Rintracciabilità. 1. Il comma 1 dell'articolo 18 del Regolamento, stabilisce l'obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un alimento mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. Nel comma successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli operatori devono attuare, allo scopo di facilitare il ritiro o il richiamo dal mercato di prodotti che possono costituire un rischio per il consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorità competenti. Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare. Appare necessario sottolineare che nei comma 2 e 3 viene usata una diversa terminologia: "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito ..." e "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito..." Questa differenza, permette di chiarire che l'operatore del settore alimentare o mangimistico, quando riceve un prodotto, deve essere in grado di indicare il soggetto, (anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima: es. il raccoglitore di funghi, il pescatore, ecc.) o l'impresa da cui ha ricevuto il prodotto; detto operatore, invece, quando fornisce i propri prodotti, deve essere in grado di indicare esclusivamente le imprese a cui ha ceduto il prodotto, l'animale o il mangime. Pertanto, essendo obbligatorio per l'operatore che cede o somministra l'alimento al consumatore finale mantenere la rintracciabilità dell'alimento a monte, ma non a valle, per l'ultimo anello della filiera a valle sono applicabili i commi 1, 2 dell'art. 18, ma non il comma 3.
2. Pur prevedendo espressamente il Regolamento comunitario una rintracciabilità del prodotto a monte ed a valle, ai fini di una migliore gestione della rintracciabilità, è opportuno che le imprese che elaborano le proprie produzioni aggregando, confezionando ecc, materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza e il destino di ciascuna di esse, o dei lotti. Nel caso in cui venga riscontrato, infatti, un rischio per il consumatore o per gli animali, e l'operatore del settore alimentare o dei mangimi non sia in grado di rintracciare ...
Rintracciabilità. DA VERIFICARE . . . Documento visionato/osservazioni
1. E' presente: Una procedura per l'individuazione dei fornitori per tutti i prodotti, materie prime, ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici, animali destinati alla produzione alimentare; nelle aziende agricole individuazione dei fornitori dei mangimi. in entrata Si □ No □ N.A. □ .
Rintracciabilità. L’impresa deve garantire la rintracciabilità dei pasti preparati, per quanto di competenza, come previsto dalla legislazione vigente. A tale scopo l’Impresa dovrà gestire una specifica procedura per la gestione della rintracciabilità per i pasti oggetto del presente appalto, secondo quanto stabilito dal Reg. CE n. 178/2002 e dalle linee guida nazionali, disponibile presso il centro cottura.
Rintracciabilità. 1. L’operatore primario deve partecipare alla rintracciabilità di alimenti e mangimi ecc. […] destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. L’operatore primario (al pari di ogni altro componente della filiera) deve essere in grado di individuare chi gli abbia fornito un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
3. L’operatore deve disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali ha fornito i propri prodotti.
4. Gli alimenti o mangimi che sono immessi sul mercato o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia.
Rintracciabilità. I parametri di rintracciabilità sono compilabili durante tutto il ciclo di vita dell’Opera e permettono di assegnare a ciascun componente informazioni circa l’identità, la provenienza e l’installazione. Questo Set di informazioni usati in maniera congiunta con i parametri Documentazione saranno la base per l’Asset Information Model (AIM) delle Opere di ASL3GE. Per l’elenco completo degli attributi informativi richiesti per la rintracciabilità si rimanda alla Tabella H dell’Allegato B.
Rintracciabilità. Le carni dovranno provenire da un fornitore che sia in grado di produrre le adeguate garanzie di rintracciabilità, ai sensi del Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 931/2011.
Rintracciabilità. Le carni devono provenire da Ditta che sia in grado di fornire le adeguate garanzie di rintracciabilità,ai sensi del Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 931/2011.
Rintracciabilità. Il Concessionario deve predisporre procedure ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002 e s.m.i. relativo alla rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e del Regolamento CE n. 1935/2004 e s.m.i. relativo alla rintracciabilità dei materiali destinati al contatto con gli alimenti. Il Concessionario deve disporre di un sistema efficiente di gestione dei flussi materiali e delle fasi di produzione, che consenta di risalire alla storia, all’utilizzazione per la produzione dei pasti, alla collocazione e alla distribuzione dei prodotti forniti, mediante identificazione delle derrate e dei materiali destinati al contatto con gli alimenti e registrazioni documentate, verificabili al momento del controllo.
Rintracciabilità. Il Servizio trasfusionale deve garantire che il sistema di rintracciabilità in vigore consenta di stabilire dove e in che fase di lavorazione si trovano il sangue, gli emocomponenti e le cellule sta- minali emopoietiche.
Rintracciabilità. Ad ogni tessuto deve essere assegnata una sigla ed un numero identificativo unico per quel tessuto che servirà per identificare il materiale durante tutti i passaggi, dal prelievo fino alla distribuzione ed utilizzo. Sigla e numero unico devono mettere in relazione il tessuto con il donatore.