Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza. Sono esclusi dall’Assicurazione i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: 1) i componenti del Nucleo familiare; 2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1); 3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che costituiscano con loro i rapporti di cui al punto 1).
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Samples: Assicurazione
Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (corrispondere per capitalecapitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile, responsabile ai sensi di legge, per i di danni materiali e diretti, diretti cagionati alle cose di a terzi da Sinistro per sinistro indennizzabile a termini del di polizza relativamente alle garanzie previste dalla presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigiasezione. L’Assicurazione L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni cose nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla a concorrenza del 10% (diecipercentodel massimale Assicurato.
a) del Massimale indicato in Polizza. Sono esclusi dall’Assicurazione i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna, consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per salvo i danni ai veicoli o natanti dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di terzitrasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • ;
b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o e del suolo. Non sono considerati terzi:
1c) il coniuge, i componenti del Nucleo familiaregenitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
2d) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore gli amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
e) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1a);
3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi . Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell’Art. 2359 1917 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che costituiscano con loro i rapporti . La presente garanzia è prestata senza l’applicazione del disposto di cui al punto 1)all’Art. SP7 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Azienda Agricola
Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizzamassimale convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (corrispondere per capitalecapitali, interessi e spese), quale spese – quali civilmente responsabile, responsabile ai sensi di legge, legge – per i danni materiali e diretti, cagionati direttamente causati alle cose di terzi da Sinistro sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigiapolizza. L’Assicurazione Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, parziali – dell’utilizzo di beni beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizzamassimale stesso. Sono esclusi dall’Assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: • :
1. a cose che l’Assicurato abbia in consegna, consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per salvo i danni ai veicoli o natanti dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di terzitrasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • ;
2. di qualsiasi natura conseguenti a ad inquinamento dell’ariadell’acqua, dell’acqua o dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
1) a. il coniuge, i componenti genitori, i figli del Nucleo familiareContraente o dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente;
2) b. quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio Socio a responsabilità illimitata, l’amministratore l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1)precedente;
3) c. le Società le quali rispetto al contraente o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice CivileC.C. così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime l’amministratoremedesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che costituiscano si trovino con loro i nei rapporti di cui al punto 1i punti a) e b).. L’Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del C.C.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizzamassimale convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (corrispondere per capitalecapitali, interessi e spese), quale spese – quali civilmente responsabile, responsabile ai sensi di legge, legge – per i danni materiali e diretti, cagionati direttamente causati alle cose di terzi da Sinistro sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigiapolizza. L’Assicurazione Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, parziali – dell’utilizzo di beni beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 1015% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizzamassimale stesso. Sono esclusi dall’Assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: • :
1. a cose che l’Assicurato abbia in consegna, consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per salvo i danni ai veicoli o natanti dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di terzitrasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • ;
2. di qualsiasi natura conseguenti a ad inquinamento dell’ariadell’acqua, dell’acqua o dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
1) a. il coniuge, i componenti genitori, i figli del Nucleo familiareContraente o dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente;
2) b. quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio Socio a responsabilità illimitata, l’amministratore l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di ui al punto precedente;
c. le Società le quali rispetto al contraente o all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del C.C. cos’ come modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1i punti a) e b);
3) le Società . L’Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o Enti chepenali promosse contro di lui, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante fornendo tutti i documenti e le persone che costituiscano con loro i rapporti prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di cui al punto 1).assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del C.C.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizzamassimale convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (corrispondere per capitalecapitali, interessi e spese), quale spese – quali civilmente responsabile, responsabile ai sensi di legge, legge – per i danni materiali e diretti, cagionati direttamente causati alle cose di terzi da Sinistro sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigiapolizza. L’Assicurazione Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, parziali – dell’utilizzo di beni beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizzamassimale stesso. Sono esclusi dall’Assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: • :
1. a cose che l’Assicurato abbia in consegna, consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per salvo i danni ai veicoli o natanti dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di terzitrasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • ;
2. di qualsiasi natura conseguenti a ad inquinamento dell’ariadell’acqua, dell’acqua o dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
1) a. il coniuge, i componenti genitori, i figli del Nucleo familiareContraente o dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente;
2) b. quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio Socio a responsabilità illimitata, l’amministratore l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di ui al punto precedente;
c. le Società le quali rispetto al contraente o all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del C.C. cos’ come modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1i punti a) e b);
3) le Società . L’Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o Enti chepenali promosse contro di lui, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante fornendo tutti i documenti e le persone che costituiscano con loro i rapporti prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di cui al punto 1).assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del C.C.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché L’assicurazione non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza. Sono esclusi dall’Assicurazione comprende i danni: • - a cose che l’Assicurato abbia in consegnaconsegna o custodia, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per salvo i danni ai veicoli o natanti dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di terzitrasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • - derivanti da spargimento di acqua che non sia diretta conseguenza di incendio, esplosione o scoppio; - di qualsiasi natura natura, conseguenti a ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
1) : - il coniuge, il convivente di fatto, i componenti genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente con lui convivente; esclusivamente per i danni da incendio, esplosione e scoppio, sono considerati terzi i genitori ed i figli del Nucleo familiare;
2) Contraente se residenti in unità immobiliari distinte; - quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3) precedente; - Società le Società o Enti chequali, rispetto all’Assicurato, all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civilecivile. Per tutte le garanzie previste all’art. 36 sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra civile, nonché delle Società medesime l’amministratoreinsurrezione, occupazione militare, invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il legale rappresentante sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e le persone che costituiscano con loro i rapporti di cui al punto 1).inondazioni;
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizzamassimale convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (corrispondere per capitalecapitali, interessi e spese), quale spese – quali civilmente responsabile, responsabile ai sensi di legge, legge – per i danni materiali e diretti, cagionati direttamente causati alle cose di terzi da Sinistro sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigiapolizza. L’Assicurazione Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, parziali – dell’utilizzo di beni beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizzamassimale stesso. Sono esclusi dall’Assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: • :
1. a cose che l’Assicurato abbia in consegna, consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per salvo i danni ai veicoli o natanti dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di terzitrasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • ;
2. di qualsiasi natura conseguenti a ad inquinamento dell’ariadell’acqua, dell’acqua o dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
1) a. il coniuge, i componenti genitori, i figli del Nucleo familiareContraente o dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente;
2) b. quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio Socio a responsabilità illimitata, l’amministratore l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1)precedente;
3) c. le Società le quali rispetto al contraente o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 2 59 del Codice CivileC.C. così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime l’amministratoremedesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che costituiscano si trovino con loro i nei rapporti di cui al punto 1i punti a) e b).. L’Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del C.C.
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Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizzamassimale convenuto, di quanto questi delle somme che egli sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (corrispondere per capitalecapitali, interessi e spese), quale spese – quali civilmente responsabile, responsabile ai sensi di legge, legge – per i danni materiali e diretti, cagionati direttamente causati alle cose di terzi terzi, compresi i locatari, da Sinistro sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigiapolizza. L’Assicurazione Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni – totali o parziali, parziali – dell’utilizzo di beni beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizzamassimale stesso. Sono esclusi dall’Assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna, consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per salvo i danni ai veicoli o natanti dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di terzitrasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a ad inquinamento dell’ariadell’acqua, dell’acqua o dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
1) : il coniuge, i componenti genitori, i figli del Nucleo familiare;
2) Contraente o dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente; quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio Socio a responsabilità illimitata, l’amministratore l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di ui al punto precedente; le Società le quali rispetto al contraente o all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del C.C. cos’ come modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1i punti a) e b);
3) le Società . L’Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o Enti chepenali promosse contro di lui, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante fornendo tutti i documenti e le persone che costituiscano con loro i rapporti prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di cui al punto 1).assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del C.C.
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Samples: Polizza Di Assicurazione