Certificato di servizio. 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore, dietro sua richiesta e nonostante qualsiasi contestazione sulla definizione dei reciproci rapporti, il certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha prestato servizio, specificandone la categoria di appartenenza.
Certificato di servizio. 1. L’agente rilascerà al lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto, il certificato di servizio contenente l’indicazione del tempo durante cui il lavoratore ha svolto la sua attività presso l’agenzia, delle specifiche mansioni nella stessa disimpegnate e dello sviluppo di carriera indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione dell’indennità o per gli altri diritti rivendicati dal lavoratore.
Certificato di servizio. All'atto della cessazione del rapporto, viene rilasciato, al dipendente che ne faccia richiesta, un certificato di servizio con le indicazioni relative alla durata del servizio stesso, alla qualifica e alle mansioni disimpegnate.
Certificato di servizio. All'impiegato che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determinante le dimissioni o il licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un certificato dal quale risulti il tempo in cui l'impiegato ha prestato servizio nell'azienda e le mansioni da esso disimpegnate. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche, cioè, se tra l'impiegato e il datore di lavoro fosse sorta contestazione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verta sulla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza della risoluzione del rapporto.
Certificato di servizio. All’impiegato che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determi- nante le dimissioni o il licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a rila- sciare un certificato dal quale risulti il tempo in cui l’impiegato ha presta- to servizio nell’azienda e le mansioni da esso disimpegnate. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche, cioè, se tra l’impiegato e il datore di lavoro fosse sorta con- testazione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verta sulla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza della ri- soluzione del rapporto.
Certificato di servizio. 1. L’agente rilascerà al lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto, il certificato di servizio contenente l’indicazione del tempo durante cui il lavoratore ha svolto la sua attività presso l’agenzia, l’attestazione di frequenza a corsi di aggiornamento e di formazione, delle specifiche mansioni nella stessa disimpegnate e dello sviluppo di carriera indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione dell’indennità o per gli altri diritti rivendicati dal lavoratore.
2. L’agente rilascerà inoltre al lavoratore la certificazione dell’avvenuta formazione relativa all’iscrizione al RUI.
Certificato di servizio. In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, la Società è tenuta a rilasciare al lavoratore, all’atto della cessazione dal servizio e nonostante qualsiasi contestazione relativa alla liquidazione dei reciproci rap- porti, un certificato di servizio contenente l’indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato presso la Società stessa, della natura delle attribu- zioni disimpegnate e della qualifica di appartenenza.
Certificato di servizio. Cessato il rapporto di lavoro il Consorzio, a richiesta dell'interessato, ha l'obbligo di rilasciare un certificato ai sensi dell'art. 2124 codice civile, contenente l'indicazione delle mansioni esplicate e del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nel Consorzio.
Certificato di servizio. In caso di licenziamento o dimissioni, l'Azienda rilascerà, su richiesta del dipendente, un certificato di servizio, contenente le indicazioni della categoria d'appartenenza, della qualifica e del periodo d'occupazione.
Certificato di servizio. All’atto della cessazione del rapporto, viene rilasciato, al dipendente che ne faccia richiesta, un certificato di servizio con le indicazioni relative alla durata del servizio stesso, alla qualifica e alle mansioni disimpegnate. Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico. Se il dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera disposizione del Consorzio gli immobili avuti in godimento, è tenu- ta sospesa la liquidazione delle somme spettantigli fino all’avvenuto rila- scio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.