RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. 1. L'azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro tre giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ne rilascerà ricevuta.
2. A richiesta del lavoratore, l'azienda consegnerà anche un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato alle sue dipendenze e delle mansioni dallo stesso svolte.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. (1) Alla cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà riconsegnare al dipendente, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro ed ogni altro documento di sua pertinenza, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore d'opera è stato alle sue dipendenze e le mansioni dallo stesso svolte, il modello 101 o una dichiarazione fiscale sostitutiva, nonché il modello 01/MS.
(2) La consegna dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio, dovrà effettuarsi in ogni caso, indipendentemente cioè dalle eventuali divergenze o vertenze tra l'azienda e il dipendente, entro il termine di tre giorni dalla data di cessazione del rapporto, salvo che per il modello 01/MS ed il modello 101 o la dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno essere consegnati appena regolarizzati e comunque non oltre i termini di legge.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Cessato il rapporto di lavoro l'azienda consegnerà tempestivamente al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro e ogni altro documento dell'interessato.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. VIGENZA CONTRATTUALE ................................pag. 117 TITOLO X - AZIENDE ALBERGHIERE .......................................pag. 119 CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il certificato di cui al precedente art. 56 e, appena possibile, ogni altro documento di pertinenza dell’interessato.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'impresa consegna al lavoratore i documenti dovutigli a norma di legge, debitamente aggiornati, previo rilascio di ricevuta da parte del medesimo. Ai sensi dell'art. 2124 C.C., l'impresa, ove richiestole, rilascerà al lavoratore un certificato con l'indicazione del periodo nel quale questi è stato alle sue dipendenze. Contestualmente il lavoratore è tenuto a restituire all'impresa eventuali documenti ricevuti in relazione al cessato rapporto di lavoro (es. tesserino rilevazione presenze, permesso accesso al porto, interporto, ferrovia , aeroporto ecc.).
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati e di cui il lavoratore rilascerà ricevuta.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Art. 151
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Articolo 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. (Vedi accordo di rinnovo in nota)