Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del pre- sente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di as- sunzione, saranno riassunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una modifica dei periodi di prestazione lavora- tiva si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunica- zione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’azienda. L’azienda esporrà in bacheca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Il datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il diritto di rias- sunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, as- sumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: • disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • professionalità; • anzianità di servizio; • carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determina- zione dell’entità dei riservatari da assumere.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del pre- sente presente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di as- sunzioneassunzione, saranno riassunti rias- sunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse stes- se lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino com- portino una modifica dei periodi di prestazione lavora- tiva lavorativa si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenticom- petenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunica- zione comunicazione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’azienda. L’azienda esporrà in bachecabache- ca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Il Alla ripresa della stagione il datore di lavoro deve inviare invia- re comunicazione scritta per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il diritto di rias- sunzione riassunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, as- sumeranno prioritariamente assumeranno prioritaria- mente secondo i seguenti criteri: • disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • professionalità; • anzianità di servizio; • carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determina- zione determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
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Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del pre- sente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di as- sunzioneassunzione, saranno riassunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una modifica dei periodi di prestazione lavora- tiva si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunica- zione comunicazione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’aziendaall’azienda e per conoscenza all’ufficio del lavoro competente per territorio. L’azienda esporrà in bacheca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Il datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il diritto di rias- sunzione riassunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, as- sumeranno assumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: • ? disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • ? professionalità; • ? anzianità di servizio; • ? carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determina- zione determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
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Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del pre- sente presente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di as- sunzioneassunzione, saranno riassunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una modifica dei periodi di prestazione lavora- tiva lavorativa si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunica- zione comunicazione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’azienda. L’azienda esporrà in bacheca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Il Alla ripresa della stagione il datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il diritto di rias- sunzione riassunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, as- sumeranno assumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: • ▪ disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • ▪ professionalità; • ▪ anzianità di servizio; • ▪ carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determina- zione determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
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Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del pre- sente presente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di as- sunzioneassunzione, saranno riassunti rias- sunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse stes- se lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino com- portino una modifica dei periodi di prestazione lavora- tiva lavorativa si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenticom- petenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunica- zione comunicazione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’azienda. L’azienda esporrà in bachecainserirà nel con- tratto di assunzione individuale del lavoratore, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la l’informativa relativa al dirit- to di riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativoalle modalità di esercizio dello stesso. Il Alla ripresa della stagione il datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta contatterà il lavoratore, che abbia tempestiva- mente esercitato il diritto di precedenza, telefonicamente o con modalità telematica (telegramma, WhatsApp, sms, e-mail, pec, etc.) per avere la manifesta ma- nifesta volontà del lavoratore di esercitare questi di riprendere servizio. Nel caso di mancata risposta il diritto datore, che non abbia prova documentale dell’invito, dovrà rinnovare la comunicazione mediante l’invio di rias- sunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della letteraun telegramma all’ultimo indirizzo for- malmente indicato dal lavoratore. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato giu- stificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, as- sumeranno prioritariamente assumeranno prioritaria- mente secondo i seguenti criteri: • disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • professionalità; • anzianità di servizio; • carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determina- zione determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
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Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del pre- sente presente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di as- sunzioneassunzione, saranno riassunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una modifica dei periodi di prestazione lavora- tiva si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunica- zione comunicazione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’aziendaall’azienda e per conoscenza all’ufficio del lavoro competente per territorio. L’azienda esporrà in bacheca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Il datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il diritto di rias- sunzione riassunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, as- sumeranno assumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: • disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • professionalità; • anzianità di servizio; • carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determina- zione determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.. Premesso che:
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Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli artLe parti convengono che il diritto di precedenza per il personale a tempo determinato è riconosciuto per rapporti di lavoro con durata definita, all’atto dell’assunzione, per almeno quattro mesi presso la stessa azienda, anche con avviamenti distinti e unicamente per le mansioni concretamente rese nell’ambito dell’avviamento. 32 e 33 del pre- sente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di as- sunzione, saranno riassunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una modifica dei periodi di prestazione lavora- tiva si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenti. Per l’esercizio di tale Tale diritto i lavoratori invieranno comunica- zione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’azienda. L’azienda esporrà in bacheca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Il è esercitato mediante richiesta scritta avanzata al datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta entro il termine previsto a pena di decadenza, del 31 marzo di ogni anno. La facoltà è esercitata dal lavoratore mediante l’invio, anche per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il tramite della propria organizzazione sindacale, della istanza che si riproduce in allegato al CPL. Fermo restando quanto sopra il diritto di rias- sunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora riassunzione impegna le aziende a dare priorità ai lavoratori, che abbiano necessità già svolto nell’ambito dell’avviamento di un numero cui sopra almeno 60 giorni di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, as- sumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: • disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • professionalità; • lavoro nell’anno solare precedente tenendo altresì conto della professionalità e della anzianità di servizio; • carichi familiariin caso di diminuzione dell’occupazione e/o in caso di avviamento al lavoro scalare verranno avviati per primi i lavoratori con il maggior numero di giornate nell’anno precedente e parimenti verrà cessato il rapporto per ultimi in caso di fine lavori. I lavoratori In ogni caso il diritto di riassunzione è limitato al numero di giornate di lavoro effettuate nell’anno precedente all’esercizio del diritto nell’ambito della mansione effettivamente svolta ed oggetto dell’esercizio della facoltà di precedenza. Il diritto di riassunzione potrà essere fatto valere anche dai lavoratori, che nell’anno immediatamente precedente in quello in cui avviene la riassunzione, ai sensi dell’artnon abbiano prestato attività nell’Azienda per cause indipendenti dalla volontà delle parti quali carenza di lavoro per calamità, assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi parentali comprovati con specifica documentazione. 25 della Legge 223/1991Non si estingue il diritto di riassunzione nel caso di maternità, non costituiscono base malattia, infortunio. Ai lavoratori stagionali che hanno svolto presso l’azienda per almeno due anni un numero di calcolo giornate pari o superiori a 101 annue, con la riassunzione, sarà garantita l’occupazione per la determina- zione dell’entità dei riservatari da assumereun numero minimo di giornate uguale a quelle svolte nell’anno precedente, fatte salve le cause indipendenti dalla volontà delle parti quali: cause di forza maggiore, avversità atmosferiche, carenza di lavoro per calamità, assenza per malattia, infortunio, maternità.
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