Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento delle attività richieste dal presente Contratto. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 103, del regolamento generale e secondo quanto affermato all’art. 8 del Capitolato speciale di Concessione, il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi e verso prestatori di lavoro in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse. Il Concessionario assume, inoltre, le responsabilità dei danni alle cose in ambito lavori, danni da incendio, danni alle cose in consegna e in custodia, danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività, dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte dell’Impresa. Il Concessionario assume oltre a ciò la responsabilità dei danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dei prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi e per i generi alimentari di produzione propria anche per i danni dovuti ai vizi di origine del prodotto. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società . – Agenzia di – in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . Il Concessionario, inoltre, assume anche la responsabilità dei danni causati ai lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall’affidataria nonché le nuove figure previste dalla legge 30/2003, così come i tirocinanti e i volontari, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società Agenzia di in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . L’esistenza di tale polizza non libera l’impresa delle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell’affidataria e sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso l’impresa Concessionaria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l’indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell’impresa. Tutti gli obblighi dell’affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso. In aggiunta alla polizza per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavori, il Concessionario ha stipulato anche una polizza incendio-rischio locativo n. con la società Assicurativa Agenzia di in data con massimale di € . Il Concessionario si impegna a dimostrare la regolarità dei pagamenti relativi alle polizze assicurative per tutta la durata del contratto. Inoltre, lo stesso si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dell’utenza e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati. In caso di infortunio, il Concessionario assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l’Amministrazione Comunale il suo personale e resterà a carico della ditta aggiudicataria il risarcimento dei danni. Le polizze assicurative, agli atti dell’Ufficio Istruzione comunale, sono sottoposte a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 8 del Capitolato speciale di Concessione.-------------------------
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Samples: Contract for the Concession of Municipal Nursery Services
Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento delle attività richieste dal 1. L’Affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d’arte del servizio oggetto del presente Contratto, e dell’assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall’affidamento.
2. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti L’Affidatario s’impegna e dell’articolo 103, del regolamento generale si obbliga a tenere indenne la AIRGEST da ogni e secondo quanto affermato all’art. 8 del Capitolato speciale qualsiasi onere o responsabilità per danni di Concessione, il Concessionario assume la responsabilità di danni qualsiasi specie che derivassero a persone e/o cose verificatisi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente procedura, da qualsivoglia causa determinati.
3. L’Appaltatore ha stipulato apposita copertura assicurativa, sottoscrivendo polizza di responsabilità civile RCT – RCO, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell’area aeroportuale, dell’attività di cui all’appalto, nonché per tutti i danni che possono derivare a persone, cose e coseanimali tanto proprie, sia per quanto riguarda all’AIRGEST ed ai Terzi, con particolare riguardo ai danni da interruzione e/o sospensione di attività (con particolare riferimento agli aeromobili, ai passeggeri ed agli equipaggi) con esplicita clausola ricomprendente AIRGEST fra i Terzi, i suoi dipendenti e i materiali suoi consulenti, ivi comprese le attrezzature di sua proprietà, sia quelli che proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo stesso dovesse arrecare a terzi e verso prestatori di lavoro in conseguenza dell'esecuzione svolgimento del servizio e delle attività connesse. Il Concessionario assume, inoltre, le responsabilità dei danni alle cose causati da cattivo uso o incuria del personale dell’Appaltatore ovvero in ambito lavori, danni da incendio, danni alle cose in consegna e in custodia, danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività, dei rischi da intossicazione alimentare dipendenza e/o avvelenamenti subiti dai fruitori conseguenza del servizio di refezionecomportamento doloso o colposo, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione anche omissivo e/o negligente del pasto da parte dell’Impresa. Il Concessionario assume oltre a ciò la responsabilità dei danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dei prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi e per i generi alimentari di produzione propria anche per i danni dovuti ai vizi di origine del prodotto. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società . – Agenzia di – in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . Il Concessionario, inoltre, assume anche la responsabilità dei danni causati ai lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall’affidataria nonché le nuove figure previste dalla legge 30/2003, così come i tirocinanti e i volontaripersonale dell’Appaltatore, sollevando il Comune Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società Agenzia di in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . L’esistenza di tale polizza non libera l’impresa delle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
4. La gestione del serviziocopertura assicurativa prevede, pertantoin particolare, si intende esercitata a completo rischio l’estensione di garanzia alle opere, impianti e pericolo dell’affidataria attrezzature fissi e sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso l’impresa Concessionaria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezzamobili, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimaleaeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, sia qualora l’indennizzo di proprietà della Compagnia fosse gravato Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni proprietà di polizza dell’impresa. Tutti gli obblighi dell’affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso. In aggiunta alla polizza per responsabilità civile verso Enti terzi e verso prestatori di lavorialtre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale.
5. La predetta copertura assicurativa RCT/O è identificata dal n. , il Concessionario ha stipulato anche una polizza incendio-rischio locativo n. con la società Assicurativa Agenzia rilasciata dalla compagnia di in data con massimale assicurazioni , agenzia di € . Il Concessionario si impegna a dimostrare la regolarità dei pagamenti relativi alle polizze assicurative , avente validità per tutta la durata del presente Contratto ed in particolare fino al …./…./….., reca esplicita previsione che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del Contratto senza previo consenso di AIRGEST ed impegno della Compagnia assicuratrice ad avvisare AIRGEST dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
6. Il massimale RCT e RCO non è inferiore a € 5.000.000,00 (€ cinquemilioni/00) per sinistro e per ciascun anno, né vi sono limiti al numero dei sinistri, avente validità non inferiore alla durata del Contratto d’appalto con l’esclusione della facoltà di recesso da parte della Compagnia assicuratrice e dell’azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST e copre anche un periodo non inferiore a
7. L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
8. In ogni caso si conviene e si precisa che l’Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
9. L’Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
10. Si intendono in garanzia, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità del Contraente e/o dell’Assicurato:
I. quali produttori dei beni e dei servizi oggetto del presente appalto, per danni derivanti dalla gestione dei servizi previsti nell’appalto;
II. per danni da inquinamento ambientale, fino ad un massimo del 10% del massimale per evento;
III. per fatti dolosi dei soggetti dei quali il Contraente e/o l’Assicurato debbano rispondere;
IV. per danni derivanti dalla violazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di tutta la normativa in materia di sicurezza;
V. per danni causati dalla violazione della vigente normativa sulla Privacy;
VI. per danni che generino rivalsa degli enti di previdenza o assistenza di personale dipendente del Contraente, dell’Assicurato o di Terzi (o richieste dei dipendenti medesimi o dei loro aventi causa) anche se coinvolti nell’esecuzione delle forniture e servizi oggetto del contratto;
VII. Inoltreper fatti, lo stesso non rientranti in assicurazioni obbligatorie, la cui responsabilità venga addebitata al Contraente e \ o all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C,;
VIII. per danni rientranti in assicurazioni obbligatorie alle quali sia consentito, per diritto o per fatto, la rivalsa nei confronti di uno dei soggetti tutelati dalla presente copertura;
IX. per danni derivanti dallo smaltimento di ogni tipo di rifiuto;
X. per danni conseguenti alla violazione e\o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, brevetti, diritti d’autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e\o informazioni commerciali confidenziali sempre ché non costituiscano ipotesi di dolo a carico dell’Assicurato e con rivalsa nei confronti del Contraente qualora sia configurabile un dolo di quest’ultimo;
XI. per danni causati da soggetti dei quali il Contraente debba rispondere, commessi al di fuori degli impegni di cui al contratto ma in qualche modo ad esso riconducibili;
XII. per danni a persone e a cose (anche non di proprietà dell’Assicurato) causate nell’esecuzione dell’Appalto (incendio, danni da acqua, mancata o carente custodia, rumore, vibrazione etc.).
11. Resta inteso che:
a) l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
b) qualora l’Appaltatore non provveda a rinnovare per tempo la copertura assicurativa di cui si tratta, l’Airgest S.p.A. procederà all’immediata risoluzione in danno del Contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
c) [se ricorre il caso] qualora l’Appaltatore non provveda a rinnovare per tempo la copertura assicurativa di cui si tratta, atteso che il frazionamento del premio è semestrale e che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, il termine di scadenza della 2° rata di premio è prevista per il …./…./……., l’Airgest S.p.A. procederà all’immediata risoluzione in danno del Contratto di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
12. L’Appaltatore si impegna ad adottare tutte e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dell’utenza e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati. In caso di infortunio, il Concessionario assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l’Amministrazione Comunale il suo personale e resterà a carico della ditta aggiudicataria il risarcimento dei danni. Le polizze assicurative, agli atti dell’Ufficio Istruzione comunale, sono sottoposte a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 8 del Capitolato speciale di Concessione.-------------------------.
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Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento delle attività richieste dal presente Contratto1. Ai sensi dell’articolo 129103, comma 17, del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 103s.m., del regolamento generale e secondo quanto affermato all’art. 8 del Capitolato speciale di Concessione, il Concessionario l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che lo stesso essa dovesse arrecare a terzi e verso prestatori di lavoro in conseguenza dell'esecuzione del servizio dei lavori e delle attività connesse. Il Concessionario assume, inoltre, le responsabilità dei danni alle cose in ambito lavori, danni da incendio, danni alle cose in consegna e in custodia, danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività, dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte dell’Impresa. Il Concessionario assume oltre a ciò la responsabilità dei danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dei prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi e per i generi alimentari di produzione propria anche per i danni dovuti ai vizi di origine del prodotto. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società . – Agenzia di – in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . Il Concessionario, inoltre, assume anche la responsabilità dei danni causati ai lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall’affidataria nonché le nuove figure previste dalla legge 30/2003, così come i tirocinanti e i volontari, sollevando il Comune la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. A L'appaltatore ha stipulato a tale scopo il Concessionario un' assicurazione per danni di cui al comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. del rilasciata da di , - Agenzia di , per i seguenti importi: Partita 1 – Opere € ; Partita 2 - Opere Preesistenti € ; Partita 3 - Demolizione/sgombero € .
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo contrattuale danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la Società Agenzia medesima polizza, per un massimale di € (minimo € 500.000,00 – massimo € 5.000.000,00), con un limite per sinistro di identico importo..
4. L’appaltatore si accolla, in data via esclusiva, giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . L’esistenza l’obbligo di tale polizza non libera l’impresa delle proprie responsabilitàporre in essere qualsiasi adempimento, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del serviziomisura o cautela, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell’affidataria e sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso l’impresa Concessionaria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l’indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza dell’impresaassicurativa. Tutti gli obblighi dell’affidatariaLa stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non cesseranno risultando in alcun modo vincolata a garantirne l’assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell’appaltatore.
5. Ai sensi dell’art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la polizza RCT deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con il termine le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, se non con il definitivo esaurimento tale inadempimento sarà fatto valere come causa di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stessodecadenza dall’aggiudicazione. In aggiunta alla polizza per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavori, il Concessionario ha stipulato anche una polizza incendio-rischio locativo n. con la società Assicurativa Agenzia di in data con massimale di € . Il Concessionario si impegna a dimostrare la regolarità dei pagamenti relativi alle polizze assicurative per tutta la durata del contratto. Inoltre, lo stesso si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dell’utenza e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati. In caso di infortunio, il Concessionario assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l’Amministrazione Comunale il suo personale e resterà a carico della ditta aggiudicataria il risarcimento dei danni. Le polizze assicurative, agli atti dell’Ufficio Istruzione comunale, sono sottoposte a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 8 del Capitolato speciale di Concessione.-------------------------Articolo 22.
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Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento delle attività richieste dal presente Contratto. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 103, del regolamento generale e secondo quanto affermato all’art. 8 all’art.9 del Capitolato speciale di ConcessioneCapitolato, il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi e verso prestatori di lavoro in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse. Il Concessionario assume, inoltre, le responsabilità dei danni alle cose in ambito lavori, danni da incendio, danni alle cose in consegna e in custodia, danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività, dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte dell’Impresa. Il Concessionario assume oltre a ciò la responsabilità dei danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dei prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi e per i generi alimentari di produzione propria anche per i danni dovuti ai vizi di origine del prodotto. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società . – Agenzia di – in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . Il Concessionario, inoltre, assume anche la responsabilità dei danni causati ai lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall’affidataria nonché le nuove figure previste dalla legge 30/2003, così come i tirocinanti e i volontari, sollevando il Comune la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società Agenzia di in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . Quindi il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento delle attività richieste dal presente contratto. L’esistenza di tale polizza non libera l’impresa delle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell’affidataria e sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso l’impresa Concessionaria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l’indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie franchgie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell’impresa. Tutti gli obblighi dell’affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso. In aggiunta alla polizza per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavori, il Concessionario ha stipulato anche una polizza incendio-incendio- rischio locativo n. con la società Assicurativa Agenzia di in data con massimale di € . Il Concessionario si impegna a dimostrare la regolarità dei pagamenti relativi alle polizze assicurative per tutta la durata del contratto. Inoltre, lo stesso si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dell’utenza e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati. In caso di infortunio, il Concessionario assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l’Amministrazione Comunale e il suo personale e che resterà a carico della ditta aggiudicataria il risarcimento dei danni. Le polizze assicurative, agli atti dell’Ufficio Istruzione Scuola comunale, sono sottoposte a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 8 10 del Capitolato speciale di Concessione.-------------------------Concessione
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Samples: Contratto Per L’affidamento Della Concessione Del Servizio Della Gestione Della Mensa Scolastica