Rimborsi. 1. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso, non ha diritto alla restituzione di quanto versato, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. Ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, con esclusione dell'imposta di bollo lo studente che rientri nelle seguenti condizioni: Ad avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione, non ottiene l'iscrizione per mancato perfezionamento della pratica amministrativa o per carenza dei requisiti di accesso al corso; Ad avvenuta immatricolazione ad un corso di studi, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione. Ad avvenuta iscrizione al nuovo anno accademico, si laurei entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente; Ad avvenuta immatricolazione o iscrizione rientri in particolari casi, non espressamente richiamati nel presente articolo, autorizzati di volta in volta dal Rettore, su istanza dello studente adeguatamente motivata. Lo studente accede al rimborso solo a condizione che non abbia tratto dal pagamento delle tasse alcuna agevolazione né goduto di alcun servizio. 3. Sono altresì rimborsabili le somme già versate e non dovute nel caso in cui l'ammontare annuo della contribuzione studentesca, a seguito di concessione di esoneri o riduzioni, risulti inferiore all'importo versato. 4. Le istanze di rimborso di cui al comma 2 del presente articolo devono essere inoltrate alla Segreteria Studenti, diversamente per i rimborsi di cui al comma 3 per i quali si procederà d'ufficio. Nel caso di pagamenti effettuati per mero errore o comunque non espressamente richiesti dall'Università, lo studente ha diritto al rimborso, che verrà effettuato su richiesta dell'interessato.
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Rimborsi. 1. Lo studente Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso, non ha diritto alla restituzione di quanto versato, salvo quanto previsto dal presente articolodisciplinano le singole entrate.
2. Ha diritto alla restituzione La richiesta di tasse rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e contributi versati, con esclusione dell'imposta di bollo lo studente che rientri nelle seguenti condizioni: Ad avvenuto corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione, non ottiene l'iscrizione per mancato perfezionamento somma della pratica amministrativa o per carenza dei requisiti di accesso al corso; Ad avvenuta immatricolazione ad un corso di studi, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione. Ad avvenuta iscrizione al nuovo anno accademico, quale si laurei entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente; Ad avvenuta immatricolazione o iscrizione rientri in particolari casi, non espressamente richiamati nel presente articolo, autorizzati di volta in volta dal Rettore, su istanza dello studente adeguatamente motivata. Lo studente accede al rimborso solo a condizione che non abbia tratto dal pagamento delle tasse alcuna agevolazione né goduto di alcun serviziochiede la restituzione.
3. Sono altresì rimborsabili le Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal Responsabile del Settore Finanziario previa richiesta da parte del Responsabile dell’entrata così come individuato nel piano esecutivo di gestione.
4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme già indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.
5. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute nel caso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui l'ammontare annuo della contribuzione studentesca, a seguito di concessione di esoneri o riduzioni, risulti inferiore all'importo versatoè stato accertato il diritto alla restituzione.
46. Le istanze Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di rimborso ricezione della relativa richiesta.
7. Nello stesso termine l’Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma 2 del presente articolo devono essere inoltrate alla Segreteria Studenti, diversamente per precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
8. Qualora il contribuente non fornisca i rimborsi chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma 3 per i quali si procederà d'ufficio. Nel precedente, in caso di pagamenti effettuati esito positivo dell’istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
9. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso di tributi sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all’art.22, comma 4 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per mero errore o comunque non espressamente richiesti dall'Università, lo studente ha diritto al rimborso, che verrà effettuato su richiesta dell'interessatogiorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
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Samples: Regolamento Generale Delle Entrate
Rimborsi. 1Il rimborso integrale costituisce la forma di tutela più efficace nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata: a differenza delle operazioni di pagamento non eseguite correttamente, infatti, in questo caso manca il presupposto fondamentale della volontà del pagatore di effettuare il pagamento (cfr. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno infra, paragrafo 5.1).
5.1 Rimborsi in caso di corsooperazioni di pagamento non autorizzate Quando un’operazione di pagamento viene eseguita in assenza dell’autorizzazione del pagatore, non questi ha diritto alla restituzione ad ottenere immediatamente 18 “Disposizioni in materia di quanto versato, salvo quanto previsto trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” disponibili sul sito internet della Banca d’Italia (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx). dal presente articolo.
2. Ha diritto alla restituzione proprio prestatore di tasse e contributi versati, con esclusione dell'imposta servizi di bollo lo studente che rientri nelle seguenti condizioni: Ad avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione, non ottiene l'iscrizione per mancato perfezionamento della pratica amministrativa o per carenza dei requisiti di accesso al corsoil rimborso dell’importo trasferito; Ad avvenuta immatricolazione ad un corso di studi, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione. Ad avvenuta iscrizione al nuovo anno accademico, si laurei entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente; Ad avvenuta immatricolazione o iscrizione rientri in particolari casi, non espressamente richiamati nel presente articolo, autorizzati di volta in volta dal Rettore, su istanza dello studente adeguatamente motivata. Lo studente accede al rimborso solo a condizione che non abbia tratto dal pagamento delle tasse alcuna agevolazione né goduto di alcun servizio.
3. Sono altresì rimborsabili le somme già versate e non dovute nel caso in cui l'ammontare annuo della contribuzione studentescal’operazione sia stata eseguita a valere su un conto, a seguito il pagatore ha diritto di concessione ottenere il ripristino del proprio conto nella condizione in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo attraverso un’operazione di esoneri o riduzionirettifica (cfr. Sez. V, risulti inferiore all'importo versato.
4par. Le istanze di rimborso di cui al comma 2 del presente articolo devono essere inoltrate alla Segreteria Studenti, diversamente per i rimborsi di cui al comma 3 per i quali si procederà d'ufficio5.5 delle presenti disposizioni). Nel caso di pagamenti effettuati operazioni di pagamento non autorizzate connesse con l’utilizzo di una carta di credito, il prestatore di servizi di pagamento rifonde al cliente l’importo disconosciuto e ripristina ove possibile la linea di credito concessa per mero errore un importo corrispondente a quello dell’operazione non autorizzata. Al dovere di rimborso immediato da parte del prestatore di servizi di pagamento fa riscontro la possibilità di interrompere tale rimborso in caso di fondato sospetto di comportamento fraudolento da parte del soggetto richiedente il rimborso medesimo. Il sospetto di frode deve emergere con immediatezza e la sua fondatezza potrà derivare dalla valutazione motivata delle circostanze del caso da parte del prestatore di servizi di pagamento. Per tale ragione, sebbene l’immediatezza del rimborso non ne implichi la contestualità rispetto alla richiesta del cliente, la sua corresponsione non può attendere lo svolgimento di un’istruttoria da parte del prestatore di servizi di pagamento. L’esito dell’immediata valutazione del sospetto di xxxxx dovrà essere comunicato subito dal prestatore di servizi di pagamento al proprio cliente e dovrà essere conservato in modo da consentirne la verifica anche a distanza di tempo. Nel caso di strumenti di pagamento di cui sia consentito l’utilizzo in forma anonima, i prestatori di servizi di pagamento valutano con particolare attenzione il rischio di frode prima di procedere al rimborso dell’operazione a favore del titolare legittimato; in caso di accoglimento della richiesta, devono registrare le generalità di quest’ultimo al fine di poterne tenere conto nel caso di successive richieste riconducibili al medesimo soggetto. Il prestatore di servizi di pagamento può dimostrare anche in un momento successivo all’erogazione che l’operazione era stata autorizzata e che quindi il rimborso non era dovuto: in tal caso avrà il diritto di chiedere ed ottenere indietro i fondi originariamente trasferiti, ripristinando la situazione come se l’operazione di rimborso non avesse avuto luogo. A tale ultimo scopo sarà possibile derogare alle disposizioni di cui all’articolo 23 del Decreto in materia di data valuta.
5.2 Rimborsi nel caso di operazioni di pagamento autorizzate eseguite su iniziativa del beneficiario o comunque per il suo tramite Le operazioni di pagamento autorizzate eseguite su iniziativa del beneficiario del pagamento o per il suo tramite richiedono per il pagatore forme rafforzate di tutela nelle ipotesi in cui il trasferimento, pur se autorizzato, non espressamente richiesti dall'Università, lo studente ha corrisponda alle sue ragionevoli aspettative. Le operazioni in questione sono costituite dagli addebiti diretti e da quelle effettuate con carta di pagamento. Il diritto al rimborso è riconosciuto al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
1. l’indeterminatezza dell’importo da trasferire al momento in cui il pagatore ha autorizzato il pagamento19;
2. l’importo trasferito sia superiore a quello che il pagatore, date le circostanze e/o il precedente modello di spesa, avrebbe potuto ragionevolmente attendersi: al riguardo, è necessario che vi sia una differenza considerevole tra importo atteso e importo effettivamente addebitato e/o che quest’ultimo non risulti in linea con le abitudini di pagamento dell’utilizzatore. La condizione di cui al numero 2) ha carattere soggettivo e non può che essere valutata caso per caso; è tuttavia possibile che i prestatori di servizi di pagamento definiscano, tramite le procedure organizzative di cui alla Sezione XI del provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni20, criteri oggettivi al ricorrere dei quali la differenza tra importo atteso e importo addebitato possa essere ritenuta considerevole. La circostanza che l’importo effettivamente addebitato non sia in linea con le abitudini di pagamento dell’utilizzatore deve essere valutata anche alla stregua di ogni ulteriore circostanza di fatto in cui si inscrive il pagamento di cui si chiede il rimborso: ad esempio, nel caso del pagamento di una rata di mutuo a tasso variabile, dove l’ammontare degli interessi è determinabile dal cliente sulla base di quanto previsto nel contratto di mutuo, l’aumento del tasso di interesse applicato non può essere opposto dal cliente per l’ottenimento del rimborso. Nell’esempio citato restano fermi i diritti di rettifica e rimborso nel caso di errore nel calcolo della rata del mutuo. Il rimborso viene corrisposto entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta che deve essere trasmessa entro otto settimane dall’addebito stesso; in caso di rifiuto ad effettuare il rimborso, che verrà effettuato su il prestatore di servizi di pagamento, nei medesimi tempi sopra citati, deve fornire al pagatore una giustificazione del diniego e contestualmente comunicargli che, ove non accetti la giustificazione fornita, ha il diritto di presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto previsto dall’articolo 128-bis del TUB ovvero, se del caso, attivare altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie. Il prestatore di servizi di pagamento comunica all’utilizzatore anche le modalità per l’esercizio dei diritti sopra descritti. Nel caso in cui la risposta del prestatore di servizi di pagamento alla richiesta dell'interessatodi rimborso sia stata negativa, l’utilizzatore può adire l’arbitro Bancario Finanziario senza bisogno di presentare il preventivo reclamo al prestatore medesimo. Per tale ragione, il rifiuto della richiesta di rimborso deve essere motivato e contenere l’indicazione della possibilità di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario. Resta ferma la possibilità di rivolgersi in qualunque momento all’Autorità Giudiziaria e di presentare un esposto alla Banca d’Italia.
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Samples: Servizi Di Pagamento
Rimborsi. 1. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso, di norma non ha diritto alla restituzione di quanto versato, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, con esclusione dell'imposta di bollo e del contributo di solidarietà lo studente che rientri nelle seguenti condizioni: ⮚ Ad avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione, non ottiene l'iscrizione per mancato perfezionamento della pratica amministrativa o per carenza dei requisiti di accesso al corso; ⮚ Ad avvenuta immatricolazione ad un corso di studi, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione. In tal caso, su istanza, lo studente viene rimborsato della solo quota contributi universitari; ⮚ Ad avvenuta iscrizione al nuovo anno accademico, si laurei entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente; ⮚ Ad avvenuta immatricolazione o iscrizione rientri in particolari casi, non espressamente richiamati nel presente articolo, autorizzati di volta in volta dal Rettore, su istanza dello studente adeguatamente motivata. Lo studente accede al rimborso solo a condizione che non abbia tratto dal pagamento delle tasse alcuna agevolazione né goduto di alcun servizio.
3. Sono altresì rimborsabili le somme già versate e non dovute nel caso in cui l'ammontare annuo della contribuzione studentesca, a seguito di concessione di esoneri o riduzioni, risulti inferiore all'importo versatodella prima rata.
4. Le istanze di rimborso di cui al comma 2 del presente articolo devono essere inoltrate alla Segreteria Studenti, diversamente per i rimborsi di cui al comma 3 per i quali si procederà d'ufficio. Nel caso di pagamenti effettuati per mero errore o comunque non espressamente richiesti dall'Università, lo studente ha diritto al rimborso, che verrà effettuato su richiesta dell'interessato.
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Samples: Regolamento Studenti
Rimborsi. 1. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di corso, non ha cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione di quanto versato, salvo quanto previsto dal presente articolorestituzione.
2. Ha diritto alla restituzione La richiesta di tasse rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e contributi versati, con esclusione dell'imposta di bollo lo studente che rientri nelle seguenti condizioni: Ad avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione, non ottiene l'iscrizione per mancato perfezionamento della pratica amministrativa o per carenza dei requisiti di accesso al corso; Ad avvenuta immatricolazione ad un corso di studi, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione. Ad avvenuta iscrizione al nuovo anno accademico, si laurei entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente; Ad avvenuta immatricolazione o iscrizione rientri in particolari casi, non espressamente richiamati nel presente articolo, autorizzati di volta in volta dal Rettore, su istanza dello studente adeguatamente motivata. Lo studente accede al rimborso solo a condizione che non abbia tratto dal pagamento delle tasse alcuna agevolazione né goduto di alcun serviziocorredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Sono altresì rimborsabili le somme già versate e non dovute nel Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso in cui l'ammontare annuo della contribuzione studentescadi mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell’esito dell’istanza, a seguito sull’istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di concessione di esoneri o riduzioni, risulti inferiore all'importo versatolegge.
4. Le istanze Nello stesso termine l’Ufficio può richiedere, tramite invio di rimborso raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma 2 del presente articolo devono essere inoltrate alla Segreteria Studenti, diversamente per precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
5. Qualora il contribuente non fornisca i rimborsi chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma 3 per i quali si procederà d'ufficio. Nel precedente, in caso di pagamenti effettuati esito positivo dell’istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
6. Sulle somme che sono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per mero errore o comunque non espressamente richiesti dall'Universitàgiorno, lo studente ha diritto al rimborsosalvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.
7. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, che verrà effettuato su richiesta dell'interessatoil Responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
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Rimborsi. Art. 18 Le modalità per il calcolo del costo medio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della convenzione saranno fissate provvisoriamente ogni anno, nel corso del secondo trimestre che segue la chiusura dell’esercizio preso in considerazione, per effettuare i rim borsi, su accordo tra il Ministero italiano della sanità e la com petente autorità amm inistrativa monegasca, sulla base dei dati disponibili. Nello stesso m odo sarà determinato il forfait previsto all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione.
Art. 19 Per il saldo dei conti, il tasso di cambio applicabile per convertire i valori stabiliti in moneta di uno dei Paesi contraenti in moneta dell’altro Paese, è quello del corso ufficiale di cam bio in vigore il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20 Per determinare i rimborsi da effettuare in conform ità alle disposizioni degli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 2, 9, 11 e 15 della convenzione, l’istituzione del Paese che ha erogato le prestazioni per conto dell’istituzione dell’altro Paese, invia a quest’ultima, alla fine dell’anno civile, un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.
1. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad I crediti e i debiti dell’istituzione di un anno Paese nei confronti dell’istituzione dell’altro Paese derivanti dalle disposizioni degli articoli 7, paragrafo 2, 8 parag. 2, 9, 11 e 15 della convenzione si com pensano di corso, non ha diritto alla restituzione di quanto versato, salvo quanto previsto dal presente articolopieno diritto.
2. Ha diritto In vista della compensazione prevista al paragrafo precedente, ogni istituzione è tenuta ad applicare alla restituzione somma totale di tasse e contributi versaticui è debitrice, con esclusione dell'imposta espressa nella moneta nazionale dell’altro Paese, il corso ufficiale di bollo lo studente che rientri nelle seguenti condizioni: Ad avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione, non ottiene l'iscrizione per mancato perfezionamento della pratica amministrativa o per carenza dei requisiti di accesso al corso; Ad avvenuta immatricolazione ad un corso di studi, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo cam bio in vigore alla data di immatricolazione. Ad avvenuta iscrizione al nuovo anno accademico, si laurei entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente; Ad avvenuta immatricolazione o iscrizione rientri in particolari casi, non espressamente richiamati del 31 dicembre dell’anno nel presente articolo, autorizzati di volta in volta dal Rettore, su istanza dello studente adeguatamente motivata. Lo studente accede al rimborso solo a condizione che non abbia tratto dal pagamento delle tasse alcuna agevolazione né goduto di alcun serviziocorso del quale le prestazioni sono state erogate.
3. Sono altresì rimborsabili le somme già versate e non dovute nel caso in cui l'ammontare annuo della contribuzione studentescaLe istituzioni dei due Paesi si comunicano senza indugi, a seguito alla fine dell’esercizio, i dati contabili relativi alle operazioni di concessione di esoneri o riduzioni, risulti inferiore all'importo versatocompensazione che esse hanno rispettivam ente effettuato.
4. Sulla base dei dati contabili previsti al paragrafo precedente, l’istituzione creditrice determ ina alla fine dell’anno civile, l’amm ontare del proprio credito, espresso nella sua m oneta nazionale, e addebita tale amm ontare all’istituzione dell’altro Paese.
Art. 22 I conti da stabilire in virtù delle disposizioni dei precedenti articoli, da parte delle competenti istituzioni italiane sono inviati alle competenti istituzioni monegasche dal Ministero italiano della sanità. Le istanze somm e dovute dalle com petenti istituzioni monegasche sono versate al Ministero italiano della sanità; quelle dovute alle istituzioni monegasche sono versate dal Ministero italiano della sanità. La definizione dei conti si effettua per il tramite di rimborso di cui al comma 2 del presente articolo devono essere inoltrate alla Segreteria Studenti, diversamente per organism i rimborsi di cui al comma 3 per i quali si procederà d'ufficio. Nel caso di pagamenti effettuati per mero errore o comunque non espressamente richiesti dall'Università, lo studente ha diritto al rimborso, che verrà effettuato su richiesta dell'interessatodesignati dalle competenti autorità dei due Paesi contraenti.
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Samples: Accordo Amministrativo