Ripetizione dell'esame Clausole campione

Ripetizione dell'esame. Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato del CICPND per ripresentarsi; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anni.
Ripetizione dell'esame. Un candidato che non supera l'esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.
Ripetizione dell'esame. I candidati che non superano il 60% della prova teorica non possono accedere alla prova pratica. I candidati che superano la prova teorica ma non quella pratica potranno ripetere la sola prova pratica e completare l’intero esame entro 8 mesi come indicato nel DPR 146/2018, effettuando il pagamento della sola tariffa corrispondente alla prova non superata. Superato tale termine, i candidati dovranno ripetere l’intera procedura di certificazione, come indicato nel DPR 146/2018
Ripetizione dell'esame. Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato di CICPND per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anni. Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta per la certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, pratico o orale per una sola volta, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di formazione accettabile per CICPND e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto. Un candidato che non superi una delle riprove, deve iscriversi e rifare l'esame per intero in conformità alla procedura stabilita per i nuovi candidati.