Common use of Ricostituzione del flottante Clause in Contracts

Ricostituzione del flottante. Nel caso in cui, a esito dell’Offerta, l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente alla data di chiusura del Periodo di Adesione l’Offerente dichiara sin d’ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell’art. 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”), a un corrispettivo per Azione determinato ai sensi dell’art. 108, comma 3 del TUF, come richiamato dall’art. 111 del TUF, ossia a un prezzo uguale al Corrispettivo dell’Offerta. L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all’obbligo di acquisto di cui all’art. 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF”), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Il Diritto di Xxxxxxxx sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell’Offerta o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. L’Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta e la tempistica del Delisting delle azioni ordinarie dell’Emittente, ovvero le modalità con le quali tali informazioni possono essere reperite. Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L’Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell’art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto. Ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle azioni dell’Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto. Si segnala inoltre che, qualora ad esito dell’Offerta l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile entro il termine del Periodo di Adesione venga a detenere una partecipazione complessiva non superiore al 90% e non venga dunque disposta la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione, l’Offerente si riserva di valutare se procedere o meno con il Delisting. Qualora l’Offerente decidesse di procedere con il Delisting, lo stesso si riserva comunque di porre in essere successive operazioni volte a tale scopo, come ad esempio la Fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (società non quotata) ovvero in un’altra società non quotata del gruppo facente capo a Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, a condizione che tali operazioni non comportino un esborso complessivo superiore a quello che verrebbe pagato nel contesto del Delisting conseguente all’Offerta. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha assunto alcuna decisione con riferimento a possibili fusioni che coinvolgano l’Emittente, né alle relative modalità di esecuzione.

Appears in 2 contracts

Samples: Documento Di Offerta, Documento Di Offerta

Ricostituzione del flottante. Nel caso Come sopra riportato e secondo quanto reso noto al mercato nel comunicato stampa diffuso in cuidata 24 maggio 2022 ai sensi dell’art. 50, a comma 1, del Regolamento Emittenti, Generali non intende ripristinare il flottante e pertanto promuove la Procedura oggetto del presente Documento Informativo. Qualora, ad esito dell’Offerta, l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venisse a deteneredella Procedura, per effetto delle adesioni all’Offerta Richieste di Vendita presentate nella Procedura e di degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima Procedura, ai sensi della normativa applicabile, da parte di Generali, entro il termine del Periodo di Adesione Presentazione delle Richieste di Vendita, Generali venisse a detenere una partecipazione complessiva inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente a tale data, Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione e negoziazione delle Azioni a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo a quello della Data di Pagamento. Pertanto, in tal caso, i titolari delle Azioni che abbiano deciso di non aderire alla Procedura saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento. Inoltre, qualora, ad esito della Procedura, per effetto delle Richieste di Xxxxxxx presentate nella Procedura e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della Procedura, ai sensi della normativa applicabile, da parte di Generali, entro il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, Generali venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente a tale data, Generali darà corso alla data di chiusura del Periodo di Adesione l’Offerente dichiara sin d’ora Procedura Congiunta. In tal caso, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito alla Procedura saranno obbligati a trasferire la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti titolarità delle Azioni ai sensi dell’art. 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”)Residue da essi detenute a Generali e, a per l’effetto, riceveranno per ogni Azione da essi detenuta un corrispettivo di Euro 6,75, pari al Corrispettivo previsto per Azione determinato la Procedura ai sensi dell’art. 108, comma 3 3, del TUF, come richiamato dall’art. 111 del TUF, ossia a un prezzo uguale al Corrispettivo dell’Offerta. L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all’obbligo di acquisto di cui all’art. 108, comma 1, A seguito del TUF, nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l’“Obbligo verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF”), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Il e del Diritto di Xxxxxxxx sarà esercitato non appena possibile dopo Acquisto, Borsa Italiana disporrà la conclusione dell’Offerta sospensione e/o dell’Obbligo la revoca delle Azioni dalla quotazione e negoziazione, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto Acquisto, ai sensi dell’art. 1082.5.1, comma 26, del TUFRegolamento di Borsa. L’Offerente Generali renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF dando corso alla e l’esercizio del Diritto di Acquisto già nel Comunicato sui Risultati Provvisori della Procedura, dandone poi conferma nel Comunicato sui Risultati della Procedura. Inoltre, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati Provvisori della Procedura, Generali renderà noto (i) la propria partecipazione complessiva nell’Emittente, (ii) l’eventuale ricorrere dei presupposti per l’avvio della Procedura Congiunta (ovvero l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e per il contestuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF), e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle azioni ordinarie dell’Emittente, ovvero Azioni. Generali procederà a confermare le modalità con le quali tali suddette informazioni possono essere reperite. Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento nel Comunicato sui Risultati della comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L’Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell’art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto. Ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle azioni dell’Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto. Si segnala inoltre che, qualora ad esito dell’Offerta l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile entro il termine del Periodo di Adesione venga a detenere una partecipazione complessiva non superiore al 90% e non venga dunque disposta la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione, l’Offerente si riserva di valutare se procedere o meno con il Delisting. Qualora l’Offerente decidesse di procedere con il Delisting, lo stesso si riserva comunque di porre in essere successive operazioni volte a tale scopo, come ad esempio la Fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (società non quotata) ovvero in un’altra società non quotata del gruppo facente capo a Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, a condizione che tali operazioni non comportino un esborso complessivo superiore a quello che verrebbe pagato nel contesto del Delisting conseguente all’Offerta. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha assunto alcuna decisione con riferimento a possibili fusioni che coinvolgano l’Emittente, né alle relative modalità di esecuzioneProcedura.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro L’accordo Quadro Stipulato Tra Generali E Cattolica Il 24 Giugno 2020 Per Lo Sviluppo Di Un Progetto Comune Funzionale Ad Un’operazione Di Carattere Societario E Aziendale, Volta Al Rafforzamento Economico Patrimoniale E All’adeguamento Del Governo Societario Di Cattolica, Nonché Alla Creazione Di Una Partnership Strategica Di Carattere Industriale E Commerciale Tra Generali E Cattolica, Contenente Altresì Talune Pattuizioni Parasociali Rilevanti Ai Sensi E Per Gli Effetti Dell’art. 122, Commi 1 E 5, Lett. A), Del Tuf

Ricostituzione del flottante. Nel caso Il Delisting costituisce uno degli obiettivi della Procedura in cuiconsiderazione delle motivazioni e dei programmi futuri relativi all’Emittente. Come sopra riportato e secondo quanto reso noto al mercato nel comunicato stampa diffuso in data 16 novembre 2021 ai sensi dell’art. 50, comma 1, del Regolamento Emittenti, Castor Bidco non intende ripristinare il flottante e pertanto promuove la Procedura oggetto del presente Documento Informativo. Qualora, a esito dell’Offerta, l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venisse a detenereseguito della Procedura, per effetto delle adesioni all’Offerta Richieste di Xxxxxxx presentate nella Procedura e di degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima Procedura, ai sensi della normativa applicabile, da parte di Castor Bidco e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto, entro il termine del Periodo di Adesione Presentazione delle Richieste di Xxxxxxx, Castor Bidco (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere una partecipazione complessiva inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente a tale data, Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione e negoziazione delle Azioni a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo a quello della Data di Pagamento. Pertanto, in tal caso, i titolari delle Azioni che abbiano deciso di non aderire alla Procedura saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento. Inoltre, qualora, a seguito della Procedura, per effetto delle Richieste di Xxxxxxx presentate nella Procedura e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della Procedura, ai sensi della normativa applicabile, da parte di Castor Bidco e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto, entro il Periodo di Presentazione delle Richieste di Xxxxxxx, Castor Bidco (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente a tale data, Castor Bidco darà corso alla data di chiusura del Periodo di Adesione l’Offerente dichiara sin d’ora Procedura Congiunta. In tal caso, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito alla Procedura saranno obbligati a trasferire la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti titolarità delle Azioni ai sensi dell’art. 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”)Residue da essi detenute a Castor Bidco e, a per l’effetto, riceveranno per ogni Azione da essi detenuta un corrispettivo di Euro 10,20, pari al Corrispettivo previsto per Azione determinato la Procedura ai sensi dell’art. 108, comma 3 3, del TUF, come richiamato dall’art. 111 del TUF, ossia a un prezzo uguale al Corrispettivo dell’Offerta. L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all’obbligo di acquisto di cui all’art. 108, comma 1, A seguito del TUF, nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l’“Obbligo verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF”), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Il e del Diritto di Xxxxxxxx sarà esercitato non appena possibile dopo Acquisto, Borsa Italiana disporrà la conclusione dell’Offerta sospensione e/o dell’Obbligo la revoca delle Azioni dalla quotazione e negoziazione, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto Acquisto, ai sensi dell’art. 1082.5.1, comma 26, del TUFRegolamento di Borsa. L’Offerente Castor Bidco renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF dando corso alla e l’esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati della Procedura. Inoltre, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati della Procedura, Castor Bidco renderà noto (i) la propria partecipazione complessiva nell’Emittente, (ii) l’eventuale ricorrere dei presupposti per l’avvio della Procedura Congiunta (ovvero l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e per il contestuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF), e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle azioni ordinarie dell’Emittente, ovvero le modalità con le quali tali informazioni possono essere reperite. Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L’Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell’art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto. Ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle azioni dell’Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto. Si segnala inoltre che, qualora ad esito dell’Offerta l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile entro il termine del Periodo di Adesione venga a detenere una partecipazione complessiva non superiore al 90% e non venga dunque disposta la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione, l’Offerente si riserva di valutare se procedere o meno con il Delisting. Qualora l’Offerente decidesse di procedere con il Delisting, lo stesso si riserva comunque di porre in essere successive operazioni volte a tale scopo, come ad esempio la Fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (società non quotata) ovvero in un’altra società non quotata del gruppo facente capo a Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, a condizione che tali operazioni non comportino un esborso complessivo superiore a quello che verrebbe pagato nel contesto del Delisting conseguente all’Offerta. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha assunto alcuna decisione con riferimento a possibili fusioni che coinvolgano l’Emittente, né alle relative modalità di esecuzioneAzioni.

Appears in 1 contract

Samples: bebeez.it

Ricostituzione del flottante. Nel caso in cuiL’Offerta è finalizzata all’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’Emittente e al Delisting, a esito dell’Offertaconseguentemente l’Offerente dichiara sin d’ora, l’Offerente, unitamente alle anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, venisse a detenerel’intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente. Nel caso in cui, all’esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori della dell’Offerta medesima ai sensi della in conformità alla normativa applicabile, entro applicabile durante il termine del Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini), l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente e l’Offerente rinunciasse (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto), previo accordo con la Banca Finanziatrice, alla Condizione di Efficacia (ricorrendo i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia), l’Offerente non ripristinerà il flottante e adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF nei confronti di qualunque Azionista che ne faccia richiesta. In tal caso, il corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sarà pari al Corrispettivo dell’Offerta (ossia Euro 2,40 2,55 per ciascuna Azione, eventualmente decurtato dell’ammontare del Dividendo, come indicato alla Sezione E, Paragrafo E.1, del presente Documento di Offerta), in applicazione del combinato disposto dell’articolo 108, comma 4, del TUF e dell’articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale, se l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sorge a seguito di un’offerta pubblica volontaria, Consob determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, se l’offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90%, ma più del 50%, del capitale con diritto di voto compreso nell’offerta, a condizione che si tratti di un’offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina dell’articolo 40-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti (sulla quale si veda la Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta). A norma dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Xxxxx, laddove si realizzino le condizioni di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF, salvo quanto di seguito indicato in relazione alla Procedura Congiunta, le Azioni di Carraro saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In caso di Delisting delle Azioni dell’Emittente, i titolari di Xxxxxx che non abbiano aderito all’Offerta ovvero che non abbiano richiesto all’Offerente, in esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, di acquistare le Azioni dagli stessi detenute saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. Inoltre, nel caso in cui, all’esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero durante l’eventuale Riapertura dei Termini) e/o, in caso di rinuncia alla Condizione di Efficacia previo accordo con la Banca Finanziatrice, in adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente alla data di chiusura del Periodo di Adesione dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) la propria volontà di avvalersi del diritto Diritto di acquistare le Acquisto sulle rimanenti Azioni ai sensi dell’art. 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”), a un corrispettivo per Azione determinato ai sensi dell’art. 108, comma 3 del TUF, come richiamato dall’art. dell’articolo 111 del TUF, ossia a un prezzo uguale al Corrispettivo dell’Offerta. L’Offerente, esercitando il Diritto di AcquistoXxxxxxxx, adempirà altresì all’obbligo adempirà, altresì, anche per conto delle Persone che Agiscono di acquisto Concerto all’Obbligo di cui all’art. Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli azionisti Azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF”), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Il Diritto di Xxxxxxxx sarà esercitato dall’Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell’Offerta e/o della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. ex articolo 108, comma 2, del TUFTUF (a seconda dei casi). L’Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio Il corrispettivo del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offertasarà pari al Corrispettivo dell’Offerta (ossia, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell’Obbligo di AcquistoEuro 2,40 2,55 per ciascuna Azione, ai sensi dell’art. 108eventualmente decurtato dell’ammontare del Dividendo, comma 2come indicato alla Sezione E, Paragrafo E.1, del TUF. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta e la tempistica del Delisting delle azioni ordinarie dell’Emittente, ovvero le modalità con le quali tali informazioni possono essere reperite. Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L’Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell’art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto. Ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle azioni dell’Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto. Si segnala inoltre che, qualora ad esito dell’Offerta l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile entro il termine del Periodo di Adesione venga a detenere una partecipazione complessiva non superiore al 90% e non venga dunque disposta la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione, l’Offerente si riserva di valutare se procedere o meno con il Delisting. Qualora l’Offerente decidesse di procedere con il Delisting, lo stesso si riserva comunque di porre in essere successive operazioni volte a tale scopo, come ad esempio la Fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (società non quotata) ovvero in un’altra società non quotata del gruppo facente capo a Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, a condizione che tali operazioni non comportino un esborso complessivo superiore a quello che verrebbe pagato nel contesto del Delisting conseguente all’Offerta. Si precisa che, alla Data del presente Documento di Offerta), l’Offerente non ha assunto alcuna decisione con riferimento a possibili fusioni che coinvolgano l’Emittentein applicazione, né alle relative modalità di esecuzione.alternativamente:

Appears in 1 contract

Samples: www.morrowsodali-transactions.com