDINARIE
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese e gli oneri di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature, degli arredi, dei giochi e dei macchinari.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature e degli arredi e se gli interventi di manutenzione eseguiti, sono riportati sul registro di manutenzione.
Art. 25 RIPARAZIONI
L’Aggiudicatario si obbliga a provvedere con la massima sollecitudine alle riparazioni ed alla manutenzione ordinaria, delle attrezzature, dei giochi, dei macchinari e degli arredi. Nell’ipotesi di cui gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico dell’Aggiudicatario per danni arrecati per negligenza, dolo o imperfetta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare le modalità di intervento, ferma restando la possibilità per l’Aggiudicatario di rivalersi sui responsabili.
Qualora l’Aggiudicatario non provveda, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente alle riparazioni e/o manutenzioni incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute all’Aggiudicatario
Art. 26
MANTENIMENTO DELLO STATO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
L’Aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature.
L’Aggiudicatario si obbliga, a seguito di semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione Comunale, a lasciar verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato, e nel caso a provvedere entro 30 giorni all’adeguamento di quanto richiesto e di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato.
Trascorso il termine perentorio di trenta giorni e constatata l’inadempienza dell’Aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale provvederà alla sostituzione di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato, addebitandone il costo all’Aggiudicatario.
Art. 27 MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Restano a carico dell’Amministrazione Comunale tutti gli interventi di straordinaria manutenzione dello stabile e delle parti accessorie sempre che tali interventi di straordinaria amministrazione non siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria.
Nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non siano a carico dell’aggiudicatario, e quindi di natura straordinaria, al fine di provvedere quanto più celermente possibile, questi è tenuto a darne immediato avviso al committente anche telefonicamente, da perfezionarsi successivamente con comunicazione scritta.
In occasione di interventi di manutenzione straordinaria l’aggiudicatario dovrà dare libero accesso al personale comunale o di altre imprese autorizzate. Tali interventi di straordinaria amministrazione, qualora siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria, saranno rimborsati dall’Aggiudicatario, fatta salva la facoltà dell’Ente di rivalersi per quei danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori addetti al servizio.
Art. 28 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
L’appaltatore manterrà indenne il Comune da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando l’Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a riguardo. Le eventuali spese sostenute dal Comune per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall’aggiudicatario. L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. In particolare l’appaltatore dovrà esibire polizza (RCT/O) o appendice di estensione/ precisazione emessa su polizza RCT/O già in corso, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dall’aggiudicatario e dal personale dallo stesso incaricato nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. I massimali non dovranno essere alle vigenti disposizioni di legge. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con espressa indicazione che il comune è considerato terzo a tutti gli effetti. Sono comprese in copertura tutte le attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Art. 28
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’aggiudicatario nell’organizzazione e nello svolgimento delle prestazioni previste negli articoli precedenti ha l’obbligo di osservare integralmente quanto definito nel presente capitolato speciale d’appalto.
E’ tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto presentato in sede di gara, garantendo lo svolgimento delle attività e la qualità degli interventi in raccordo costante con l’Amministrazione Comunale.
Sono a carico dello stesso Aggiudicatario tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino espressamente a carico del Comune, in particolare:
a. i costi relativi al personale;
b. la fornitura di tutto il materiale necessario all’espletamento del servizio;
c. i servizi di lavanderia;
d. la pulizia e il riordino di tutti i locali;
e. i contratti manutentivi obbligatori per legge;
f. la manutenzione ordinaria dei beni mobili, immobili, di arredi, attrezzature, giochi e macchinari;
g. le utenze idriche, elettriche, gas, telefoniche, telematiche e di smaltimento rifiuti (mediante volturazione delle stesse);
h. preparazione e somministrazione pasti ed approvvigionamento delle derrate alimentari;
i. acquisizione delle necessarie e prescritte autorizzazioni al funzionamento e/o sanitarie;
j. riscossione delle rette mensili e recupero delle eventuali insolvenze;
k. integrazione di arredi, attrezzature e macchinari necessarie allo svolgimento del servizio.
Art. 29
ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune mette a disposizione per tutta la durata dell’appalto l’immobile, gli impianti, gli arredi, i macchinari e le attrezzature in esso contenuti di proprietà comunale.
Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:
a. Disciplinare le iscrizioni, autorizzare le ammissioni e le eventuali dimissioni;
b. Determinare le rette a carico delle famiglie utenti del servizio;
c. Garantire le manutenzioni straordinarie dei beni mobili e immobili.
Art. 30 INADEMPIENZE E PENALITÀ
L’Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.
Qualora venga riscontrata una violazione di lieve entità che non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata al Gestore una semplice ammonizione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario e da questo non giustificato nei termini temporali assegnati - o a fronte di motivazioni non ritenute plausibili dall’Amministrazione - il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato in sede di offerta,
l'Amministrazione provvederà a contestare gli addebiti per iscritto all’aggiudicatario, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 10 giorni successivi.
In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione provvederà ad applicare una penale, da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 5.000,00, in base alla gravità dell’inadempienza.
Si individuano in particolare le seguenti penalità:
a. Per espletamento del servizio non conforme a quanto previsto dal capitolato e a quanto offerto in sede di gara: fino a € 1.000,00 per evento;
b. € 200,00 mancata comunicazione delle modifiche del personale;
c. € 300,00 mancato rispetto degli orari di presenza;
d. € 300,00 in caso di inadempienze ritenute lievi (es. lieve difformità del servizio rispetto al progetto presentato, comportamenti non gravi degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza, interventi di pulizia eseguiti in modo non completamente soddisfacente);
e. fino a € 1.000,00 per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato (mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al servizio, interventi di pulizia non eseguiti, mancato adempimento degli interventi manutentivi);
f. € 1.000,00 in caso di inadempienze ritenute gravi (es. mancata sostituzione del personale assente entro il secondo giorno, grave negligenza nei doveri di sorveglianza dei minori affidati, utilizzo di personale professionalmente non idoneo);
g. fino ad € 5.000,00 in caso di mancato espletamento del servizio senza giustificato motivo.
Le inadempienze sopra descritte, individuate a mero titolo esemplificativo, non precludono all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.
Il Comune si riserva comunque, in relazione alla gravità dell’inadempienza/non conformità, di provvedere d’ufficio alla segnalazione agli organi competenti.
Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualunque motivo non rese dall’aggiudicatario, con addebito a quest’ultima dell’intero costo sopportato e dell’eventuale maggior danno.
Si applica inoltre quanto disposto dal comma 4 dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 qui integralmente riportato: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.
Art. 31
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
a. maltrattamenti e violenza a bambini;
b. abbandono del servizio salvo giustificate cause di forza maggiore;
c. inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
d. mancato pagamento delle retribuzioni;
e. contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte dell’Aggiudicatario o del personale adibito al servizio;
f. gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
g. uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato;
h. cessione o subappalto totale o parziale non autorizzato;
i. apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore;
j. non ottemperanza alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale;
k. ulteriori inadempienze dell’Aggiudicatario dopo la comminazione di 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico.
Nelle ipotesi sopra elencate il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta via PEC da parte dell’Amministrazione Comunale.
La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica l’eventuale ulteriore richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta l’incameramento della cauzione definitiva prestata.
Si richiama inoltre quanto disposto dall’art. 113 bis comma 4 del D.Lgs 50/2016 – ritardo nell’esecuzioni delle prestazioni contrattuali
Art. 32
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E FATTURAZZIONE
Annualmente il Comune delibera le tariffe/fasce necessarie per determinare la contribuzione alle rette per la frequenza dell’asili nodo, che saranno riscosse direttamente dall’aggiudicatario con modalità e tempistiche stabilite da quest’ultimo.
Per ciascun utente l’operatore economico emetterà ogni mese avviso di pagamento della retta applicata e comunicherà le modalità e i termini di pagamento, comunicandolo direttamente alle famiglie. La Stazione Appaltante verserà il corrispettivo di aggiudicazione, calcolato come la differenza tra il costo complessivo della retta e l’importo versato dalle famiglie, sulla base degli utenti effettivamente iscritti in rapporto a ciascun mese di funzionamento. Il predetto corrispettivo sarà liquidato mensilmente, previa emissione di apposita fattura.
Art. 33
CLAUSOLA REVISIONE PREZZI EX ART. 29 D.L. N. 4/2022
Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106:
1) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
2) Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
3) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore, il provvedimento di cui innanzi determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
4) E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma.
5) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.
6) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
Art. 34
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Sulla base di quanto indicato all’ art. 3 dalla legge 136 del 13/08/10 è obbligo attenersi alle seguenti modalità operative, ed in particolare:
• tutti i movimenti finanziari relativi all'organizzazione del servizio in oggetto, devono essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
• i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui sopra per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del servizio;
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione del servizio in oggetto, il CIG individuato in sede di gara;
• entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i dovranno essere comunicati all’Ufficio comunale competente gli estremi identificativi dello/i stesso/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i;
• nel caso in cui la fornitura in oggetto avvenga avvalendosi dei lavori, servizi, forniture di subappaltatori e/o di sub-contraenti, nei contratti con essi sottoscritti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" di cui alla legge 136/2010.
Il mancato rispetto degli obblighi di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" così come previsto dalla legge 136/2010 art.3 comma 8 sarà pena di nullità assoluta del contratto.
Art. 35 VERIFICHE E CONTROLLI
È facoltà del Comune effettuare presso la sede in cui viene svolto il servizio tutti i controlli che riterrà necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato d’appalto ed il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti. Il
L’Aggiudicatario dovrà consentire l’accesso al personale comunale e/o a tutti i soggetti preposti all’attività di controllo.
L’appaltatore si impegna, su semplice richiesta del Comune, a fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.
Il Comune farà pervenire all’aggiudicatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l’aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
Art. 36
RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE
Qualora l'Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l'incarico la Stazione Appaltante richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare gli interessi della Amministrazione Comunale.
Art. 37 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Sono a carico dell’appaltatore le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie.
Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 9 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed in ogni caso mai prima che l’aggiudicazione sia divenuta efficace. Ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del contratto avviene mediante atto pubblico in modalità elettronica. Nel caso in cui l’Appaltatore non sottoscriva il contratto di servizio - e/o non produca i documenti richiesti negli atti di gara - nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, lo stesso decadrà automaticamente dall’aggiudicazione.
Il rapporto verrà scisso con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante che porrà a carico dell’Appaltatore le eventuali ulteriori spese sostenute per la stipulazione del contratto con altro contraente e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.
Art. 38
SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In materia di subappalto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs 50/2016 e smi. A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui al predetto art. 105 del D. Lgs. 105/2016 e ss.mm.ii.
Art. 39 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva, come previsto dall'art.103 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., con fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 93 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 33 relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di XXXXXX (PZ) – XXX XXXX, X. 000 - X. XXX 00000000000 C.F. 00000000000 - Tel. 0000 000000 – PEC: xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
Responsabile della protezione dei dati personali: dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx - studio in Xxxxxx, Via Ammiraglio Xxxxxxxx, X.Xxx 02093230767.
Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx del Comune di Xxxxxx (PZ).
Finalità e base giuridica del trattamento:
ll trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx _ t. (x00)00 000000 _ fax (x00)00 00000 0000 _ PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx _ Ufficio Relazioni con il Pubblico xxx@xxxx.xx
Art. 41 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e ditta aggiudicataria in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’Amministrazione Comunale in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto.
Per quanto non indicato espressamente nel presente capitolato, si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Lagonegro.
Art. 42
NORMA DI RINVIO
L’aggiudicatario si impegna ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme in vigore o emanate in corso d’opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa
applicabile ai servizi oggetto del presente appalto.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.