Revisione delle tariffe Clausole campione

Revisione delle tariffe. Le tariffe potranno subire diminuzioni e aumenti. Nel primo caso la diminuzione delle tariffe diverrà efficace dal mese successivo a quello in cui lo IIT- Registro ha reso pubblica tale decisione previa comunicazione ai Registrar. Nel secondo caso, l’aumento della tariffa deve essere comunicato nell’incontro annuale di cui all’articolo 39, Riunioni e incontri coi Registrar o in altro incontro che si rendesse necessario stabilendone altresì la data di decorrenza; in tale ultimo caso lo IIT-Registro invierà apposita comunicazione al Registrar all’indirizzo di posta elettronica riportato nel contratto.
Revisione delle tariffe. 1. Dall’inizio del secondo anno del contratto, i prezzi possono essere aumentati o ridotti su base annuale, laddove una tale revisione sia richiesta da una delle parti a mezzo raccomandata entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza del contratto. La revisione sarà determinata dalla tendenza dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo nel paese d’origine dei beni, espresso in euro e pubblicato per la prima volta dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nel bollettino mensile Eurostat (Theme 2 - Economy and Finance, Collection Detailed tables, Money, finance and the euro: Statistics). La revisione sarà basata sull’indice dei prezzi al consumo e calcolata secondo la formula che segue: P = Po * ( I / Io) dove P = nuovo prezzo; Po = prezzo dell’offerta originale; Io = indice armonizzato dei prezzi al consumo (per lo Stato membro d’origine dei beni) per il mese in cui scade la validità dell’offerta, espresso in euro e pubblicato per la prima volta dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nel bollettino mensile dell’Eurostat (Theme 2 - Economy and Finance, Collection Detailed tables, Money, finance and the euro: Statistics); I = indice relativo al mese corrispondente alla data di ricezione della lettera in cui si richiede la revisione dei prezzi. 2. In caso di mancato accordo su una nuova tariffa, il Contratto può essere risolto da una delle parti con preavviso di due mesi conformemente all'articolo 12.
Revisione delle tariffe. La ‘tariffa base’, valore su cui sono calcolate le altre tariffe nelle modalità descritte dal Concessionario in sede di offerta, sarà soggetta a revisione annuale a far data dall’avvio delle attività sulla base degli indici ISTAT FOI con riferimento al mese di avvio operativo del sistema. Altre variazioni, da concordare tra le parti, dovranno essere oggetto di integrazione del contratto.

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  • REVISIONE DEI PREZZI In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Modalità di esecuzione del servizio 1. All’esito della stipula dell’Accordo Quadro, i servizi saranno espletati con stretta osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Capitolato tecnico, nel presente Accordo Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, in tutta la documentazione di gara ed in tutte le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria. 2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione dei servizi, di tutte le certificazioni prodotte in sede di gara, quale requisito di ammissione alla stessa, e di tutte le caratteristiche facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, da cui è scaturito il punteggio attribuito dalla commissione, delle eventuali autorizzazioni prescritte anche in materia ambientale (a tal proposito si richiama l’art. 18.2 del capitolato tecnico), e si impegna a realizzarli secondo le direttive impartite dalla Stazione Appaltante ed a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite negli atti di gara e nelle migliori prassi industriali e commerciali e secondo i criteri di remunerazione del presente Accordo. 3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto degli eventuali contratti attuativi e del presente Accordo Quadro - Lotto ****, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso interamente remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati. 5. L’Appaltatore s’impegna espressamente a: - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante il monitoraggio della conformità dei servizi alle previsioni del presente Accordo Quadro - Lotto *** e dei relativi contratti attuativi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; - osservare tutte le indicazioni e le direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle prestazioni; - comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l’approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni affidate, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22 in merito al permanere di “un’adeguata struttura tecnica da dedicare all’appalto”, così come specificata agli artt. 15 e 17 del disciplinare di gara – criterio 4; - dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro - Lotto **** o degli eventuali contratti attuativi; 6. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

  • Modalità di erogazione del servizio Il servizio consiste nel fornire supporto e assistenza telefonica e a domicilio, presso l’ambulatorio medico ai MMG e PLS del territorio di riferimento del singolo lotto. Il servizio dovrà essere erogato in modo tale che ciascun MMG e PLS incluso nel lotto sia supportato a partire dall’installazione del software di cartella clinica elettronica integrato con Medir presso la postazione di lavoro del medico stesso. Nel paragrafo 3.6 sono fornite dettagliate informazioni sui tempi previsti per le installazioni dei software di cartella clinica integrati presso tutti i medici sardi. I tutor saranno coordinati e coadiuvati dai tutor di Sardegna IT (d’ora in poi chiamati “tutor Sardegna IT”) che, inoltre, ne cureranno anche la formazione iniziale, come specificato meglio più avanti. Per ogni lotto ci saranno dei “tutor Sardegna IT” di riferimento ai quali i tutor degli aggiudicatari si potranno rivolgere per la definizione della programmazione e delle attività. Nel servizio fornito dalle aziende aggiudicatarie dovrà, inoltre, essere compresa la figura di un coordinatore di progetto che interagisca con Sardegna IT per questioni di carattere organizzativo e amministrativo come la raccolta e l’invio della reportistica settimanale sulle attività, la rendicontazione contabile bimestrale e ogni altra questione inerente gli aspetti della gestione del servizio reso nel suo complesso. Il coordinatore di progetto dell’azienda aggiudicataria si occuperà, pertanto, di fungere da interfaccia tra i tutor e i “tutor Sardegna IT”, occupandosi di recepire le indicazioni di questi ultimi sugli aspetti organizzativi del servizio e le informazioni sulle necessità specifiche dei medici. Per l’erogazione del servizio, i tutor dovranno effettuare formazione adeguata tramite frequenza a corsi frontali, e/o corsi on line e/o studio di manualistica in modo da poter fornire il supporto ai medici per ognuno dei software di cartella clinica in uso ai MMG e PLS della RAS. La tabella 2 del paragrafo 3.7 riporta la tipologia di software in uso presso i MMG e PLS ricompresi in ciascun lotto. La formazione verso i tutor sarà erogata dai produttori dei software di cartella clinica per quanto concerne, in generale, le funzionalità principali del software e, in particolare, la loro integrazione sul sistema Medir. Si specifica, al riguardo, che questo tipo di formazione non è da considerarsi preliminare all’avvio delle attività di tutoraggio, pertanto, potrà essere erogata anche durante lo svolgimento del servizio. Per quanto riguarda, invece, la formazione dei tutor sulle attività da svolgere e le modalità da seguire per la loro attuazione, essa sarà erogata dai “tutor Sardegna IT” che fungeranno anche da coordinatori delle attività stesse. Ai tutor sarà fornita tutta la documentazione tecnica necessaria per la conoscenza del sistema Medir, del suo funzionamento e del funzionamento degli applicativi e dei sistemi ad esso collegati. Si specifica che questo tipo di formazione è da considerarsi un’attività propedeutica e pertanto sarà erogata agli aggiudicatari prima dell’avvio del servizio verso i medici. Di seguito si riepilogano le attività che i tutor sono chiamati a svolgere, si specifica che quest’elenco è indicativo e non esaustivo, dovendosi adattare alle esigenze che emergeranno in relazione al servizio durante l’esecuzione dello stesso: - Fornire supporto per le attività di installazione e configurazione dei software applicativi necessari per l’utilizzo del sistema Medir (software per la gestione delle cartelle cliniche, applicativo per la registrazione del consenso al trattamento dei dati personali, applicativo per l’accesso alla VPN, software per l’utilizzo dei certificati di autenticazione e firma della CNS). - Verifica della corretta funzionalità degli applicativi utilizzati dal medico e interagenti con il sistema Medir. - Supporto e formazione del medico per l’attività sul FSE (es. interrogazione del FSE, invio e recupero documenti, etc.). - Supporto al medico per eventuali problematiche inerenti i software, con indicazione del canale corretto da seguire per segnalare/risolvere la problematica stessa. - Supporto al medico per eventuali problematiche inerenti la connettività, con indicazione del canale corretto da seguire per segnalare/risolvere la problematica stessa. - Supporto su attività di autenticazione e firma di documenti mediante l’utilizzo della CNS. - Tracciamento dell’attività svolta mediante apposito verbale di intervento controfirmato dal medico. Si riportano, inoltre, le attività inerenti il supporto a distanza e la gestione organizzativa del servizio: - Contatto con i medici per la verifica delle attività e il rilevamento di eventuali problematiche, sia su segnalazione e richiesta del medico, che periodicamente secondo un calendario definito insieme ai “tutor Sardegna IT” e comunque nel rispetto degli SLA definiti in seguito. - Monitoraggio dello stato di avanzamento dei ticket e verifica della chiusura degli stessi. - Supporto e collaborazione con i diversi centri di assistenza attivi sul sistema a seconda delle esigenze del servizio. - Tracciamento delle attività di contatto e di supporto (secondo modalità concordate con i “tutor Sardegna IT”). - Redazione di reportistica settimanale sulle attività svolte. Xxxx compito del coordinatore di progetto dell’Azienda aggiudicataria programmare l’attività di tutoraggio, fatta salva la possibilità di intervenire in emergenza e/o su esplicita richiesta del medico. Eventuali interventi in emergenza dovranno comunque essere valutati con i coordinatori di Sardegna IT, secondo un protocollo concordato preventivamente. La tipologia dell’attività da svolgere necessita di interattività tra i tutor e i “tutor Sardegna IT”.