Rilevazione presenze Clausole campione

Rilevazione presenze. Il modulo di gestione Presenze/Assenze deve essere interfacciabile con qualsiasi sistema di raccolta delle timbrature e deve essere adeguato ai contratti nazionali di lavoro. La procedura deve essere in grado di calcolare ed estrarre tutti i dati di natura stipendiale derivanti dalla presenza/assenza del dipendente secondo i vari contratti. In particolare si richiede che il software proposto, in particolare per le assenze, segua anche una serie di controlli giuridico-normativi sulla base delle regole contrattuali vigenti. L’applicativo deve inoltre consentire la visualizzazione di tutti i dati relativi ad ogni dipendente. Devono inoltre essere facilmente elaborabili diverse statistiche tra cui quelle ministeriali. La procedura deve essere adeguata per rilevare le presenze sia per i dipendenti che per gli altri collaboratori per i quali sia necessaria la rilevazione oraria. Le funzionalità richieste sono le seguenti: Acquisizione timbrature da terminale in tempo reale; • Gestione dati di presenza; • Gestione delle ferie; • Gestione straordinario; • Gestione reperibilità; • Gestione permessi; • Gestione credito/debito orario mensile; • Gestione cartellino mensile; • Gestione buoni pasto. La soluzione proposta dovrà inoltre rispondere inoltre ai seguenti requisiti: • consentire al responsabile del personale di controllare i dati relativi alle ore di presenza e di assenza, alle ore ordinarie e straordinarie, malattie, ferie, ritardi, ecc. • in integrazione con il modulo di gestione economica del Personale deve mettere a disposizione i dati al fine di elaborazione delle paghe • offrire i dati per fini statistici • consentire la stampa del cartellino presenze come previsto dalle norme attualmente vigore in materia • in integrazione con gli altri moduli del sottosistema di area gestione del Personale deve essere in grado di operare con il sistema di rilevazione attualmente in uso presso l’Azienda.
Rilevazione presenze. 1. La rilevazione delle presenze deve avvenire unicamente a mezzo dell’apposito sistema informatizzato attualmente in dotazione all’Azienda, che prevede l’uso di badge magnetico e dei relativi lettori. Al momento dell’assunzione in servizio, l’Ufficio preposto fornirà al personale un tesserino magnetico (badge), che è documento strettamente personale e non cedibile a terzi, ivi inclusi i colleghi di lavoro. Il titolare è responsabile della custodia del proprio badge; qualora ne faccia un uso improprio incorre in sanzioni disciplinari, oltre che sottoposto a responsabilità di natura civile e/o penale; e dovrà denunciarne l’eventuale smarrimento all’ufficio preposto, chiedendo il rilascio di duplicato. L’Azienda potrà chiedere al dipendente, per la duplicazione del badge, una somma pari al costo di riproduzione. 2. Tutti i dipendenti del comparto, a prescindere dalla categoria, dal profilo e dalla posizione funzionale, sono tenuti alla rilevazione diretta ed automatizzata della propria presenza in servizio presso il terminale collocato nella propria sede di lavoro ovvero presso diverso e/o diversi uffici /strutture aziendali nei casi espressamente stabiliti e/o autorizzati. 3. In ogni ipotesi di violazione reiterata del predetto adempimento, i Dirigenti responsabili dovranno dare corso ad apposita formale contestazione ai dipendenti interessati, con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro entro i termini assegnati, che non possono essere superiori a giorni 5 o non accoglimento delle giustificazioni prodotte, disporranno la sospensione del corrispondente trattamento economico dandone apposita comunicazione alla Direzione Amministrativa della Struttura - Settore Rilevazione Presenze e fatti salvi comunque ulteriori effetti di natura disciplinare. 4. La mancata attivazione delle procedure di cui al precedente punto 3 da parte dei Dirigenti oltre a potrà formare oggetto di valutazione in sede di verifica sulla qualità e quantità dell’attività resa dai medesimi, e di specifica responsabilità disciplinare come prevista, per i dirigenti omissivi, dall’art. 55 sexies del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.. comporta in capo agli stessi dirigenti omissivi specifiche e pesanti sanzioni per responsabilità disciplinare (rif. art.55 sexies del D.L.vo 165 /2001 e s.m.i.). 5. Nel caso in cui, per un evento eccezionale ed imprevedibile (es. dimenticanza o smarrimento del badge), non sia stato possibile effettuare la timbratura, in entrata o in uscita o in entrambe le circostan...
Rilevazione presenze. Bacheca On Line
Rilevazione presenze. L’Impresa dovrà predisporre procedure, da sottoporre al parere dell'Amministrazione Comunale, strumenti e momenti di formazione perché il personale addetto (ausiliari scolastici o personale dell’impresa) possa rilevare quotidianamente e con celerità le presenze presso ogni plesso scolastico e trasmettere i dati raccolti al centro cottura. Particolare attenzione andrà posta nella procedura di rilevazione delle diete speciali e dei pasti dietetici su ordinazione. Dovrà essere prevista anche la procedura di segnalazione di eventuali modifiche alla prenotazione del pasto, per uscite anticipate straordinarie.
Rilevazione presenze. Il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASSL di Sassari gestisce anche la rilevazione presenze del personale AOU. Con il presente Xxxxxxxx viene stabilito che a far data dal 1.01.2020 le due Aziende sono dotate di un proprio servizio per la rilevazione delle presenze a servizio delle rispettive Aziende. Dal 31.12.2021 transiteranno all’AOU 4 unità rispetto alle risorse attualmente dedicate a tale attività, previa acquisizione della disponibilità delle stesse. Contestualmente le due Aziende concordano nel definire il 31.12.2021 il termine per il trasferimento dei fascicoli e del trattamento pensionistico dei dipendenti AOU. Nelle more dell’applicazione di tale organizzazione, si intende valida l’applicazione del punto b) approvato con il verbale ATS/AOU del 27.04.2017 avente ad oggetto “Regolazione partite infra-aziendali per chiusura bilancio 2016”, secondo cui l’ATS ribalta all’AOU il costo del personale impiegato per la gestione presenze AOU.
Rilevazione presenze. 1 Il dipendente è tenuto a dare apposita e tempestiva comunicazione al competente Ufficio Rilevazione Presenze, presso la S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, delle giornate lavorative o frazioni di esse in cui la propria prestazione lavorativa deve intendersi svolta in modalità smart working, in maniera da consentire al predetto Ufficio di inserire nel cartellino la specifica causale. 2 Qualora il dipendente in modalità di lavoro agile acceda ai locali aziendali per esigenze di servizio, è tenuto a timbrare la propria presenza per le ore di lavoro svolte in sede, allo scopo di far rilevare la presenza all’interno della struttura. 3 Il Dirigente, in caso di esigenze di servizio che richiedano la presenza fisica del dipendente, potrà richiamare lo stesso a svolgere la prestazione lavorativa presso la sede aziendale. Anche in questo caso il dipendente è tenuto a timbrare la propria presenza per tutte le ore di lavoro svolte nella sede aziendale, sebbene la prestazione lavorativa di quella giornata lavorativa fosse stata inizialmente autorizzata in smart working.

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  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Modalità di presentazione della domanda La DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE redatta in carta libera secondo lo schema dell’allegato A o B, dovrà pervenire al CNIT all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxx.xx indicando nell’oggetto “DOMANDA DI AMMISSIONE AVVISO N.218/2023” per cui si intende partecipare, tassativamente entro e la scadenza presente sul sito web del CNIT xxx.xxxx.xx nella sezione “Lavora con noi” – “Avvisi di selezione per persone fisiche”. Tra tutte le domande pervenute, avranno priorità di valutazione quelle inoltrate dal personale afferente CNIT per l’assegnazione dell’incarico a titolo gratuito. In assenza di personale afferente CNIT disponibile ed idoneo, si procederà con la valutazione delle domande pervenute dal personale esterno al CNIT a titolo oneroso. Nella domanda dovranno essere indicati, sotto la propria responsabilità: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, recapito eletto ai fini della selezione e numero telefonico. Gli aspiranti candidati, che risponderanno alla chiamata di disponibilità a titolo oneroso, dovranno allegare alla domanda un curriculum vitae et studiorum e la fotocopia di un documento d’identità valido. La Commissione che si occuperà della selezione, verrà nominata dal Direttore del CNIT e sarà formata da esperti di provata competenza in materia. Al termine della valutazione la Commissione individuerà il soggetto idoneo, con l’approvazione degli atti da parte del Direttore, onde procedere alla stipula del relativo contratto. La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. Il candidato dichiarato idoneo dovrà sottoscrivere il contratto, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di collaborazione esterna” in vigore.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Modalità di presentazione della documentazione 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. La mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione pari a sette giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. La mancanza della procura notarile comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione pari a sette giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 83, comma 3 e l’art. 90, comma 8 del Codice. 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 7.5. La domanda e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx. 7.6. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria, per ciascun lotto, stabilita in misura pari a: 7.7. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.6., si assegnerà al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, contestualmente alla presentazione del documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 7.8. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.7. la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 18.2.9. 7.9. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, terz’ultimo periodo del Codice, la stazione appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne richiederà comunque la regolarizzazione, senza applicazione della sanzione. 7.10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.