Ripetizione dell'esame. Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato del CICPND per ripresentarsi; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anni. 10.9.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta perla certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per una sola volta, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto. 10.9.2 Un candidato che non superi una delle riprove deve rifare l'esame per intero. 10.9.3 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve darne comunicazione alla Segreteria CICPND entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.
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Ripetizione dell'esame. Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato del CICPND non meno di trenta giorni per ripresentarsipotersi ripresentare; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anniun anno.
10.9.1 11.10.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta perla certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per una sola volta, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto.
10.9.2 11.10.2 Un candidato che non superi una delle riprove riprove, deve iscriversi e rifare l'esame per interointero in conformità alla procedura stabilita per i nuovi candidati.
10.9.3 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve darne comunicazione alla Segreteria CICPND entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.
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Ripetizione dell'esame. Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato del CICPND non meno di trenta giorni per ripresentarsipotersi ripresentare; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anniun anno.
10.9.1 11.10.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta perla per la certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per una sola voltadue volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto.
10.9.2 11.10.2 Un candidato che non superi una delle riprove anche la seconda riprova d’esame, deve rifare sostenere l'esame per interointero in conformità alla procedura stabilita per i nuovi candidati.
10.9.3 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della 11.10.3 La ripetizione parziale dell'esame di una parte dell’esame deve darne comunicazione alla Segreteria CICPND entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esameavvenire nello stesso Centro d’Esame.
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Ripetizione dell'esame. Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato del di CICPND per ripresentarsi; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anni12 mesi.
10.9.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta perla per la certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per una sola voltadue volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di dodici 24 mesi dal primo esame sostenuto.
10.9.2 Un candidato che non superi una delle riprove per la seconda volta l’esame di riparazione, deve rifare sostenere l'esame per intero.
10.9.3 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve darne comunicazione alla Segreteria CICPND entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.
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