Riduzione delle garanzie. 1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera mm). La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum) 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione in calce all'attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 37 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 38 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 9001:2008, di cui all'articolo agli articoli 3, comma 1, lettera mm)) e 63, del D.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 EA28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione dall’annotazione in calce all'attestazione alla attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del comma 1D.P.R. n. 207 del 2010.
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Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 31 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 9000. Inoltre l’importo della cauzione provvisoria e di cui all'articolo 3, quella definitiva può essere ridotto in tutti i casi previsti dal comma 1, lettera mm)7 del citato art. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)93 del Codice dei contratti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito Per fruire delle riduzioni di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione presente comma, l’operatore economico segnala, in calce all'attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi del comma 1sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 40 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 9001:2008, di cui all'articolo agli articoli 3, comma 1, lettera mm)) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 EA28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum).
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione dall’annotazione in calce all'attestazione alla attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del comma 1.Regolamento generale
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 9001/2000, di cui all'articolo 3all’articolo 2, comma 1, lettera mmq). La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamentoassociazione.
3. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione in calce all'attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi del comma 1presentazione di idonea documentazione.
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Samples: Construction Contract
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 9001:2008, di cui all'articolo agli articoli 3, comma 1, lettera mm)) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 EA28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum).
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione dall’annotazione in calce all'attestazione alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 30 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 31 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 9000. Inoltre l’importo della cauzione provvisoria e di cui all'articolo 3, quella definitiva può essere ridotto in tutti i casi previsti dal comma 1, lettera mm)7 del citato art. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)93 del Codice dei contratti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito Per fruire delle riduzioni di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione presente comma, l’operatore economico segnala, in calce all'attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi del comma 1sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 9001:2008, di cui all'articolo agli articoli 3, comma 1, lettera mm)) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 EA28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum).
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione dall’annotazione in calce all'attestazione alla attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del comma 1d.P.R. n. 207 del 2010.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo della cauzione Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, gli importi delle garanzie, provvisoria e definitiva, di cui all'Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 sopra sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 3all’articolo 2, comma 1, lettera mmq) oppure lettera r). La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)
2del D.P.R. n. 34 del 2000. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 dei requisiti sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3associazione. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da dalle imprese in raggruppamento associate in possesso del requisito dei requisiti di cui al comma 1sopra; tale il beneficio non è frazionabile tra le imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione in calce all'attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
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Samples: Construction Contract
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 9001:2008, di cui all'articolo agli articoli 3, comma 1, lettera mm)) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 EA28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum).
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (41)
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione dall’annotazione in calce all'attestazione alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo della cauzione provvisoria della garanzia fideiussoria, art. 103 del Codice dei Contratti, di cui all'Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 sono ridotti all’articolo 27 del presente Capitolato, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera mm). La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)9001:2008.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni la riduzione di cui al comma 1 sono è accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni la riduzione di cui al presente articolo sono accordate comma 1 è accordata esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione dall’annotazione in calce all'attestazione SOA o da separata alla attestazione SOA.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione ai sensi del comma 1rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 27 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 28 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 9001:2008, di cui all'articolo agli articoli 3, comma 1, lettera mm)) e 63 del D.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 EA28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum).
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo avvalimento del sistema di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito beneficiare della riduzione di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione dall’annotazione in calce all'attestazione all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
5. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
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Samples: Contract for Works and Supplies
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 9001:2008, di cui all'articolo agli articoli 3, comma 1, lettera mm)) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 EA28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum).
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora se il possesso del requisito di cui al comma 1 sia è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di concorrenti consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione dall’annotazione in calce all'attestazione alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi dell' articolo 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 sono ridotti all’articolo 35 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 IS0 9001:2008, di cui all'articolo all’articolo 3, comma 1, lettera mm). La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)del Regolamento.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dimostrato con annotazione sull’attestazione di qualificazione rilasciata dalla notazione in calce all'attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento.
5. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito.
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Riduzione delle garanzie. 1. L'importo Ai sensi degli articoli 93 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 sono ridotti al del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 ISO9000. L’'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui all'articolo 3al primo periodo, comma 1per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), lettera mm)ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. La certificazione deve essere stata rilasciata per Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il settore IAF28 possesso dei relativi requisiti e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamentoassociazione.
3. In caso di raggruppamento temporaneo associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione in calce all'attestazione SOA o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
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