Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
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Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
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Samples: Convenzione Tra, Convenzione Tra
Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
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Samples: Convenzione Tra
Rimborsi. 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo.
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