Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. Ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s. m. i., e, l’appaltatore assume la re- sponsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro- prietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
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Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. Ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s. m. i., e, l’appaltatore assume la re- sponsabilità responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro- prietàproprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
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Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. Ai sensi dell’articolo 125 103, comma 7, del D.P.R. 05 Ottobre 2010 D.Lgs. n. 207 50/2016 e s. m. i., es.m., l’appaltatore assume la re- sponsabilità responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro- prietàproprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
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