Revoca della contribuzione finanziaria Clausole campione

Revoca della contribuzione finanziaria. 1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario assegnato nel caso in cui ASSET incorra in violazioni o negligenze, in ordine alle condizioni del presente Accordo, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
Revoca della contribuzione finanziaria. 1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli del presente Disciplinare, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un’irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente Disciplinare, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.
Revoca della contribuzione finanziaria. 1.Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente Convenzione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un’irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2. 2.Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione. 3.Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione. 4.È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso. 0.Xx caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.
Revoca della contribuzione finanziaria. 1. Alla Regione è riservato il diritto di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
Revoca della contribuzione finanziaria. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui ASSET incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente Convenzione, ovvero a seguito di violazione di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro improprio comportamento ASSETcomprometta la tempestiva esecuzione o la buona riuscita delle attività affidate. Nel caso di revoca ASSET è obbligata a restituire alla Regione le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ASSET tutti gli oneri riferiti alle attività già svolte. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili a ASSET, nell'utilizzo del finanziamento concesso. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico di ASSET. Per controversie che dovessero insorgere nell’applicazione e interpretazione della presente Convenzione, le Parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all’arbitrato.