Rintracciabilità. DA VERIFCARE Documento visionato/ osservazioni E’ presente: Una procedura per l’individuazione dei fornitori per tutti i prodotti, materie prime, ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici, animali destinati alla produzione alimentare ecc. in entrata Si. No . N.A. . E’ presente: - Una procedura per l’individuazione dei destinatari di tutti i prodotti in uscita Si. No . N.A. Per le attività di produzione /trasformazione di alimenti, esiste: Un elenco di tutte le materie prime, ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici impiegati nel processo produttivo e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime Si. No . N.A. . E’ presente: un sistema di etichettatura o identificazione degli alimenti/mangimi Si. No . N.A. . Il sistema di etichettatura/identificazione in adozione è considerato sufficientemente efficace ai fini della rintracciabilità ed in vista dell’eventuale attivazione di procedure di ritiro/richiamo? Si. No . N.A. . La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione delle informazioni minime relative all’alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime In entrata Si. No . N.A. . La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione di documenti che colleghino le informazioni relative a quanto in entrata con il fornitore Xx. No . N.A. . La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione delle informazioni minime relative all’alimento/ mangime. In uscita Si. No . N.A. . . La procedura in adozione contempla la presenza di un sistema di registrazione o archiviazione di documenti che colleghino le informazioni relative a quanto in uscita con il/i cliente/i Si. No . N.A. . Sono presenti sufficienti informazioni (ragione sociale, sede legale, sede stabilimento, recapito ecc.) relative ai fornitori/clienti al fine di poterli contattare in maniera efficace ed immediata in caso di non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare di quanto ricevuto o ceduto Si. No . N.A. . Le informazioni relative all’alimento/mangime conferito contemplano il “quantitativo” e sono considerabili sufficienti in relazione all’attivazione di un efficace azione di ritiro/richiamo? Si. No . N.A. . Sono state adottati sistemi di registrazione o archiviazione di documenti atti a mantenere definita la prove...
Rintracciabilità. Il Concessionario deve predisporre procedure ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002 e s.m.i. relativo alla rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e del Regolamento CE n. 1935/2004 e s.m.i. relativo alla rintracciabilità dei materiali destinati al contatto con gli alimenti. Il Concessionario deve disporre di un sistema efficiente di gestione dei flussi materiali e delle fasi di produzione, che consenta di risalire alla storia, all’utilizzazione per la produzione dei pasti, alla collocazione e alla distribuzione dei prodotti forniti, mediante identificazione delle derrate e dei materiali destinati al contatto con gli alimenti e registrazioni documentate, verificabili al momento del controllo.
Rintracciabilità. Tutte le materie prime utilizzate devono essere rintracciabili onde poter procedere a ritiri mirati precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo. L’azienda è in grado di individuare l'azienda che le ha fornito l'alimento, o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento. L’azienda dispone di un elenco di fornitori qualificati e tutte le materie prime in entrata sono accompagnate da una bolla (DDT), contenente relativo n° di lotto, che viene conservata in azienda.
Rintracciabilità. Ad ogni tessuto deve essere assegnata una sigla ed un numero identificativo unico per quel tessuto che servirà per identificare il materiale durante tutti i passaggi, dal prelievo fino alla distribuzione ed utilizzo. Sigla e numero unico devono mettere in relazione il tessuto con il donatore.
Rintracciabilità. Le carni dovranno provenire da un fornitore che sia in grado di produrre le adeguate garanzie di rintracciabilità, ai sensi del Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 931/2011.
Rintracciabilità. Le carni devono provenire da Ditta che sia in grado di fornire le adeguate garanzie di rintracciabilità,ai sensi del Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 931/2011.
Rintracciabilità. Il servizio dovrà garantire, in ogni momento e con breve preavviso, l'individuazione del/dei filtro/i di cui, per qualsiasi ragione, la Direzione Medica di Presidio intenda disporre sia la verifica d'integrità complessiva che di quella della membrana. L'Impresa aggiudicataria dovrà quindi provvedere alla messa a punto di un sistema informatizzato che, attraverso l'etichettatura dei filtri e delle postazioni a cui sono/erano associati, consenta la rintracciabilità dei filtri in uso o di quelli conservati in attesa di smaltimento con la possibilità, anche per questi ultimi di identificare univocamente il punto di erogazione in cui erano stati installati. Il termine entro il quale deve/devono essere messi a disposizione i filtri è di 7 gg. lavorativi dalla ricezione della richiesta, inviata a mezzo fax e documentata dal relativo rapporto di avvenuta trasmissione. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire del personale tecnico da reperire telefonicamente 24 h/24 h (ventiquattro ore su ventiquattro) per la risoluzione di problemi specifici e di urgenza. La Ditta aggiudicataria inoltre dovrà effettuare:
Rintracciabilità. L’impresa deve garantire la rintracciabilità dei pasti preparati, per quanto di competenza, come previsto dalla legislazione vigente. A tale scopo l’Impresa dovrà gestire una specifica procedura per la gestione della rintracciabilità per i pasti oggetto del presente appalto, secondo quanto stabilito dal Reg. CE n. 178/2002 e dalle linee guida nazionali, disponibile presso il centro cottura.
Rintracciabilità. 1. L’operatore primario deve partecipare alla rintracciabilità di alimenti e mangimi ecc. […] destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
Rintracciabilità. I parametri di rintracciabilità sono compilabili durante tutto il ciclo di vita dell’Opera e permettono di assegnare a ciascun componente informazioni circa l’identità, la provenienza e l’installazione. Questo Set di informazioni usati in maniera congiunta con i parametri Documentazione saranno la base per l’Asset Information Model (AIM) delle Opere di ASL3GE. Per l’elenco completo degli attributi informativi richiesti per la rintracciabilità si rimanda alla Tabella H dell’Allegato B.