Oneri di urbanizzazione Clausole campione

Oneri di urbanizzazione. La Società risponde, fermo il disposto dell’Art. 1.30, degli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato.
Oneri di urbanizzazione. Nella somma assicurata alla voce “fabbricati” sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.
Oneri di urbanizzazione. Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Oneri di urbanizzazione. Il soggetto attuatore degli interventi previsti dal presente accordo operativo contribuisce alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrut- ture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche e ambientali, attraverso il pagamento del contributo di costruzione. L'incidenza degli oneri di urbaniz- zazione e' stabilita con riferimento alle tabelle parametriche definite dalla Regione, vigenti al mo- mento della presentazione dei titoli abilitativi.
Oneri di urbanizzazione. Per le spese dovute quali oneri di urbanizzazione, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro.
Oneri di urbanizzazione. (Art.22 sez.4) €.75.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo €.2.500,00.= per sinistro Spese di ricerca e riparazione guasto (Art.24 sez.4) €.50.000,00.= per sinistro €.500,00.= per sinistro Danni da movimentazione interna (Art.25 Sez.4) €.25.000,00.= per sinistro e €.50.000,00 per periodo assicurativo €.500,00.= per sinistro Franamenti e cedimenti del terreno (Art.26 Sez.4) €.150.000,00.= per sinistro €.2.500,00.= per sinistro Terremoto xx xx €. % delle somme assicurate, n il massimo di .0000.000,00.= per sinistro % con il minimo di €.5.000,00. = r sinistro e per gola ubicazione Danni a beni dei dipendenti €.5.000,00.= per sinistro €.100,00.= per dipendente Limite per singola opera d’arte €.250.000,00.= Scoperti e franchigie delle singole garanzie Limite per alberi ed aree verdi (Art.27 Sez.4) €.10.000,00.= per sinistro per demolizione e sgombero e costi di piantumazione €.1.000,00.=
Oneri di urbanizzazione. Oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a Enti o Autorità pubblica nel caso in cui dovesse ricostruire il Fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Oneri di urbanizzazione. 1. Il soggetto attuatore è tenuto a realizzare - unitamente agli altri attuatori del comparto, mediante costituzione in consorzio - le opere di cui al progetto di massima allegato al “piano particolareggiato” approvato il 10 luglio 2006 con delibera OdG n. 161 e il relativo permesso di costruire ancora in corso di validazione a seguito della stipulazione dell'atto aggiuntivo in data 3 dicembre 2009, citato in premessa. 2. L'importo complessivo a preventivo di dette opere ammonta ad Euro 30.826.627,97 (comprese spese tecniche ed esclusa IVA). 3. L'onere economico spettante al soggetto attuatore per i n. 8 alloggi oggetto di convenzione è rapportato alla superficie utile degli stessi e pertanto viene stimato in complessivi Euro 153.725,08 (comprese spese tecniche ed esclusa IVA). 4. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite in conformità al progetto oggetto di titolo abilitativo e devono essere ultimate nel termine stabilito nel titolo medesimo. 5. La sistemazione delle aree ad uso pubblico comprese nel lotto, dovrà essere conclusa contestualmente al termine di fine lavori del permesso di costruire del fabbricato. 6. Le parti convengono che i lavori saranno eseguiti “a misura” e il loro importo effettivo verrà calcolato a consuntivo sulla base del computo metrico estimativo, dell’elenco prezzi del capitolato speciale d’appalto compreso nel detto progetto esecutivo. 7. Eventuali inadempimenti degli obblighi assunti con l'associazione in consorzio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione - quali in particolare ritardati o mancati pagamenti al Consorzio delle quote di spettanza - equivalgono ad inadempimenti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 8. Le aree ad uso pubblico individuate con apposita simbologia grafica nella planimetria allegata comprese all’interno del lotto, al solo scopo della verifica della regolare esecuzione, dovranno essere collaudate contestualmente alle opere di urbanizzazione e successivamente consegnate in uso pubblico, pur rimanendo in proprietà dei soggetti attuatori. Su tali aree verrà apposto un vincolo di servitù di uso pubblico, ma sarà di competenza dei soggetti attuatori e dei loro aventi causa la manutenzione ordinaria e straordinaria. 9. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi suddetti, il Consorzio Mercato Navile, a cui ha aderito la MONTEDIL SRL IN LIQUIDAZIONE e di conseguenza la società GRUPPO DIPIERRI S.P.A., ha presentato alla stipula della convenzione urbanistica per l'...
Oneri di urbanizzazione. 1. Il/i soggetto/i attuatore/i contribuisce/ono alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le altre dotazioni, attraverso il pagamento del contributo di costruzione. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con riferimento alle disposizioni definite dalla Regione vigenti al momento della richiesta del permesso di costruire.
Oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi. Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) per singolo sinistro.