GARANZIE RICHIESTE Clausole campione
GARANZIE RICHIESTE. 1) Garanzia provvisoria ni: L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria, ritenuta essenziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della serietà dell’offerta, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita mediante una delle due seguenti opzio
a. Fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con autentica notarile digitale atte- stante che il sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto garant RFI S.p.A. consente la presentazione da parte degli Operatori Economici di cauzioni provvi- sorie rilasciate da soggetti iscritti nel nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB. La cauzione deve essere redatta in conformità all’allegato “schema di cauzione provvisoria” e prevedere espressamente, a pena d’esclusione: • rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.); • rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile; • il pagamento entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di RFI S.p.A. ogni ec- cezione rimossa; • validità corrispondente ad un periodo minimo di 270 giorni decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; • impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza originariamente fissata, non sia ancora intervenuta l’ag- giudicazione. Nel caso dell’aggiudicatario, la garanzia dovrà essere rinnovata fintan- toché quest’ultimo non abbia stipulato il relativo contratto.
b. Versamento, secondo la normativa vigente, presso una sezione di tesoreria provin- ciale dello Stato, a titolo di pegno a favore di RFI S.p.A. l’Operatore Economico dovrà pre- sentare comprova dell’avvenuto versamento all’Istituto. Tale cauzione è, in ogni caso, as- soggettata a norme giuridiche di contabilità di Stato. Qualora l’offerta sia presentata da un concorrente plurisoggettivo, la cauzione dovrà es- sere presentata con riferimento al soggetto medesimo, facendone espressa menzione e specificando singolarmente la denominazione di tutti i suoi componenti. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiu- dicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto me- desimo. Qualora l’Impresa non risulti aggiudicatario della gara, la garanzia viene svincolata da Rete Ferroviaria Italiana entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il...
GARANZIE RICHIESTE. I mutui potranno essere assistiti da garanzia diversa dall’ipoteca o anche da ipoteca su immobile diverso da quello oggetto del programma di investimento.
GARANZIE RICHIESTE. I mutui potranno essere assistiti da garanzia diversa dall’ipoteca o anche da ipoteca su immobile diverso da quello oggetto del programma di investimento, fermo restando la possibilità di utilizzare il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva ex lege 289/2002, art. 90, comma 12 e s.m.i. che può garantire i mutui fino all’80% dell’importo mutuato.
GARANZIE RICHIESTE. Non è prevista garanzia ipotecaria. I mutui potranno essere assistiti anche da garanzie fideiussorie di tipo personale.
GARANZIE RICHIESTE. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da privilegio speciale, da acquisire sui beni mobili agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all'importo del finanziamento concesso. Per i programmi di investimento che prevedono la ristrutturazione di un immobile, qualora il privilegio non sia acquisibile nell'ambito del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da terzi soggetti ovvero dal beneficiario dell'agevolazione fino a concorrenza dell'importo del finanziamento agevolato non coperto da privilegio. Laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell'intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca.
GARANZIE RICHIESTE. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.lgs 50/2016. Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
GARANZIE RICHIESTE. Ai fini della stipula del contratto di locazione: • il conduttore dovrà creare un deposito cauzionale pari a n. 3 mensilità (come risultante dalle offerte di gara), mediante versamento nelle casse del Comune di Tuili; • il conduttore dovrà stipulare una polizza assicurativa non inferiore a € 1.000.000,00 a garanzia dei danni all’unità immobiliare; • il conduttore dovrà essersi costituito in ditta entro 60 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva.
GARANZIE RICHIESTE. Il Concessionario è obbligato a stipulare idonee polizze assicurative come richiesto nell’atto di concessione .
GARANZIE RICHIESTE non è richiesta alcuna garanzia a carico dei concorrenti.
GARANZIE RICHIESTE. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria denominata “Garanzia Provvisoria” di € 13.538,52 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del "Codice". Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123. All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve costituire la “Garanzia Definitiva”, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del “Codice”.