RIFIUTI PERICOLOSI Clausole campione

RIFIUTI PERICOLOSI. I rifiuti di cui al D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche e integrazioni nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/1964 e successive modifiche e integrazioni.
RIFIUTI PERICOLOSI. 1. Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
RIFIUTI PERICOLOSI. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06.
RIFIUTI PERICOLOSI. All’interno della catalogazione CER, l’individuazione dei rifiuti pericolosi è riportata in Allegato D del Decreto Legislativo (come da art.7 comma 4), per cui, ad esempio, all’interno dei rifiuti catalogati come 17 00 00 risultano pericolosi:
RIFIUTI PERICOLOSI. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G,H,I, del medesimo D.Lgs.
RIFIUTI PERICOLOSI. Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) 020108* rifiuti ao3 °chimici contenenti sostanze pericolose Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico) 180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici Filtri dell'olio 160107* filtri dell'olio Batterie ed accumulatori 160601* batterie al Piombo Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Altro …………. (*) Rifiuti diversi da oli ed accumulatori: max 30 Kg. Gli imprenditori agricoli che non intendono avvalersi dell'Accordo di Programma o che non intendono rispettare i comportamenti previsti dallo stesso, devono provvedere in prima persona all'espletamento di tutti gli oneri burocratici (iscrizione all'Albo, compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti ed effettuare, ove previsto, la denuncia annuale tramite MUD).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).