COMUNE DI VINOVO PROVINCIA DI TORINO REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VINOVO PROVINCIA DI TORINO REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n.
OGGETTO: Contratto per l’affidamento della concessione del servizio di Asilo Nido Comunale. Periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2022. Importo contrattuale presunto pari ad €. esente I.V.A. ai sensi del
D.P.R. 633/72.
L’anno Duemiladiciotto, il giorno , del mese di , in Vinovo e nella Casa Comunale.
Avanti a me Dottor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Vice – Segretario Comunale del Comune di Vinovo, abilitato a ricevere gli atti pubblici in forma amministrativa ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), decreto legislativo 18/08/2000, numero 267, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato con il mio assenso, sono comparsi i signori:
-- Da una parte la Xxxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Carignano (TO) il 24/09/1966, elettivamente domiciliata per il presente contratto in Vinovo, sede comunale, la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Vinovo in qualità di Responsabile dell’Area Cultura, Istruzione, Sport, Manifestazioni, Turismo, Politiche Sociali e del Lavoro, Demografici del Comune, in forza di provvedimento sindacale n°48 del 29/12/2016, competente alla stipulazione dei contratti per conto del Comune ai sensi dell’art. 31 del vigente Statuto Comunale e ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, nel corpo dell’atto definito “Comune” o “Amministrazione Comunale” (Partita I.V.A. del Comune 01504430016); e dall’altra parte il
, nato a il , residente a in
Via , avente codice fiscale numero , il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della ditta “ .” con sede legale e amministrativa sita a in Via – , con Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di , n°R.E.A. VC -
, in seguito denominata “Concessionario”.---------------------------------
I comparenti, dei quali è stata accertata l’identità, sono in possesso dei requisiti di legge.
PREMESSO CHE
a) Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del , è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione in cui è stato dato indirizzo di procedere all’affidamento del servizio di asilo nido per il periodo dal 1.09.2018 al 31.08.22 , attraverso gara pubblica;----------------------------------
b) Con Deliberazione della Giunta Comunale n. del , è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione in cui è stato dato indirizzo di procedere all’affidamento del servizio di asilo nido per il periodo dal 1.09.2018 al 31.08.22 , mediante gara pubblica;------------------------------------
c) Con Determinazione n. della Responsabile dell’Area Cultura, Istruzione, Sport, Manifestazioni, Turismo, Politiche sociali e del lavoro, è stato determinato:
- di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante gara con procedura aperta, dell’Art. 60 Dlgs 50/16, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 Dlgs 50/16.-------------
- di approvare il capitolato speciale per la concessione, il bando di gara e l’estratto di avviso di bando da pubblicare sui quotidiani;--------------------------
c) l’avviso di gara relativo alla concessione in oggetto, è stato pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n. , Foglio delle inserzioni;
sul quotidiano nazionale del ;------------------------------------------
sui quotidiani locali del ;------------------
sull’Albo Pretorio del Comune di Vinovo dal al ;-----
A seguito della procedura di gara , effettuata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 il Presidente della Commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato la concessione all’Impresa , con sede legale
la quale aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
Con Determinazione della Responsabile dell’Area Cultura, Istruzione, Sport, Manifestazioni, Turismo, Politiche sociali e del lavoro n. del
Reg. Generale, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata definitivamente alla succitata impresa il servizio in oggetto dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2022 e impegnando la spesa a carico del Comune negli appositi capitoli del bilancio di previsione e nel
bilancio pluriennale ;
d) l’esito della gara è stato pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n. ,
Foglio delle inserzioni;
sul quotidiano Nazionale del ;-----------------------------------
sui quotidiani locali del ;----------------------------------------
- all’Albo Pretorio del Comune di Vinovo dal al ;---------------------
CONSIDERATO CHE:
Con lettera protocollo numero Ingresso del è stata richiesta per il suddetto Concessionario la certificazione antimafia trattandosi di contratto di valore complessivo superiore ad euro 150.000,00, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n°159/2011. L’Ufficio competente, al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ha acquisito il Certificato del Casellario Giudiziale secondo quanto previsto dal D.L. 13/05/2011 n°70 e s.m.i., per le persone fisiche amministratrici della - Sig. n. del
in qualità di amministratore unico; copia del documento di verifica di iscrizione alla C.C.I.A.A. di e , protocollo n°
datato il , dal quale risulta che a carico della ditta non è pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata; copia del Documento Unico di regolarità contributiva “On Line”, con scadenza con protocollo INAIL , dal quale si evince che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), il quale risulta
essere: ;
---------------------------TUTTO CIO’ PREMESSO -------------------------------
E ritenuto parte sostanziale ed integrante, di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:------------------------
ART. 1 - Oggetto e durata della Concessione ------------------------------------
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio dell’Asilo Nido comunale “A piccoli passi” situato in Via Roma n.10- Vinovo.-----------------
Il concessionario dovrà garantire: il servizio di gestione complessiva dell'asilo
nido, comprese le spese per il personale; l'assistenza educativa secondo il progetto educativo e pedagogico di cui al Titolo VIII del Capitolato di Concessione, completato dalle proposte di gara, e in base alle indicazioni operative che potranno essere fornite dall'Amministrazione Comunale. Sono a carico del concessionario:la cura dell'igiene del minore mediante l'impiego di materiale idoneo per la prevenzione e di prodotti adeguati e specifici, che dovranno essere forniti dal concessionario; la pulizia dei locali delle pertinenze, delle attrezzature e del materiale posto a disposizione, secondo modalità previste nell'art.19 del Capitolato Speciale di Concessione, tali da garantire la massima igiene e salubrità dell'ambiente frequentato dai bambini, dai genitori e dagli educatori; l'intero complesso concernente l’approvvigionamento delle derrate alimentari, la lavorazione, la preparazione e la somministrazione degli alimenti (pasto principale ovvero pasti adeguati all'età del minore e spuntino del mattino e merenda del pomeriggio) secondo le norme e le indicazioni riportate nell’art. 18 del Capitolato Speciale di Concessione; l'acquisto del materiale didattico e ludico, secondo quanto indicato nel progetto offerto, il rinnovo dello stesso nel caso di deterioramento, nonché la fornitura del materiale di consumo per la normale attività dell'asilo; la copertura delle spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile e spese ordinarie e straordinarie delle attrezzature, comprese tutte le utenze; la gestione del servizio di lavanderia e stireria; la manutenzione dell'area verde esterna comprensiva di un numero sufficiente di tagli dell'erba, della sistemazione delle fioriere e delle potature degli alberi; le spese telefoniche e/o telematiche; le spese assicurative, inerenti sia il personale in servizio sia i bambini frequentanti l'asilo sia i danni
eventualmente arrecati a terzi nell'espletamento del servizio;
la gestione informatizzata dei dati relativi alla concessione, a proprio rischio e spesa, del la riscossione delle rette anticipate mensili secondo le norme previste dal regolamento comunale dell'asilo nido; l'assistenza ai bambini portatori di handicap; ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non disponga espressamente a carico del Comune di Vinovo. Nella gestione del servizio rientrano anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione (con elaborazione del piano annuale), documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l’amministrazione comunale ed i servizi sociosanitari ed educativi del territorio. L’utenza massima dell’Asilo Nido è composta da 30 bambini a tempo pieno di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Sono previsti inserimenti a part time, in numero non precisato, in quanto sarà comunque sempre data la precedenza alle richieste di tempo pieno e solo successivamente fino al riempimento della capienza massima saranno inserite le richieste di part time.
ART. 2- Durata della Concessione-------------------------------------------------
La concessione avrà durata presumibilmente dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2022. Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 si prevede l’opzione di proroga del contratto in aggiudicazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione concessionaria.------------------------
ART. 3 - Corrispettivo della Concessione ------------------------------------
Ai sensi dell’art 3. del Capitolato speciale di Concessione, l’importo contrattuale ammonta ad € ( /00) derivante dal prodotto dell’importo della retta mensile per il numero di bambini iscritti escluso I.V.A. (€ )per l’anno scolastico (11 mesi) € ( ) moltiplicato per i 4 (quattro ) anni di durata del contratto. Il corrispettivo mensile è commisurato, inoltre, dal numero dei bambini iscritti e frequentanti che non hanno rinunciato ufficialmente al servizio, tenuto conto delle modalità d’orario fruita da ciascun utente. Ai sensi dell’art. 12 del Capitolato speciale di Concessione, il Concessionario incasserà direttamente dalle famiglie: le rette mensili a carico di ogni utente, come da tariffa stabilita dal Comune di Vinovo con proprio atto corrispondente all’orario base (8.00 – 16.30) o alle varie tipologie di part time; le quote relative ai servizi aggiuntivi; Dal Comune di Vinovo incasserà : la differenza fra la tariffa intera e quella agevolata (già pagata comunque dall'utenza) per coloro che hanno diritto alla riduzione sul costo del servizio. Le rette praticate dal Concessionario agli utenti, sono quelle stabilite dal Comune di Vinovo. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. L’Amministrazione concedente ristorerà il concessionario, trimestralmente e su presentazione di rendicontazione, relativamente ai minori introiti derivanti dalle condizioni tariffarie imposte dall’Amministrazione, e cioè della differenza fra tariffa costo/bambino proposta in sede di gara, successivamente rivalutata a seguito dell’applicazione dell’adeguamento ISTAT e le singole tariffe di fatto imposte, sulla base degli effettivi frequentanti. A tal fine il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei bambini, che dovranno essere trasmesse mensilmente
all’Ufficio Istruzione del Comune, a giustificativo della fattura. Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario sopraindicato. Il pagamento delle tariffe da parte dei genitori deve avvenire dietro rilascio da parte del Concessionario di ricevuta. La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dal suo ricevimento, salvo eventuale richiesta di chiarimenti o di sospensione dal pagamento debitamente motivati. Dalla data di ricevimento di quest'ultima riprenderanno a decorrere i termini (30 giorni) per la relativa liquidazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dagli art.3 e 12 del Capitolato speciale di Concessione. Il Concessionario dichiara che la persona legalmente autorizzata a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente contratto è il sig. .-------------------
ART. 4 - Revisione prezzi.------------------------------------------------------------
I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto, a seguito richiesta dell’aggiudicatario, da presentarsi improrogabilmente entro il mese di giugno, potranno essere soggetti ad adeguamento annuale, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (FOI) determinata dall’ISTAT, solamente a partire dal mese di settembre successivo, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 5- Subconcessione -------------------------------------------------------------
E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e la subconcessione, secondo quanto disposto al comma 1 dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016.
ART. 6- Cauzione definitiva---------------------------------------------------------
Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ex art. 103 del D.lgs 50/2016, con le modalità di cui all’art 93 commi 2 e 3, la cauzione o fidejussione di € , pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, a mezzo di polizza fideiussoria numero
stipulata in data con la .- ”, avente validità fino al . Cauzione nei confronti della quale in caso di inadempimento da parte del Concessionario, verrà escussa dal Xxxxxx.Xx Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, agli atti dell’Ufficio Istruzione del Comune, resterà vincolata fino al completo adempimento del servizio e sarà sottoposta a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. La Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata, al termine del contratto sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. Il Concessionario riconosce ed accetta quanto espressamente previsto dall’articolo 103 del D.lgs. 50/16 in materia di cauzione definitiva. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Comune avrà il diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La garanzia è svincolata ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta xxxxxxxxxx.Xx mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art.7 del Capitolato speciale di Concessione.
ART. 7- Responsabilità verso terzi e assicurazione .---------------------------
L’impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento delle attività richieste dal presente Contratto. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 103, del regolamento generale e secondo quanto affermato all’art. 8 del Capitolato speciale di Concessione, il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi e verso prestatori di lavoro in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse. Il Concessionario assume, inoltre, le responsabilità dei danni alle cose in ambito lavori, danni da incendio, danni alle cose in consegna e in custodia, danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività, dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte dell’Impresa. Il Concessionario assume oltre a ciò la responsabilità dei danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dei prodotti
somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi e per i generi alimentari di produzione propria anche per i danni dovuti ai vizi di origine del prodotto. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società . – Agenzia di – in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . Il Concessionario, inoltre, assume anche la responsabilità dei danni causati ai lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall’affidataria nonché le nuove figure previste dalla legge 30/2003, così come i tirocinanti e i volontari, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società Agenzia di in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad
€ . L’esistenza di tale polizza non libera l’impresa delle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell’affidataria e sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso l’impresa Concessionaria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l’indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell’impresa. Tutti gli obblighi dell’affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso. In aggiunta alla polizza per responsabilità civile verso terzi
e verso prestatori di lavori, il Concessionario ha stipulato anche una polizza incendio-rischio locativo n. con la società Assicurativa Agenzia di in data con massimale di € . Il Concessionario si impegna a dimostrare la regolarità dei pagamenti relativi alle polizze assicurative per tutta la durata del contratto. Inoltre, lo stesso si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dell’utenza e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati. In caso di infortunio, il Concessionario assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l’Amministrazione Comunale il suo personale e resterà a carico della ditta aggiudicataria il risarcimento dei danni. Le polizze assicurative, agli atti dell’Ufficio Istruzione comunale, sono sottoposte a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 8 del Capitolato speciale di Concessione.-------------------------
Art. 8 – Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.-------------------------------------------------------------------------------
Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. --------------------------------------
Art. 9 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. ----------------
Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
Art. 10 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.--------------------------------------------------------------------------
L’amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----------------------
ART.11 - Licenze e autorizzazioni.-------------------------------------------------
L’impresa deve provvedere all’acquisizione di un’autorizzazione sanitaria per l’avvio dell’attività, deve essere osservato lo specifico procedimento previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222- Allegato Tabella A_ Sezione I ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSIMILABILI. N.31 Altre
attività di somministrazione- n.73--- “attività di somministrazione nelle scuole,….omissis..” e di ogni altra licenza o autorizzazione richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamentari per l’espletamento del servizio oggetto del presente Contratto.
ART. 12 – Oneri a carico dell’amministrazione Comunale.-------------------
Al Comune competono: la raccolta delle domande di iscrizioni e delle agevolazioni tariffarie; l’elaborazione della graduatoria secondo il regolamento comunale, per n. 30 utenti; il calcolo della fascia ISEE di appartenenza del richiedente; la determinazione delle tariffe annuali del servizio per l'anno educativo settembre/luglio; la trasmissione al concessionario dell’elenco dei bambini ammessi; gli interventi e costi di manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti e dell’area verde esterna; le spese relative agli eventuali progetti riferiti ai bambini disabili certificati;
la copertura assicurativa dell'immobile; svolgere funzione di controllo.--------
ART.13 – Contenzioso con l’utenza-------------------------------------------------
Ai sensi dell’art 13 del Capitolato speciale di Concessione, con l’atto di concessione del servizio, l’amministrazione concedente trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti morosi. L’impresa Concessionaria si sostituisce in tutto alla Concedente nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell’utenza. Non potranno essere ammessi al servizio gli utenti ai quali al termine del precedente anno scolastico sia stato sospeso il servizio a causa di morosità, fino a quando tale morosità non sia stata completamente sanata, o non abbiano sottoscritto i genitori un piano di rientro. La ditta concessionaria potrà adire le vie legali per il recupero del credito, dopo aver fortemente contestato la situazione debitoria ai genitori del minore e per conoscenza al Comune. Il Concessionario risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o dai Regolamenti. Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto, da parte del Comune di Vinovo.
ART.14- Disposizioni specifiche di concessione---------------------------------
Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti all’Xxxxx Xxxx, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del regolamento Comunale e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara. E’ carico del Concessionario tutto quanto occorrente per l’ordinaria gestione del servizio, anche se non espressamente specificato. Tutte le utenze sono a carico della ditta concessionaria:
riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti, telefoniche e telematiche.
ART. 15 – Consegna dei locali dell’asilo nido-------------------------------------
L’Impresa riceverà in consegna i locali destinati ad Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx (Xxx Xxxx 00 – Vinovo) nello stato di fatto in cui si trova, esclusivamente per la gestione del servizio. L’Amministrazione Comunale cede in uso gratuito, alle condizioni del Capitolato speciale di Concessione e del presente Contratto, alla ditta concessionaria, i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento del servizio, in stato di efficienza e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti in materia di sicurezza ed igiene. L’inventario e la descrizione analitica dello stato dei locali e delle relative attrezzature saranno effettuate con appositi verbali redatti a cura delle parti contraenti. La consegna dei locali e dei beni predetti, nonché l’immissione nel possesso degli stessi avranno luogo, ad ogni effetto, contestualmente alla sottoscrizione di detti verbali. Al termine del contratto i locali e le relative attrezzature dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni, fatta salva la normale usura del tempo. A fine concessione le parti provvederanno alla verifica dell’esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato. Eventuali mancanze dovranno essere reintegrate a cura del gestore entro 20 giorni dal riscontro; trascorso tale termine in caso di inadempienza da parte del gestore, l’Amministrazione Comunale provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione scritta al gestore ed addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 25% a titolo di penale.
ART. 16 - Manutenzione Ordinaria dei locali e degli impianti tecnologici
interni.-----------------------------------------------------------------------------------
L’impresa concessionaria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnologici interni. Qualora, durante il periodo di concessione, l’Impresa verificasse la necessità di interventi di manutenzione straordinaria alle struttura dell’Asilo Nido dovrà esserne data immediatamente comunicazione ai competenti Servizi Tecnici del Comune. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall’articolo 15 del Capitolato speciale di Concessione.----------------------------
ART. 17- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature. ----------------------------------------------------------------------------
E’ compito del Concessionario mantenere gli arredi e le attrezzature costantemente in buono stato e assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi che tuteli la sicurezza dei bambini all’interno del servizio. Nel caso in cui un’attrezzatura o un mobile o un arredo non fosse più riparabile, l’Impresa dovrà provvedere alla sua sostituzione, a suo totale carico e dovrà darne comunicazione preventiva all’Amministrazione comunale, specificando l’oggetto sostituito, compresa marca e modello. L’Amministrazione comunale, se ritenesse la nuova attrezzatura non adeguata alle esigenze del servizio, dovrà darne comunicazione all’Impresa che dovrà tenere conto delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e uniformarsi ad esse. Al termine del contratto le attrezzature sostituite e/o integrate rimarranno presso l’Asilo Nido di Vinovo, a pieno titolo di proprietà dell’Amministrazione comunale. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall’articolo 16 del Capitolato speciale di Concessione.
ART. 18- Fornitura materiali e attrezzature:-----------------------------------
Il Concessionario deve provvedere direttamente: al materiale per l’igiene personale dei bambini ad eccezione di pannolini e salviette; al materiale per infermeria e pronto soccorso, adatti ai bambini; al materiale per le attività educative dei minori (cancelleria, colori, fogli, materiale vario, ),
compreso quello specifico per l’handicap, di quantità sufficiente, attinenti alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge; dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti; alla sostituzione dei giochi e giocattoli utilizzati dai bambini; al reintegro della posateria, delle stoviglie e degli utensili da cucina; alla fornitura di cancelleria e materiale da ufficio, oltre al materiale per il funzionamento di stampanti e computer.L’Impresa, nell’operare le sostituzioni e/o integrazioni, dovrà tenere conto delle previsioni di legge sia in materia di disciplina igienico-sanitaria sia in materia antinfortunistica e di sicurezza. Alla scadenza del contratto, tutto quanto integrato e/o sostituito resterà di proprietà dell’Amministrazione comunale.
ART. 19- Servizio di Refezione------------------------------------------------------
Il servizio di refezione è assicurato dal concessionario, utilizzando la cucina interna all'asilo nido, con personale avente qualifica adeguata, sottoposto periodicamente ad aggiornamento professionale, per il rispetto delle procedure e di tutte le normative in materia sanitaria e alimentare, producendo, all’inizio del servizio, il manuale HACCP. Il Concessionario dovrà gestire la refezione comprensiva di 1) approvvigionamento, 2) preparazione, 3) somministrazione del pasto giornaliero ai bambini dell’Asilo Nido, in relazione al calendario di funzionamento, dello spuntino del mattino e della merenda del pomeriggio;
4) pulizie cucina, locali annessi, refettori ed attrezzature. Saranno serviti piatti cucinati sulla base di un menù predisposto dal gestore in accordo con l'Amministrazione comunale e approvato dall'azienda sanitaria locale, secondo le procedure previste della normativa vigente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall’articolo 18 del Capitolato speciale di Concessione-----------------------------
ART. 20 - Servizio di pulizia e riordino dei locali--------------------------------
La pulizia dei locali deve essere eseguita dal Concessionario a regola d’arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall’articolo 19 del Capitolato speciale di Concessione.--------
ART. 21 - Smaltimento rifiuti.
La gestione dei rifiuti deve essere adeguata alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, secondo la raccolta differenziata attuata nel Comune di Vinovo. Saranno a carico dell’Impresa Concessionaria, inoltre, i costi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal Concessionario, oltre la tassa raccolta rifiuti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall’articolo 20 del Capitolato speciale di Concessione.
ART. 22- Derattizzazione e disinfestazione.--------------------------------------
Il Concessionario deve effettuare, in tutti i locali un intervento di pulizia, di disinfestazione, derattizzazione e deblattazione generale prima dell’avvio delle attività e, successivamente, con periodicità prevista dal proprio manuale
di controllo. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’articolo 21 del Capitolato speciale di Concessione.
ART.23 – Relazione sull’andamento del servizio.-------------------------------
Entro il mese di settembre, al termine di ogni anno scolastico il Concessionario deve trasmettere all’Amministrazione comunale una relazione sull’andamento gestionale del servizio contenente, tra l’altro, le informazioni relative all’organigramma e all’organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo della qualità, alle cause di eventuali controversie con l’Amministrazione comunale. Il Concessionario dovrà fornire all’Amministrazione Comunale qualsiasi dato concernente il servizio se richiesto ulteriormente. Dovrà essere presentata mensilmente, all’Ufficio istruzione del Comune, una scheda nella quale dovranno essere indicati: le presenze dei bambini, le eventuali assenze del personale e la loro sostituzione, eventi rilevanti, eventuali problematiche emerse nel servizio.
ART. 24- Personale in servizio.---------------------------------------------------
Il personale dipendente del Concessionario, pena la risoluzione immediata del contratto, deve essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme in materia, delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle leggi vigenti e future. Il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive
modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Comune. In caso di inadempienza contributiva da parte del Concessionario l’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la stazione concessionaria trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e assicurativi. Secondo quanto disposto dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la stazione concessionaria opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo del servizio, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, sull’importo netto progressivo del servizio. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione concessionaria del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Nel caso di irregolarità contributive del committente, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare della fattura. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Concessionario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione concessionaria può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute al concessionario in esecuzione del contratto, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105. Il Comune non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in causa di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguente a vertenze con il personale della ditta o per attività inerenti i servizi da esso svolti restando totalmente estraneo al rapporto d’impiego costituito tra la ditta e il personale dipendente e sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della ditta nei confronti del personale stesso. Nell’esecuzione del lavoro il Concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione della Legge 68/1999 “Diritto al lavoro dei disabili” e del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull’osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevata e indenne l’Amministrazione Comunale. Sarà obbligo della ditta concessionaria adottare nell’esecuzione della presente concessione tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti al lavoro, dell’utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l’Amministrazione Comunale e il suo personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esigere la sostituzione immediata del personale impiegato che non risulti idoneo, che non si mostri all’altezza dei compiti assegnati o che assuma un comportamento scorretto o inadeguato nei confronti dei minori, senza
obbligo alcuno di rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare il Concessionario il quale deve procedere alla sostituzione entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ufficio Istruzione. L’utilizzo di eventuali contratti a progetto o personale volontario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Vinovo.-------------------------------
ART. 25 – Consistenza dell’organico.--------------------------------------------
L’Impresa Concessionaria deve disporre d’idonee e adeguate risorse umane, in un numero e professionalità, atte a garantire l’esecuzione delle attività e perfetta regola d’arte, per il conseguimento dei risultati richiesti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 24 del Capitolato speciale di Concessione.--------------
ART.26 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie----------------------
Le Parti danno atto che il Concessionario dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, della Legge 12 marzo 1999, n°68 così come modificato dall’articolo 1 comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n°247 e s.m.i.
ART. 27- Clausola di salvaguardia sociale (art.50 D.lgs. n.50/2016)---------
La concessionaria, ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto dei quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria dovrà prioritariamente assorbire il personale impiegato nel servizio in forza alla gestione uscente, prevedendo l’applicazione dei contratti collettivi di settore si cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’25 del Capitolato speciale di Concessione.---------------------------
ART. 28- Personale educativo.------------------------------------------------------
Il Concessionario deve garantire tutto il personale educativo previsto dalla vigente normativa regionale. Il personale educativo addetto all’esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per la prima infanzia; deve inoltre aver svolto attività lavorativa presso Asili Nido, o comunque avere un’esperienza educativa analoga, per un periodo non inferiore a due anni, accertata mediante apposito attestato. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’26 del Capitolato speciale di Concessione.
ART.29- Altro personale. (ausiliare e cuoco) -----------------------------------
Il Concessionario deve garantire tutto il personale previsto dalla vigente normativa. Il personale ausiliario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. Il cuoco deve essere in possesso dello specifico titolo professionale e deve avere comprovata esperienza formativa e professionale in materia. E’ responsabile degli ambienti dedicati alla conservazione degli alimenti e al trattamento degli stessi per la preparazione dei pasti da servire. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’27 del Capitolato speciale di Concessione.
Coordinamento psicopedagogico del servizio: Deve essere prevista una figura di Coordinatore Responsabile del Nido. Il Coordinatore deve avere un titolo di studio inerente la mansione e avere maturato un’esperienza, almeno triennale, nella medesima funzione. Il Coordinatore deve svolgere, in
generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale educativo e ausiliario e delle famiglie degli utenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 27 del Capitolato speciale di Concessione.-
ART. 30 - Norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.------------
Il Concessionario sarà tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario è tenuto a fornire al proprio personale tutte le informazioni ed i corsi di formazione, nonché relativo aggiornamento, previsti dalla normativa vigente. Il Concessionario dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Il Concessionario deve inoltre garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l’attività lavorativa, con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del Medico competente, ove previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’28 del Capitolato speciale di Concessione.---------------------------
ART.31 – Gestione del servizio.------------------------------------------------------
Sono demandate alla piena responsabilità del Concessionario la piena efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quanto altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi. Il Concessionario esonera il Comune da qualsiasi
responsabilità per eventi dannosi che potrebbero occorrere agli utenti, agli operatori, ai visitatori in relazione all’espletamento del servizio. La gestione dovrà essere assicurata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti il servizio, nonchè di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene, della salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti potranno emanare nelle materie indicate. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone od a cose in dipendenza dei servizi erogati nel corso della conduzione dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell’operatore conduttore, il quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.----------------------------
ART. 32- Finalità del servizio.------------------------------------------------------
Il Concessionario deve garantire un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni, e che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall’articolo 30 del Capitolato speciale di Concessione.
ART. 33. Organizzazione funzionamento del servizio.--------------------------
La struttura che accoglie il Nido è aperta agli utenti ed operativa per almeno 11 mesi l’anno. Il periodo di eventuale chiusura del nido è indicato nel mese
di agosto, il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con l’Amministrazione Comunale, coordinandolo con la chiusura delle scuole del territorio. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’31 del Capitolato speciale di Concessione.
ART. 34 - Modalità operative.------------------------------------------------------
Il concessionario si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l’utenza anche sulla base delle disposizioni previste dal “Regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido Comunale “A piccoli passi”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29/02/2016, che fa parte integrante e sostanziale del Capitolato. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’32 del Capitolato speciale di Concessione.
ART. 35 - Carta dei servizi - comitato di gestione.-------------------------------
Il Concessionario entro sei mesi dall’avvio dovrà provvedere : a) alla predisposizione della “Carta dei Servizi”, in attuazione dei principi di trasparenza e coinvolgimento delle famiglie, dopo l’approvazione dell’Ufficio Istruzione del Comune;b) all’Istituzione di apposito Comitato di Gestione formata da una rappresentanza di tutti gli interlocutori: Famiglie, Amministrazione e Concessionario.
ART. 36 – Iscrizioni.--------------------------------------------------------------------
Le domande di iscrizione dei bambini saranno effettuate presso l’Ufficio Istruzione competente dell’Amministrazione Comunale. Le ammissioni degli utenti saranno effettuate sulla base di graduatorie predisposte dal Comune. Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente
abili, ai sensi della L. 104/92.
ART. 37- Servizi aggiuntivi.------------------------------------------------------
E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi, compatibili con l'attività oggetto della concessione, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa vigente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’35 del Capitolato speciale di Concessione.
ART. 38- Interruzione del servizio ------------------------------------------------
Il Servizio Asilo Nido è un servizio pubblico, per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Vinovo.Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio l’affidatario dello stesso sarà responsabile in base all’art. 331 del codice penale. Il Concessionario che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.----------------------------
ART. 39- Progetto educativo -------------------------------------------------------
Il funzionamento dell’Xxxxx Xxxx sarà definito da un progetto educativo, da una programmazione educativa, da un piano operativo, da strumenti di osservazione, verifica e valutazione, nonché da documentazioni che adeguatamente redatte saranno tenute in sede a garanzia che quanto stabilito al seguente Contratto e dal Capitolato speciale di Concessione sia stato messo in atto. Prima dell’inizio dell’anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno il Concessionario predispone la programmazione annuale e la trasmette all’Ufficio Istruzione del Comune,
che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali modifiche. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’37 del Capitolato speciale di Concessione.- ART. 40 - Orientamento per l’elaborazione del progetto.---------------------
Il concessionario dovrà predisporre il progetto pedagogico del servizio attenendosi agli elementi guida previsti all’art. 38 del Capitolato speciale di Concessione.
ART. 41 - I rapporti delle famiglie-------------------------------------------------
Il Concessionario deve provvedere a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal Regolamento comunale ed esplicate nel progetto pedagogico. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’art.39 del Capitolato speciale di Concessione.
ART. 42- Trattamento dei dati personali.----------------------------------------
I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio Nido sono individuati come “dati personali”, ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 successive modifiche e integrazioni e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso Decreto. I dati comunicati dal Comune di Vinovo al Concessionario o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso del Concessionario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il Concessionario si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale copia del documento programmatico
sulle misure di sicurezza adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività. E’fatto assoluto divieto al Concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).Il Concessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa.-----
ART.43- Verifica qualità di gestione.-----------------------------------------------
Il Concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo devono essere inviati, a richiesta, della Concedente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 41 del Capitolato speciale di Concessione.---------------------------------
ART. 44 - Diritto di controllo da parte dell’amministrazione comunale. La Concedente si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l’andamento del servizio con proprio personale e con personale specializzato incaricato. Gli organismi preposti al controllo sono: i competenti servizi dell’Azienda Regionale A.S.LTO5, l’ufficio Istruzione del Comune di Vinovo, nonché eventuali altre strutture specializzate appositamente incaricate. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 42 del Capitolato speciale di Concessione.
ART.45 - Inadempienze e penalità.-------------------------------------------------
L’inosservanza degli obblighi contrattuali viene contestata dagli uffici e notificata al Concessionario, con lettera indicante i rilievi accertati. Il Concessionario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica, mentre trascorsi inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l’inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo. In ogni caso, previo esame delle deduzioni del Concessionario, si deciderà insindacabilmente sull’applicazione delle penalità e sul loro ammontare. L’amministrazione comunale detrarrà dal compenso spettante le penali a carico del concessionario. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente contratto in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, la Concedente si riserva l'applicazione delle seguenti penali:-----------
1. Per sostituzione di personale educativo effettuato per esigenze organizzative del Concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e-mail) al Comune: la sanzione prevista è di Euro 1000,00 per ogni operatore;
2. per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 1000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento;
3. per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti
nel servizio, e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 5.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento;----------------------------------------
4. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00 per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;
5. per il non rispetto del menu da Euro 100,00 ad Euro 500,00;------------------
6.per mancato rispetto delle disposizioni previste dal Capitolato speciale di Concessione e del presente Contratto e/o per mancato rispetto di norme igienico-sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti il servizio: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento. ----------------------------------------
Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell’Amministrazione Contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all’immagine dell’Amministrazione Contraente, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati. L’applicazione delle penali non solleva in alcun modo l’Impresa Concessionaria dall’obbligo di procedere all’eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l’applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale. Resta ferma
la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Amministrazione. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione all’Impresa concessionaria con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi incluso il maggior danno.--------------------------------
ART.46- Risoluzione di diritto del contratto.-----------------------------------
Quando nel corso del contratto il RUP accertasse che l’esecuzione del servizio non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso d’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario.-----------------------------------------------
ART. 47- Ipotesi di risoluzione del contratto.-------------------------------------
Nel caso d’inadempienze gravi, ovvero ripetute, il RUP avrà la facoltà di risolvere il contratto,previa notificazione scritta all’Impresa Concessionaria, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta,ivi compresa la facoltà di affidare la concessione del servizio a terzi in danno del Concessionario e salva l’applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi d’inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:-------------------------
a) Apertura di una procedura fallimentare dell’Impresa Concessionaria.;-------
b) Messa in liquidazione o cessione del contratto;-----------------------------------
c) Impiego di personale non dipendente dell’Impresa Concessionaria.;----------
d) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;----------------------------------------
e) Inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro produzione pasti affidato all’Impresa Concessionaria.;---------------------------
f) Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
g) Casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa Concessionaria.;
h) Interruzione non motivata del servizio;--------------------------------------------
i) Assenza non giustificata superiore a tre giorni dell’incaricato addetto ai rapporti con il RUP;
j) Subconcessione del servizio, tranne che per i servizi accessori indicati nel Capitolato e nel presente contratto;
k) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;-------------------
l) Inadempienze reiterate dell’Impresa Concessionaria dopo la comminazione di n. 5 penalità nel corso del medesimo anno che il RUP giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
m) Destinazione dei locali affidati all’Impresa Concessionaria ad uso diverso da quello stabilito dal capitolato e dal presente contratto;-------------------------
n) Reiterato mancato impiego del numero d’unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d’offerta;
o) Reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede d’offerta;
p) Reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti al piano
d’autocontrollo, ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;------------------
q) Reiterata mancata esibizione del foglio presenze giornaliero ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;
r) Difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede d’offerta;
s) Mancata fornitura o installazione delle attrezzature e arredi offerti in sede di gara.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, il RUP non compenserà le prestazioni non eseguite, o non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
ART. 48 - Recesso dal contratto da parte dell’Impresa Concessionaria.--- Qualora l’Impresa Concessionaria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il RUP si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all’Impresa Concessionaria per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.
ART. 49- Controversie -------------------------------------------------------------
Per le controversie è competente il Foro di Torino. --------------------------------
ART. 50 - Domicilio Legale. -------------------------------------------------------
Il Concessionario, come dichiarato in sede di offerta, deve eleggere e
mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio legale presso la sede dichiarata. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo Pec. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Impresa Concessionaria dal Responsabile comunale preposto, si considererà fatta personalmente al titolare dell’Impresa Concessionaria
ART. 51 - Manleva -------------------------------------------------------------------
Il Concessionario manleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni ad esso imputabili, causati con dolo o colpa grave a cose e/o persone e risponderà di ogni azione legale promossa da terzi derivanti dall’esecuzione del servizio, anche se dette azioni siano promosse nei confronti del Comune, tenendo indenne lo stesso per ogni responsabilità civile inerente al proprio esercizio, assumendosi ogni genere di spesa qualora abbia violato norme o regolamenti o non abbia ottemperato ai propri doveri e compiti con la necessaria diligenza.
ART. 52 – Spese contrattuali ------------------------------------------------------
Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a carico del Concessionario.-----------------------
ART.53 – Registrazione --------------------------------------------------------------
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario. ---------
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto del valore
presunto stimato in viene registrato in misura fissa ai sensi
dell'articolo 40 del decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131.
ART. 54 – Trattamento dei dati personali --------------------------------------
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/03 successive modifiche e integrazioni, il Concessionario da atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. ----------------------------------------
ART. 55 – Allegati -------------------------------------------------------------
Si intendono far parte del presente Contratto, anche se non vengono materialmente allegati:
- Determina di n. del --------------------------------------
- il Capitolato speciale di Concessione e i suoi allegati ------------
- offerta
- la cauzione
- Le polizze Assicurative
Non è stata data lettura dei documenti richiamati su espressa richiesta delle parti, in quanto alle stesse ampiamente noti. -----------------------------------------
ART. 56 – Altri riferimenti normativi ---------------------------------------------
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alle norme vigenti in materia di Contratti Pubblici. Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ed è stato letto alle parti che lo accettano integralmente e lo sottoscrivono in forma autografa. -------------------
Xxxx, dattiloscritto da persona di mia fiducia, si compone di numero pagine intere e numero righe fin qui senza firme.----
Esso è trasformato in documento informatico con apposizione della firma digitale da parte del sottoscritto Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Vice Segretario
Comunale rogante con certificato n° valido fino
al .
IL RESPONSABILE DELL’AREA (Xxxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
IL CONCESSIONARIO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MARANNANO Dott. Xxxxxxxx)