Rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento. In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderente, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento o di estinzione parziale anticipata dello stesso; - con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente (per il tramite del Contraente) verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento fino alla data di scadenza dell’assicurazione. L’importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 13.1.
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Rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento. In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratricia Credemvita, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento o di estinzione parziale anticipata dello stesso; - con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente all’Aderente/Assicurato (per il tramite del Contraente) verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento fino alla data di scadenza dell’assicurazione. L’importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 13.1art 10.1.
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Rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento. In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l’Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento o di estinzione parziale anticipata dello stesso; - con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente all’Aderente/Assicurato (per il tramite del Contraente) verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Finanziamento fino alla data di scadenza dell’assicurazione. L’importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 13.1art 11.1.
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