Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8-bis della legge n. 79 dell’83 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del 91 non costi- tuiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 10 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8-/bis della legge n. 79 dell’83 79/83 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del 91 223/1991 non costi- tuiscono costituiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8-bis della legge n. 79 dell’83 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del 91 non costi- tuiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
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Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8-bis della legge n. 79 dell’83 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del 91 non costi- tuiscono costituiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
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Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime me- desime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8-/bis della legge n. 79 dell’83 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del 91 non costi- tuiscono costituiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
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