Responsabilità per gli Incidenti Informatici Clausole campione

Responsabilità per gli Incidenti Informatici. L’Assicuratore indennizza tutte le Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato in relazione a: (i) una effettiva o asserita Violazione di Informazioni Riservate da parte di un Assicurato o di un Detentore di Informazioni; (ii) un reale o presunta Falla nella Sicurezza; (iii) omessa segnalazione, da parte della Società a un Interessato e/o a qualsiasi Autorità di Xxxxxxxxx, di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di Dati Personali per le quali la Società e responsabile secondo il disposto di qualsiasi Normativa in Materia di Protezione dei Dati. Copertura per interruzione della rete Perdite Dovute a Interruzione della Rete L’Assicuratore rimborsa alla Società: Perdite dovute a Interruzione della Rete subite dalla Società e derivanti da un Blocco del Sistema Informatico della Società, a condizione che il danno sia sofferto: (i) dopo la scadenza della Franchigia Temporale e durante il Blocco, per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dello scadere della Franchigia Temporale; e/o (ii) per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del Blocco.
Responsabilità per gli Incidenti Informatici. L’Assicuratore indennizza qualsiasi Assicurato o paga per conto dell’Assicurato tutte le Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell’Assicurato in relazione a;

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;