Revoca del sostegno Clausole campione

Revoca del sostegno. 1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 33 e 34 e in conformità con la legge regionale n. 7/2000, il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
Revoca del sostegno. Il sostegno è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte, se viene accertato che il beneficiario non ha rispettato le norme della politica comune della pesca (PCP) per un periodo di cinque anni dopo il pagamento del contributo. In caso di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Qualora Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, il sostegno è revocato e Argea procede al recupero degli importi già versati. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Sono fatte salve tutte le altre iniziative di rivalsa a termini di legge. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Revoca del sostegno. Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali Articolo 40 Controlli ex post
Revoca del sostegno. 1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 e in conformità alla legge regionale n. 7/2000, l’ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).