Esame pratico Clausole campione

Esame pratico. 11.5.1 L'esame pratico deve verificare in generale l'idoneità di un candidato di livello 1 a: a) effettuare le regolazioni necessarie; b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata; c) eseguire le prove sui campioni richiesti; d) registrare e classificare i risultati in accordo a istruzioni scritte. 11.5.2 Per i candidati di livello 2 l'esame pratico deve verificare la capacità di: a) regolare e tarare l'apparecchiatura; b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata; c) eseguire le prove sui campioni richiesti; d) interpretare e valutare i risultati in funzione di una norma, di un codice, o di una specifica; e) redigere le istruzioni per i livelli 1. 11.5.3 La prova pratica deve essere svolta, presso uno o più impianti/pezzi campione scelti dalla commissione d’esame del Centro d’Esami. 11.5.3.1 Ciascun campione deve essere univocamente identificato ed avere una scheda che includa la tecnica usata per rilevare le discontinuità contenute. Tutti i campioni devono essere preventivamente approvati da CICPND. La scheda tecnica deve essere compilata sulla base di due prove indipendenti effettuate e convalidate dal Responsabile Tecnico del Centro d’Esame. La scheda tecnica deve contenere: 1) L'identificazione del campione 2) Il tipo di semilavorato 3) Una breve descrizione
Esame pratico. Esame mirato a dimostrare la capacità del candidato nell’applicare i metodi e le tecniche di Controllo Non Distruttivo impiegati dal Datore di lavoro e oggetto dell’esame, rilevando, interpretando e valutando, quando richiesto, le indicazioni ottenute. Le domande poste e le risposte ottenute durante l’esame pratico non devono necessariamente essere scritte, ma occorre utilizzare opportune Check List per documentare osservazioni e risultati.
Esame pratico. La valutazione del Work Project di Manutenzione deve essere effettuata separatamente da due esaminatori che indicheranno la votazione in centesimi tenendo conto della completezza, della adeguatezza della tecnica di esame, della qualità del contenuto, della chiarezza e della forma. Per superare l'Xxxxx Xxxxxxx il candidato deve conseguire almeno una valutazione di 70/100.
Esame pratico. 11.5.1 L'esame pratico deve verificare in generale l'idoneità di un candidato di livello 1 a: a) effettuare le regolazioni necessarie; b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata; c) eseguire le prove sui campioni richiesti; d) registrare e classificare i risultati in accordo a istruzioni scritte. 11.5.2 Per i candidati di livello 2 l'esame pratico deve verificare la capacità a: a) regolare e tarare l'apparecchiatura; b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata; c) eseguire le prove sui campioni richiesti; d) interpretare e valutare i risultati in funzione di una norma, di un codice, o di una specifica; e) redigere le istruzioni per i livelli 1. 11.5.3 La prova pratica deve essere svolta sui campioni indicati nel prospetto VII. I campioni devono contenere un numero sufficiente di indicazioni significative e devono essere scelti dalla Commissione d'Esame da un gruppo di campioni rappresentativi approvati da CICPND. Il candidato di livello 1 deve solo seguire l'istruzione scritta data dall'esaminatore senza emettere un giudizio di accettabilità. Il numero di campioni da esaminare per la prova pratica, viene definito dalla scelta del settore industriale ed è riportato nel prospetto VII. I campioni saranno scelti dalla commissione di esame e dovranno essere rappresentativi del settore di prodotto scelto dal candidato. Per la qualifica plurisettoriale (che comprende almeno due settori di prodotto), i campioni di esame devono essere differenti tra loro e rappresentativi dei vari settori di riferimento e contenere almeno una saldatura METODI SETTORE INDUSTRIALE FABBRICAZIONE SETTORE INDUSTRIALE PROVE IN SERVIZIO E PRE SERVIZIO RT Livello 1: 2 Livello 1: 2 Livello 2: 2 +12 radiografie Livello 2: 2 +24 radiografie AT Livello 1: 1 Livello 1: 1 Livello 2: 1+ 2 serie dati Livello 2: 1+ 2 serie dati TT 1 + 2 data sheet 1 + 2 data sheet ST Livello 1: 1 Livello 1: 1 Livello 2: 2 Livello 2: 2 11.5.3.1 Ciascun campione deve essere univocamente identificato ed avere una scheda che includa la tecnica usata per rilevare le discontinuità contenute. 11.5.3.2 Tutti i campioni devono avere una scheda tecnica compilata sulla base di due prove indipendenti effettuate da livelli 2 o livelli 3 e convalidate dal Responsabile Tecnico del Centro d’Esame o da un livello 3 da lui delegato. La scheda tecnica deve, come minimo, contenere: 1) L'identificazione del campione 2) Il tipo di semilavorato 3) Una breve descrizione (può essere allegata...
Esame pratico. Il candidato deve superare un esame pratico come indicato ai punti 11.5 e 11.6. I campioni devono essere rappresentativi del settore o dei settori richiesti per l'estensione.
Esame pratico. L’esame pratico consiste in diverse prove in accordo con quanto prescritto dalla normativa vigente, descritta al punto 6, e dalla Circolare informativa Accredia DC 12-2020 del 05.06.2020: • Per il Reg. UE 2015/2067:

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  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

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  • Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

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  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.