RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE Clausole campione

RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel modulo di Proposta.
RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Proposta di Contratto. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e/o diminuzione del rischio, nonché di qualsiasi variazione nella professione assicurata come indicata nella Scheda di Copertura. Gli aggravamenti di rischio di cui all’Art. 1898 del Codice Civile e le variazioni nella professione assicurata non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. In caso di diminuzione del rischio la Società provvederà a ridurre in proporzione il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione fatta dall’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile.
RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere indennizzato dall’ Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione medesima (artt. 1892 e 1893 c.c.). Particolare rilievo assumono le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Modulo di Proposta.
RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere indennizzato dall’Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione medesima (artt. 1892 e 1893 c.c.). Ai fini dell’applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. saranno considerate esclusivamente le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Modulo di Proposta. Con riferimento a Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze si precisa che saranno prese in considerazione ai sensi del presente articolo esclusivamente quelli di cui alla relativa Definizione contenuta nell’Articolo 3 che segue.
RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE. Art. 14 – Condizione risolutiva del Contratto di Assicurazione
RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE. Art. 14 – Condizione risolutiva del contratto di Assicurazione Art. 4 – Forma dell’Assicurazione (“claims made”) Retroattività Art. 16 – Coesistenza di altre assicurazioni – Secondo rischio Art. 6 – Limiti territoriali Art. 17 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE. Articolo 25