Common use of Ricorso terzi Clause in Contracts

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali del- l’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massi- male stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • gli Assicurati, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della loro attività. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, partita indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, spe- se - quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini termini della presente Sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali del- l’utilizzo - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industrialiindu- striali, commerciali, agricole o servizi, entro il massi- male massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, garanzia l’assicurazio- ne non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • gli AssicuratiAssicurati nonché i loro genitori, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se conviventeconviventi, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della loro attività. L’Assicurato L’ Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità. Per La garanzia per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, partita indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni sospensioni, totali o parziali del- l’utilizzo parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industrialiindu- striali, commerciali, agricole o servizi, entro il massi- male massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, garanzia l’assicurazio- ne non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti a ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • gli AssicuratiAssicurati nonché i loro genitori, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se conviventeconviventi, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato dell’ Assicurato in occasione del- l’espletamento dell’espletamento della loro attività. L’Assicurato L’ Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità. Per La garanzia per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Ricorso terzi. La Società L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assi- curatol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizzaconvenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, spese - quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, legge - per i danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini ai termini di polizza. Ai soli fini della presente Sezionegaranzia iI sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali del- l’utilizzo - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massi- male massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne L’assicurazione non comprende i danni: a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e o del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • gli Assicurati– il coniuge, i loro genitori e genitori, i figli e ogni dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente e/o od affine se con lui convivente; – quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, ad eccezione degli ascendenti il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e discendenti purché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; – le Società le quali, rispetto all’Assicurato - che non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione sia una persona fisi- ca - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi del- l’espletamento della loro attivitàl’art. 2359 C.C., nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notiziedeve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilitàriconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del C.C.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curatol’Assicu- rato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato con- venuto e nella Scheda di polizzaforma a Primo rischio assoluto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere corrisponde- re per capitale, interessi e spese, spese - quale civilmente civil- mente responsabile ai sensi di leg- ge, legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro Sinistro indennizzabile a ter- mini termini della presente SezioneSezione Incendio. L’assicurazione comprende anche le attrezzatu- re utilizzate da ditte terze per l’esecuzione di la- vori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali del- l’utilizzo - dell’utilizzo di beni, beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massi- male stabilito e sino fino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne L’assicurazione non comprende i danni: • : 1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • titolo salvo le cabine elettriche di proprietà di Società e di servizi e salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sot- to carico e scarico, ovvero in sosta nell’am- bito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi purché non destinate all’Assicurato né in corso di spe- dizione da parte dello stesso; 2) di qualsiasi natura conseguenti a ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • gli Assicurati: 3) il coniuge, i loro genitori e genitori, i figli e dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; 4) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, ad eccezione degli ascendenti il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e discendenti purché le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente; 5) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della loro attivitàsia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notiziedeve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali pro- mosse contro di lui, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilitàriconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio AssolutoQuanto alle spese giudiziali si ap- plica l’Art. 1917 del Codice Civile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Piccola E Media Impresa

Ricorso terzi. La Società società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curatol’assicurato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizzaconvenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, spese - quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini termini di polizza. Ai soli fini della presente Sezionegaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali del- l’utilizzo - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massi- male massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • gli Assicuratiil coniuge, i loro genitori e genitori, i figli e dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro attività. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi dirittonei rapporti di cui al punto precedente; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, à sensi dell’Art. 2359 c.c. nel testo di difesa; • astenersicui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, in ogni casononché gli amministratori delle medesime. L’assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve astenersi da qualsiasi ricono- scimento di responsabilitàqualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio AssolutoQuanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del codice civile.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni