CICPNDCENTRO ITALIANO DI COORDINAMENTOPER LE PROVE NON DISTRUTTIVE Via C. Pisacane, 46 20025 Legnano MI PEC: info@pec.cicpnd.it C.F. e P.I. 09510020150 PRS N° 012C MS N° 064AMembro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA,...
CICPND CENTRO ITALIANO DI COORDINAMENTO PER LE PROVE NON DISTRUTTIVE | Xxx X. Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx XX PEC: xxxx@xxx.xxxxxx.xx C.F. e P.I. 09510020150 | PRS N° 012C MS N° 064A Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement |
CICPND | REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ESPERTO NEI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SULLE FUNI METALLICHE IMPIEGATE PER IL SOLLEVAMENTO, IL TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE E PER TENSOSTRUTTURE | Doc. 298 Rev. 14 Febbraio 2024 Pag. 1 di 29 |
Emessa da: | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
REGOLAMENTO
sulla Qualificazione e Certificazione del Personale esperto nei Controlli Non Distruttivi
sulle Funi Metalliche impiegate per il Sollevamento, il Trasporto di Persone e di Cose e per Tensostrutture
INDICE
5. METODI E SETTORI INDUSTRIALI
7. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME
8. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
9. ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
17. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE
18. SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
20. ELENCO PERSONE CERTIFICATE
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della stessa ai livelli 1, 2 e 3 per Personale addetto ai Controlli Non Distruttivi sulle Funi Metalliche impiegate per il sollevamento, il trasporto di persone e di cose e per tensostrutture, proponendo una struttura di schema comparabile alla ISO9712.
I metodi di controllo non distruttivo previsti sono i seguenti:
- Esame Visivo VI
- Magneto-Induttivo MRT
2 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI
Le norme o i documenti a cui si fa riferimento nel presente Regolamento sono:
UNI EN ISO 9712: 2022 - Qualificazione e Certificazione del Personale addetto
alle Prove Non Distruttive.
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 - Requisiti generali per gli organismi che operano nella
certificazione del personale
IAF GD 24 - Guidance on the application of ISO/IEC 17024
UNI EN 12927 - Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per Trasporto di Persone – Funi
ACCREDIA RG 01 - Regolamento per l’accreditamento degli organismi di
certificazione e ispezione – Parte Generale
ACCREDIA RG 09 - Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia
ACCREDIA RG 01-02 - Regolamento per l’accreditamento degli organismi di
Certificazione del Personale. Per i riferimenti non datati si applica l’ultima edizione valida.
2.2.1 qualificazione: dimostrazione dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza nonché dell'idoneità fisica che rendono il personale addetto alle PND idoneo a eseguire correttamente i compiti relativi alle PND.
2.2.2 certificazione: procedura utilizzata per dimostrare la qualificazione del personale PND in un determinato metodo, livello e settore e che porta al rilascio di un certificato. La certificazione non include l'autorizzazione ad operare.
2.2.3 organismo di certificazione: organismo che gestisce le procedure di certificazione del personale PND in conformità ai requisiti del presente Regolamento e che ottempera ai requisiti della UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
2.2.4 centro di esame: centro approvato dall'Organismo di certificazione, dove si svolgono gli esami di qualificazione.
2.2.5 esaminatore: persona certificata al livello 3 nel metodo per il quale è chiamata ad
esaminare e autorizzata, dall'Organismo di certificazione a condurre, sorvegliare e valutare gli esami di qualificazione in PND.
2.2.6 certificato: documento rilasciato in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dal presente Regolamento che indica, con un livello adeguato di garanzia, che la persona indicata è in grado di eseguire i compiti relativi alle PND definiti sul certificato.
2.2.7 candidato: persona che ambisce alla qualificazione e alla certificazione e che lavora sotto la supervisione di personale adeguatamente qualificato allo scopo di acquisire l'esperienza richiesta per la qualificazione.
2.2.8 datore di lavoro: organizzazione per la quale il candidato lavora su base regolare; un datore di lavoro può anche essere contemporaneamente un candidato.
2.2.9 autorizzazione ad operare: attestato scritto rilasciato dal datore di lavoro, basato sulla competenza dell'operatore come specificato dal certificato. Oltre alla certificazione, tra altri fattori, dovrebbero essere valutati, per l'assegnazione di particolari compiti anche la conoscenza specifica del lavoro, l'abilità e l'idoneità fisica.
2.2.10 procedura PND: descrizione scritta di tutti i parametri essenziali e delle precauzioni da osservare in occasione dell'applicazione di una tecnica PND a un controllo specifico realizzato in conformità a una norma, un codice o una specifica.
2.2.11 istruzione PND: descrizione scritta dei singoli passi da seguire in occasione di un controllo in base a una norma, un codice una specifica stabiliti o una procedura PND.
2.2.12 specifica: documento che stabilisce i requisiti.
2.2.13 domanda di esame a risposta multipla: formulazione di una domanda che da origine a quattro potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti tre sono scorrette o incomplete.
2.2.14 esame di qualificazione: Xxxxx gestito dall'Organismo di Certificazione che valuta le conoscenze generali, specifiche e pratiche, nonché l'abilità del candidato.
2.2.15 esame generale: esame riguardante i principi di un metodo PND.
2.2.16 esame specifico: esame riguardante le tecniche di controllo, la conoscenza del prodotto da controllare, delle norme, dei codici, delle specifiche e dei criteri di accettazione.
2.2.17 esame pratico (livelli 1 e 2): esame dell'abilità pratica in cui il candidato dimostra familiarità e capacità nell'utilizzo delle apparecchiature di prova.
2.2.18 esame pratico (livello 3): esame in cui il candidato di livello 3 dimostra la capacità di preparare una procedura nei Controlli Non Distruttivi applicabile alle Funi.
2.2.19 esame di base: esame di livello 3 che dimostra le conoscenze del candidato sulla tecnologia e sulla scienza dei materiali, sulle caratteristiche e sulle proprietà delle Funi, sul sistema di qualificazione e di certificazione e sui principi di base dei metodi PND come richiesto per il livello 2.
2.2.20 esame di metodo: esame di livello 3 in cui il candidato dimostra la conoscenza della teoria generale e specifica del metodo PND e la capacità di redigere procedure PND.
2.2.21 esperienza industriale nelle PND: esperienza nel metodo PND applicabile che conduce all'abilità e alla conoscenza richieste.
2.2.22 interruzione significativa: essenza o cambio di attività che impedisce all'individuo certificato di svolgere le mansioni corrispondenti al suo livello nel metodo per il quale ha ottenuto la certificazione, per
a) un periodo continuo maggiore di 365 giorni, oppure
b) due o più periodi per un tempo totale maggiore dei due quinti del periodo totale di validità del certificato.
2.2.23 campione d'esame: campione utilizzato negli esami pratici. I campioni dovrebbero essere rappresentativi dei prodotti normalmente esaminati nel settore applicabile e possono comportare più di un'area o di un volume da esaminare.
3 GENERALITA’
3.1 L'attività certificativa di CICPND è in linea ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9712 e UNI EN 12927.
3.2 CICPND dispone delle risorse necessarie per svolgere gli esami di livello 3 presso lo stesso organismo e gli esami di livello 1 e 2 presso i Centri d’Esame approvati e periodicamente controllati.
3.4 Il certificato CICPND identifica univocamente la persona, il metodo con cui la stessa è esperta ed il livello.
3.5 Il certificato viene accordato solo se il richiedente possiede i requisiti prescritti dal presente Regolamento.
3.6 Il datore di lavoro, che non deve essere direttamente coinvolto nella procedura di certificazione, ha il compito di presentare il candidato a CICPND documentando la validità delle informazioni riguardanti l’esperienza richiesta. Per il personale già certificato il Datore di Lavoro è responsabile del rilascio dell’autorizzazione ad operare, della verifica annuale dell’acutezza visiva e della continuità operativa nell’applicazione del metodo.
3.7 Se il candidato è un lavoratore autonomo, deve assumersi tutte le responsabilità definite per il datore di lavoro.
3.8 La concessione ed il mantenimento della certificazione CICPND sono subordinati al pagamento di quanto specificato nell’apposito tariffario.
3.9 È facoltà del candidato, qualora sussistano valide motivazioni, richiedere eventuali assistenze speciali per accedere alla partecipazione del processo di certificazione. Tale richiesta verrà valutata da CICPND, il quale deve verificare e soddisfare che tali esigenze non compromettano l’integrità della valutazione.
4 LIVELLI DI COMPETENZA
Una persona può essere certificata in uno dei tre seguenti livelli di competenza.
4.1 Livello 1
Una persona certificata di livello 1 è qualificata ad effettuare operazioni nel metodo certificato in base a istruzioni scritte e sotto il controllo di personale di livello 2 o di livello 3. Deve essere in grado di:
a) installare lo strumento;
b) eseguire le prove;
c) registrare e classificare i risultati in relazione a criteri scritti;
d) eseguire immediatamente un’ispezione visiva delle zone dubbie ed eseguire misurazioni quali ad esempio il diametro della fune, il passo ecc
e) riconoscere il tipo e la funzione della fune e comprenderne il loro modo di deterioramento;
f) comprendere i metodi di impalmatura, accorciamento e riparazione;
Tale operatore non deve essere responsabile della scelta del metodo o della tecnica di prova utilizzata, né della valutazione e caratterizzazione dei risultati delle prove.
4.2 Livello 2
Una persona certificata di livello 2 è qualificata per eseguire e condurre prove nel metodo certificato secondo procedure stabilite. Deve essere in grado di:
a) effettuare e controllare tutte le mansioni del livello 1;
b) comprendere il tipo e la funzione dell’impianto, delle funi e del loro modo di deterioramento;
c) scegliere la tecnica da utilizzare per il metodo di prova;
d) definire i limiti di applicazione del metodo di prova per il quale l’operatore di livello 1 è qualificato;
e) comprendere le norme, i codici e le specifiche MRT applicabili e tradurle in istruzioni pratiche di prova adattate alle condizioni reali di lavoro;
f) installare e tarare lo strumento;
g) eseguire e supervisionare le prove;
h) interpretare e valutare i risultati incluse le raccomandazioni di ulteriori intervalli di ispezione;
h) preparare le istruzioni scritte per le prove;
i) istruire o guidare il personale con qualifica inferiore al livello 2;
l) organizzare e riferire i risultati delle prove non distruttive;
m) raccomandare l’esecuzione di prove non distruttive aggiuntive
n) valutare e interpretare i risultati in termini di normative, codici e specifiche esistenti;
o) essere consapevole dei materiali utilizzati, della fabbricazione e della tecnologia del prodotto per selezionare i metodi NDT (prove non distruttive), stabilire le tecniche NDT (prove non distruttive), e assistere nello stabilire i criteri di accettabilità nel caso in cui nessun altro sia disponibile.
p) avere famigliarità con altri metodi NDT (prove non distruttive)
4.3 Livello 3
Una persona certificata di livello 3, in un determinato metodo di Prova Non Distruttiva, è
qualificata per dirigere qualsiasi attività PND per la quale è certificato. Deve essere in grado di:
a) assumere l'intera responsabilità di un laboratorio di prova e del relativo personale;
b) stabilire e convalidare le tecniche e le procedure di prova;
c) interpretare le norme, i codici, le specifiche e le procedure;
d) stabilire i particolari metodi di prova, le tecniche e le procedure che è opportuno utilizzare;
e) svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di un livello 1 e 2.
Deve avere:
a) la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici ed alle specifiche esistenti;
b) una sufficiente conoscenza pratica dei materiali, della fabbricazione e della tecnologia delle funi al fine di poter scegliere le tecniche e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano;
c) una conoscenza plurisettoriale;
d) una conoscenza generale di tutti i metodi;
e) la capacità di guidare il personale di livello inferiore al terzo.
Il personale di livello 3, se autorizzato da CICPND, può gestire e sorvegliare gli esami di qualificazione.
5. METODI E SETTORI INDUSTRIALI
I metodi considerati da CICPND, ai fini della certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi delle funi, sono quelli indicati al punto 1 del presente Regolamento.
Il settore di competenza riguarda le funi metalliche impiegate per il sollevamento, il trasporto di persone e di cose e per tensostrutture.
6 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE
Con il rilascio del certificato e del corrispondente tesserino, CICPND attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorità ad operare. Questa viene conferita dal datore di lavoro con un attestato scritto, basato sulla competenza dell'operatore, come specificato dal certificato, assumendosi la responsabilità dei risultati del controllo. Se la persona certificata è un lavoratore autonomo o un datore di lavoro deve assumersi tutte le responsabilità sopra definite per il datore di lavoro.
7 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME
Per essere ammesso agli esami, il candidato deve possedere i requisiti minimi di addestramento, di esperienza e di idoneità fisica richiesti dalla norma UNI EN ISO 9712 definiti nel seguito.
7.1 Idoneità Fisica
Il candidato deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente, in conformità ai seguenti requisiti:
7.1.1 L’acutezza visiva da vicino, almeno da un occhio, con o senza mezzi correttivi, che
permetta come minimo la lettura del numero 1 della scala Jaeger, o Times Roman n° 4.5, o altra equivalente, a una distanza non inferiore a 30 cm.
L’Organismo di Certificazione può prendere in considerazione la sostituzione dei requisiti citati mediante conformità a un’alternativa appropriata.
Nel caso in cui il candidato decida di utilizzare un carattere diverso, sarà sua cura dimostrare l’equivalenza rispetto ai caratteri soprariportati.
Successivamente alla certificazione, le prove di acutezza visiva da vicino devono essere eseguite annualmente e verificate dal datore di lavoro e presentate per la richiesta di rinnovo e ricertificazione a CICPND.
7.1.2 Una visione dei colori sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori o le sfumature di grigio utilizzate nel metodo per il quale si richiede la certificazione.
7.1.2.1 Nel caso in cui il candidato non fosse in grado di soddisfare il test di Xxxxxxxx è responsabilità del datore di lavoro stabilire i contrasti di colore che devono essere individuati dal candidato.
A tal proposito si deve utilizzare un test idoneo a dimostrare che il candidato sia capace di individuare tale/i contrasto/i.
7.1.3 Il test dell’acutezza visiva e la visione dei colori, possono essere effettuati da personale addestrato nell’esecuzione del test, come un livello 3 PND, un medico, un optometrista, un oculista, incaricato dal datore di Lavoro.
7.2 Addestramento
7.2.1 Il candidato deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti nella misura e nell'estensione connesse al livello per il quale si certifica.
Le conoscenze devono essere:
a) generali di base relative a nozioni di matematica e fisica, al comportamento dei materiali, alle tecnologie di produzione ed alla difettologia;
b) generali e specifiche relative al metodo di prova, ai codici e alle norme che ne regolano l'applicazione.
7.2.2 Il personale deve effettuare un periodo di addestramento, che per essere riconosciuto valido da CICPND, deve:
- essere svolto sotto la guida e la responsabilità di una persona certificata di livello 3;
- avere la durata indicata nel prospetto I.
- contemplare gli argomenti indicati nel Doc. n° 369 "Conoscenze Minime Richieste di Qualificazione e Certificazione del Personale addetto alle PND Settore FUNI".
- essere redatto un diario del corso nel quale sono indicate le presenze, le ore di addestramento e gli argomenti svolti.
7.2.3 Le ore di addestramento devono essere sia teoriche che pratiche, queste ultime non inferiori al 35% della durata complessiva.
PROSPETTO I - REQUISITI MINIMI DI ADDESTRAMENTO | |||
METODO PND | LIVELLO 1 (ore) | LIVELLO 2 (ore) | LIVELLO 3 (ore) |
VI | 16 | 24 | 24 |
MRT | 20 | 24 | 24 |
7.2.4 Nel caso di accesso diretto al livello 2 è richiesto un numero minimo di ore di addestramento pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e 2.
L’addestramento può essere effettuato anche in modalità remota sincrona per la sola parte teorica.
Il candidato che accede al livello 3, deve essere in possesso della qualifica di livello 2.
7.3 Esperienza
7.3.1 L'esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio.
7.3.2 Il candidato deve fornire le prove documentate che l’esperienza è stata acquisita sotto la sorveglianza di una persona esperta.
7.3.3 Per il livello 1 e 2, l’esperienza può essere completata anche dopo il superamento dell’esame di qualificazione, ma deve completarsi entro 24mesi. La certificazione sarà rilasciata solo a seguito della presentazione a CICPND di una documentazione, avallata dal datore di lavoro, che evidenzi l’avvenuta maturazione dell’esperienza.
PROSPETTO II - ESPERIENZA MINIMA | ||
METODO PND | LIVELLO 1 (esami effettuati) | LIVELLO 2 (esami effettuati) |
VI | -- | 15 |
MRT | -- | 50 |
7.3.3 L’esperienza industriale deve essere opportunamente documentata con evidenze delle attività svolte e controfirmata dal datore di lavoro con dichiarazione emessa ai sensi del DPR445.
PROSPETTO III - TEMPI MINIMI DI ESPERIENZA RICHIESTI PER CIASCUN METODO AD UN CANDIDATO DI LIVELLO 3 | ||
CLASSE DI ISTRUZIONE | ESPERIENZA (ANNI da LIVELLO 2) | |
Laurea in Ingegneria o materia tecnico scientifica (3 anni) | Con certificazione di livello 2 | 2 |
Maturità tecnica, scientifica o equivalente | Con certificazione di livello 2 | 3 |
8 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
8.1 Certificazione di livello 3
Il richiedente deve inviare alla Segreteria di CICPND una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica. La richiesta deve pervenire a CICPND entro i termini previsti nell'avviso periodico emesso e deve contenere i seguenti dati e/o informazioni:
- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione (società presso la quale lavora);
- elenco dei metodi per i quali intende certificarsi;
- possesso del certificato di livello 2 o attestazione di superamento dell'esame pratico di livello 2;
- eventuali altre certificazioni o qualificazioni ottenute;
- classe di istruzione scolastica;
- metodi per i quali intende sostenere l'esame di conoscenza generale di livello 2;
- accettazione del regolamento.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
a) attestato di idoneità fisica come richiesto al punto 7.1 del Regolamento;
b) curriculum dettagliato sull'attività svolta nei Controlli Non Distruttivi sulle funi;
c) dichiarazione dettagliata sull'esperienza acquisita per ciascun metodo: data di inizio e termine delle varie esperienze, nominativo della società presso la quale si è conseguita l'esperienza. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro;
d) documentazione che evidenzi la sua preparazione teorica;
e) eventuale certificato di livello 2 o verbale che attesti il buon esito dell'esame pratico di livello 2;
f) titolo di studio in copia;
g) numero due fotografie formato tessera con l’indicazione sul retro del nominativo del candidato.
h) ricevuta di versamento;
8.2 Certificazioni di livello 1 e 2
Il richiedente deve inviare al Centro d'Xxxxx prescelto una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica. La richiesta deve contenere i seguenti dati:
- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione (società presso la quale lavora);
- elenco dei metodi e relativo livello per i quali intende certificarsi;
- eventuali altre certificazioni o qualificazioni ottenute;
- eventuale titolo di studio;
- accettazione del regolamento.
Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:
a) attestato di idoneità fisica come richiesto al punto 7.1 del Regolamento;
b) una copia del/i diario/i del/i corso/i di addestramento a cui ha partecipato firmato/i dal/i livello/i 3 responsabili;
c) dichiarazione sull'esperienza conseguita per ciascun metodo, completa della data d'inizio e di termine delle varie esperienze, nominativo della Società presso la quale si è compiuta l'esperienza, nominativo della persona che ha fatto da guida. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro;
d) numero due fotografie formato tessera con l’indicazione sul retro del nominativo del candidato.
9 ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
9.1.1 La documentazione presentata per l'ammissione all'esame di livello 3 è inviata, a cura della Segreteria, che opera i primi accertamenti sulla completezza, alla apposita Commissione d'Esame. Quest'ultima ha la facoltà, per una volta sola, di far presente al richiedente eventuali carenze onde ottenere i dati necessari per l'ammissione. Se ancora detta documentazione risultasse incompleta, la domanda viene respinta.
9.1.2 L'esito finale della valutazione viene comunicato al richiedente; se l'esito è favorevole, vengono inoltre comunicati la data ed il luogo dello svolgimento degli esami.
9.2 Richieste per i livelli 1 e 2.
9.2.1 La completezza della documentazione presentata per gli esami di livello 1 e 2 viene controllata dal Centro d'Xxxxx che farà presente al candidato le eventuali carenze.
9.2.2 La valutazione sul contenuto della documentazione sarà effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro prima dell'inizio degli esami ed entro i tempi indicati dal Centro d’Esami. Al completamento della documentazione, il Centro d’Xxxxx segnala al candidato l’accettazione della domanda e gli invia il calendario degli esami.
9.2.3 Tutta la documentazione presentata dal candidato, assieme alla valutazione del Responsabile Tecnico del Centro ed alla documentazione degli esami dovrà essere inviata a CICPND che rilascerà o meno le certificazioni.
10 ESAMI DI LIVELLO 3
Gli esami di livello 3 si svolgono presso la sede di CICPND.
CICPND emette, almeno una volta all'anno, un comunicato con la data presunta degli esami
e quella di scadenza per la presentazione della domanda e relativa documentazione. Analogamente emette un comunicato con la data della ripetizione parziale degli esami da effettuare, almeno dopo 1 mese dal termine della sessione ordinaria.
All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.
Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.
Il candidato che si presenta dopo la distribuzione del tema d'esame viene considerato ritirato.
Durante le prove il candidato non può consultare testi, appunti, ecc. eccetto le normative messe a disposizione di CICPND quando previsto.
10.1 Commissione d'Esame
La Commissione d'Esame deve essere ratificata dal CdA di CICPND. Essa è composta un numero di membri certificati al livello 3 tale da garantire almeno la disponibilità di 2 livelli 3 per ciascun metodo.
I Commissari nominati devono essere esperti nella qualificazione e certificazione del personale e possedere almeno 2 anni di esperienza come esaminatore.
10.2 Struttura dell'Esame
10.2.1 L'esame di livello 3 si divide in due parti:
a) Esame di base
b) Esame di metodo
10.2.2 Per accedere all'esame di metodo il candidato deve preventivamente superare l'esame di base che rimane valido a condizione che l’esame relativo al metodo venga superato entro cinque anni dal superamento dell’esame di base.
10.2.3 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione tra quelle approvate da
CICPND.
10.3 Esame di base
L'esame di base comprende il seguente numero di domande a risposte multiple:
10.3.1 25 domande a risposte multiple sulla tecnologia e scienza dei materiali e sui difetti e sulle caratteristiche e proprietà delle funi metalliche.
10.3.2 10 domande sul sistema di qualificazione e certificazione secondo il presente Regolamento.
10.3.3 L'esame di base ha una durata massima di 1,5 ore.
10.4 Esame di metodo
L'esame di metodo si suddivide in tre parti:
10.4.1 Parte C1 - Esame generale
Essa comprende un numero di 15 domande a risposte multiple per ciascun metodo
riguardanti la conoscenza di livello 3 del metodo.
10.4.2 Parte C2 - Esame specifico
Essa comprende un numero di 15 domande a risposta multipla riguardanti l'applicazione del metodo, le norme, i codici e le specifiche applicabili.
10.4.3 Parte C3 - Esame pratico
Essa comprende la stesura di una procedura che deve descrivere i parametri essenziali e le precauzioni da osservare nell'applicazione del metodo.
10.4.4 La durata massima prevista per l'insieme delle parti C1 e C2 è di 1,5 ore, per la parte C3 il tempo massimo concesso è di 3 ore.
10.5 Valutazione
Per ottenere la certificazione il candidato deve superare entrambi gli esami, di base e di metodo che sono valutati separatamente. La correzione e valutazione delle prove deve essere effettuata da almeno due esaminatori.
Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.
10.5.1 Esame di base
Per superare questa parte dell'esame il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 80/100.
La valutazione finale NE dell'esame di metodo va calcolata come segue:
NC1 + NC2 + NC3
NE =
3
dove:
NC1 è la valutazione della parte C1 dell'esame; NC2 è la valutazione della parte C2 dell'esame; NC3 è la valutazione della parte C3 dell'esame.
La valutazione delle procedure deve essere effettuata separatamente da due esaminatori che indicheranno la votazione in centesimi tenendo conto della completezza, della adeguatezza della tecnica di esame, della qualità del contenuto, della chiarezza e della forma.
NC3 sarà il risultato della media dei singoli giudizi e della valutazione delle procedure.
Per superare questa parte dell'esame il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 70/100 per ognuna delle parti ed una valutazione finale di almeno 80/100.
10.6 Verbale d'Esame
Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Presidente della Commissione d'Xxxxx che documenti lo svolgimento degli esami, le valutazioni e gli esiti. Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la commissione d’esame.
10.7 Tutta la documentazione di ciascun candidato ed il verbale d'esame vengono trasmessi dalla Segreteria di CICPND all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio delle certificazioni.
Il Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità (CSI) verifica la corretta applicazione delle modalità di certificazione.
10.8 Comunicazione degli esiti
A ciascun candidato viene comunicato dalla Commissione l'esito della prova scritta di base prima dell'inizio della prova scritta di metodo.
L'esito finale viene comunicato per iscritto, dalla Segreteria di CICPND, all'indirizzo indicato dal candidato.
Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato del CICPND per ripresentarsi; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anni.
10.9.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta perla certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per una sola volta, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto.
10.9.2 Un candidato che non superi una delle riprove deve rifare l'esame per intero.
10.9.3 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve darne comunicazione alla Segreteria CICPND entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.
11 ESAMI DI LIVELLO 1 E 2
Gli esami di livello 1 e 2 vengono condotti presso uno dei Centri d'Xxxxx approvati da
CICPND, a scelta del candidato.
Essi operano sotto il controllo di CICPND applicando procedure scritte approvate dall’Organismo di Certificazione.
Il Centro d’Xxxxx deve far riferimento alle prescrizioni del Doc. n° 343 – Regolamento per l’approvazione dei Centri d’Esame PND-FUNI per la certificazione CICPND ai livelli 1 e 2, condurre gli esami attraverso esaminatori autorizzati e impiegare quiz e campioni approvati CICPND.
Il Centro d’Xxxxx deve mantenere la registrazione degli esami svolti ed assicurare la riservatezza dei quiz e dei campioni per le prove pratiche.
Il Centro d'Esame riconosciuto deve comunicare a CICPND, prima dell’inizio dell’esame, la data dell'inizio della Sessione d'Esame, il programma e l'elenco provvisorio dei candidati con i metodi richiesti ed il relativo livello e la composizione della Commissione d’Esame.
All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.
Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.
Durante gli esami scritti "generale" e "specifico" il candidato non può consultare testi, appunti, ecc.
Gli Ispettori dell’Organismo di Accreditamento ACCREDIA hanno il diritto di assistere alle Sessioni d’Xxxxx.
11.1 Commissione d'Esame
Per ciascuna Sessione, la Commissione d'Esame può essere composta da uno o più esaminatori esperti nel campo delle Funi Metalliche e certificati CICPND al livello 3. Gli esaminatori devono essere scelti tra quelli approvati da CICPND. Essi devono possedere i seguenti requisiti:
- avere almeno 2 anni di esperienza nella conduzione d’esami
- i livelli 3 devono avere una anzianità di certificazione di almeno 3 anni. Non può essere un esaminatore colui che è stato istruttore di un candidato.
Un candidato dipendente del Centro d’Xxxxx deve essere esaminato da Commissari Indipendenti.
Può essere presente personale esperto, senza diritto di giudizio sulla Prova d’Xxxxx, di supporto alla Commissione.
11.2 Struttura dell'Esame
11.2.1 L'esame dei livelli 1 e 2 si divide, per ciascun metodo PND applicato nelle seguenti tre parti:
a) Esame generale
b) Esame specifico
c) Esame pratico
11.2.2 Gli esami scritti e pratici devono essere condotti e sorvegliati da almeno un esaminatore che può essere coadiuvato da uno o più assistenti posti sotto la sua responsabilità.
11.3 Esame generale
11.3.1 L'esame generale è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposte multiple elencato nel seguente prospetto IV.
11.3.2 Il tempo concesso ai candidati per il completamento della prova è di 2 min. a domanda.
PROSPETTO IV - | NUMERO RICHIESTO DI DOMANDE GENERALI | |
Xxxxxx | Xxxxxxx 1 | Livello 2 |
VI | 30 | 30 |
MRT | 30 | 30 |
11.3.4 Le domande presentate ai candidati sono scelte a caso dalla raccolta di domande generali a risposta multipla, approvate da CICPND, riguardanti i principi del metodo.
11.4 Esame specifico
11.4.1 L'esame specifico è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposta multipla elencato nel seguente prospetto V.
PROSPETTO V - NUMERO DI DOMANDE SPECIFICHE RICHIESTO PER LIVELLI 1 E 2 | |
Metodo | 1 Settore di applicazione |
VI | 20 |
MRT | 20 |
11.4.2 Il tempo concesso ai candidati per completare la prova è di 3 min. a domanda.
11.4.3 Le domande presentate ai candidati sono scelte a caso dalla raccolta di domande specifiche, approvate da CICPND, riguardanti le tecniche applicate a uno o più settori di applicazione, la conoscenza dei prodotti da controllare, le norme ed i codici.
11.5 Esame pratico
11.5.1 L'esame pratico deve verificare in generale l'idoneità di un candidato di livello 1 a:
a) effettuare le regolazioni necessarie;
b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata;
c) eseguire le prove sui campioni richiesti;
d) registrare e classificare i risultati in accordo a istruzioni scritte.
11.5.2 Per i candidati di livello 2 l'esame pratico deve verificare la capacità di:
a) regolare e tarare l'apparecchiatura;
b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata;
c) eseguire le prove sui campioni richiesti;
d) interpretare e valutare i risultati in funzione di una norma, di un codice, o di una specifica;
e) redigere le istruzioni per i livelli 1.
11.5.3 La prova pratica deve essere svolta, presso uno o più impianti/pezzi campione scelti dalla commissione d’esame del Centro d’Esami.
Detta pratica deve essere svolta sul numero di campioni indicati nel seguente prospetto:
PROSPETTO VI | ||
Metodo | Numero campioni Livello 1 | Numero campioni Livello 2 |
VI | 1 | 2 |
MRT | 1 | 2 |
11.5.3.1 Ciascun campione deve essere univocamente identificato ed avere una scheda che includa la tecnica usata per rilevare le discontinuità contenute.
Tutti i campioni devono essere preventivamente approvati da CICPND.
La scheda tecnica deve essere compilata sulla base di due prove indipendenti effettuate e convalidate dal Responsabile Tecnico del Centro d’Esame.
La scheda tecnica deve contenere:
1) L'identificazione del campione
2) Il tipo di semilavorato
3) Una breve descrizione
5) Le dimensioni
8) La localizzazione e la descrizione delle discontinuità
9) I difetti considerati critici
10) La tecnica considerata la più idonea per la rilevazione dei difetti
11) La normativa di riferimento per l'accettabilità dei difetti
11.5.4 La prova pratica può comprendere alcune domande tecniche atte a chiarire dettagli, parametri, situazioni concernenti i problemi emersi durante la prova.
11.5.5 I candidati di livello 2 devono redigere le istruzioni scritte per i livelli 1, per il controllo di una fune.
11.5.6 Il candidato può impiegare per l'esame pratico le proprie apparecchiature.
Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame deve, in questo caso, accertarsi che ciascuna apparecchiatura risulti affidabile e tarata in conformità alle procedure applicabili.
11.5.7 Per l'esame pratico la durata massima è stabilita di volta in volta dalla Commissione d’Esame.
11.5.8 Per la redazione delle istruzioni scritte per il livello 1, da parte dei candidati di livello 2, il tempo massimo concesso è di due ore.
11.6 Valutazione
11.6.1 La prova generale, specifica e pratica devono essere valutate separatamente.
Le prove scritte a risposta multipla (4 possibili risposte) di cui una sola corretta. Sono
valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.
11.6.2 La valutazione dell’esame pratico deve essere eseguita conformemente a quanto indicato nei prospetti seguenti:
PROSPETTO VIII/A- PROVA PRATICA | % massimo (Livello 1) | % massimo (Livello 2) |
Punto 1 — Conoscenza delle apparecchiature NDT e/o dei supporti NDT: | ||
a) conoscenza e controllo del sistema, comprese le regolazioni | 10 | 5 |
b) validità delle verifiche e delle regolazioni | 10 | 5 |
Totale | 20 | 10 |
Punto 2 — Applicazione del metodo NDT: | ||
a) preparazione del campione (es. condizione superficiale), compreso l'esame visivo; | 5 | 2 |
b) per il livello 2, selezione delle tecniche PND e determinazioni delle condizioni operative | N/D | 10 |
c) regolazione dell'apparecchio NDT ed esecuzione della prova; | 25 | 12 |
d) procedure dopo il test (es. smagnetizzazione, pulizia, conservazione). | 5 | 2 |
Totale | 35 | 26 |
Punto 3 — Individuazione delle discontinuità e rendicontazione: | ||
a) individuazione e rendicontazione delle indicazioni obbligatorie da rilevare; | 20 | 18 |
b) caratterizzazione delle indicazioni (se applicabile rispetto al metodo di prova: tipo, posizione, orientamento, dimensioni apparenti, ecc.); | 15 | 18 |
c) valutazione del livello 2 rispetto a criteri di codice, standard, specifiche o procedure; | N/D | 18 |
d) stesura del verbale di prova. | 10 | 10 |
Totale | 45 | 64 |
Totale articoli 1, 2 e 3 | 100 | 100 |
11.6.3 Per ogni campione sottoposto a prova, l’esaminatore valuterà ogni parte inserita nel prospetto VII/A formulando un risultato espresso in centesimi.
Argomento | % massimo (Livello 2) |
Redazione delle istruzioni operativa PND (per livelli 2) | |
a) Xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx) | 0 |
b) Personale | 5 |
c) Apparecchiatura da utilizzare, comprese le regolazioni | 5 |
d) Prodotto (descrizione o disegno, inclusa l’area interessata e lo scopo della prova) | 10 |
e) Condizioni di prova, inclusa la preparazione di prova | 10 |
f) Istruzioni dettagliate per l’applicazione della prova | 40 |
g) Registrazione e classificazione dei risultati di prova h) verbalizzazione dei risultati | 20 |
h) Stendere un rapporto dei risultati | 5 |
Totale | 100 |
11.6.5 Per ogni istruzione operativa, l’esaminatore valuterà ogni parte inserita nel prospetto VII/B formulando un risultato espresso in centesimi.
11.6.6 Il punteggio complessivo della prova pratica sarà calcolato sommando il punteggio percentuale di ogni parte dell’esame pratico (campioni di esame ed istruzione operativa) diviso il numero delle parti oggetto d’esame.
11.6.9 La valutazione complessiva dell’esame pratico è di 100%.
11.6.10 Per superare l'esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle parti.
11.7 Verbale d'esame
Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l'esito.
Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti della commissione d’esame.
11.8 Invio della documentazione a CICPND:
11.8.1 Al termine degli esami, il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame deve inviare a
CICPND, per ciascun candidato, la seguente documentazione:
a) tutta la documentazione presentata dal candidato assieme alla valutazione del Responsabile Tecnico del Centro d'Esame;
b) la valutazione delle prove;
c) il verbale d'esame
11.8.2 Tutta la documentazione di ciascun candidato ed il verbale d'esame vengono trasmessi dalla Segreteria CICPND all’Organo Deliberante (OD) che deliberano o meno il rilascio delle certificazioni.
Il Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità (CSI) verifica la corretta applicazione delle modalità di certificazione.
11.9 Comunicazione degli esiti
11.9.1 L’esito degli esami viene comunicato per iscritto al candidato dalla Segreteria di CICPND.
11.10 Ripetizione dell'esame
Un candidato che non supera l'esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.
11.10.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta perla certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per una sola volta, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto.
11.10.2 Un candidato che non superi una delle riprove, deve iscriversi e rifare l'esame per intero in conformità alla procedura stabilita per i nuovi candidati.
12 CERTIFICAZIONE
La Segreteria di CICPND trasmette verbale d’esame e relativa documentazione all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio della certificazione.
Il Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità (CSI) verifica la corretta applicazione delle modalità di certificazione.
12.1 Il certificato deve contenere:
- numero di identificazione;
- dati anagrafici della persona certificata;
- livelli e metodi PND certificati;
- data di delibera;
- data di scadenza della validità della certificazione;
- firma del Rappresentate dell’Organismo;
12.2 Il tesserino deve contenere:
- numero di identificazione;
- dati anagrafici della persona certificata;
- livelli;
- metodi;
- data di delibera;
- data di scadenza della validità della certificazione;
- fotografia della persona certificata;
- firma del Rappresentate dell’Organismo;
13 VALIDITA'
13.1 Il periodo iniziale di validità deve avere inizio quando tutti i requisiti della certificazione (addestramento, esperienza, idoneità fisica, superamento dell’esame) sono soddisfatti.
13.2 Il periodo massimo di validità della certificazione è di cinque anni a condizione che non sussistano una delle seguenti cause che comportino, da parte di CICPND, la revoca della certificazione:
- una interruzione significativa (vedi 2.2.22), nell'applicazione del metodo per il quale la persona è certificata; per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore di un mese.
- Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale.
- Una incapacità fisica a eseguire il proprio compito basato sull'esame dell'acutezza visiva, eseguito annualmente.
- Una utilizzazione scorretta del certificato.
13.3 Il datore di lavoro ha il compito della verifica dell’acutezza visiva e della continuità lavorativa senza interruzioni significative delle persone certificate.
14 PROLUNGAMENTO
14.1 Rinnovo
Alla scadenza del primo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere rinnovata, per un periodo di altri cinque anni a condizione che la persona certificata risponda ai seguenti requisiti:
- abbia superato l'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- abbia svolto attività continuativa nel campo in cui è certificata senza interruzione significativa come indicato in 2.2.22; non vanno presi in considerazione i periodi di ferie o le assenze per malattia o per corsi di formazione;
- la certificazione non abbia subito revoche.
14.1.1 La persona certificata, per ottenere il rinnovo, deve fare domanda a CICPND, compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica cinque mesi prima della scadenza.
La richiesta deve contenere i seguenti dati:
- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- elenco dei metodi e relativo livello per i quali intende ottenere il rinnovo;
- accettazione del Regolamento.
Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:
- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- evidenza sulla continuità lavorativa e sull’esecuzione di almeno 20 controlli nell’arco dei cinque anni di validità, documentati a titolo esemplificativo come autodichiarazione attestante l’elenco delle attività effettuati nel metodo per il quale il candidato è certificato.
- fotografia del candidato.
14.1.2 La documentazione presentata è trasmessa, a cura della Segreteria del CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza all’Organismo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio della nuova certificazione e relativa card.
14.1.3 Se il giudizio è positivo, CICPND trasmette al richiedente la nuova certificazione e la relativa card.
14.1.4 Se i requisiti per il rinnovo non sono soddisfatti, la persona certificata può essere ammessa ad un esame di ricertificazione.
Se la persona non supera anche questa prova allora dovrà seguire le regole previste per i nuovi candidati.
14.2 Ricertificazione
Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque anni mediante una "ricertificazione" che avviene secondo le modalità riportate nei punti seguenti.
14.2.1 Ricertificazione per i livelli 1 e 2
La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato da CICPND.
Il candidato di livello 2 ha il compito di preparare inoltre una istruzione scritta per il livello 1.
14.2.1.1 Il richiedente deve inviare, cinque mesi prima della scadenza, al Centro d'Esame prescelto, una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica. La richiesta deve contenere i seguenti dati:
- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- elenco dei metodi e relativo livello per i quali intende ottenere la ricertificazione;
- accettazione del Regolamento.
Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:
- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni;
- due fotografie formato tessera con l’indicazione sul retro del nominativo del candidato.
14.2.1.2 La completezza della documentazione viene controllata dal Centro d'Esame che farà presente al candidato le eventuali carenze.
Una valutazione sul contenuto della documentazione è effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame prima di iniziare la prova d'esame.
14.2.1.3 Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame nomina una Commissione d'Esame composta da un adeguato numero di livelli 3 tale da coprire tutti i metodi richiesti nella sessione d’esame.
Gli esaminatori devono avere i requisiti di cui al punto 11.1.
14.2.1.4 Xxxxx Xxxxxxx
Il candidato deve superare un esame pratico come indicato al punto 11.5.
14.2.1.5 Valutazione
Per superare l'esame, il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 per ciascun campione e una media di 80/100.
Al termine della prova deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento e la valutazione.
Il verbale deve essere controfirmato da tutti componenti la commissione d’esame.
14.2.1.7 Comunicazione degli esiti.
Vale quanto indicato al punto 11.9.
14.2.1.8 Se la persona non supera le valutazioni indicate al punto 14.2.1.5 può ripetere la prova dopo 7 giorni e prima di 6 mesi.
14.2.2 Ricertificazione per i livelli 3
La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e può scegliere tra un esame scritto e un sistema di credito a punteggio.
14.2.2.1 Il richiedente deve inviare presso la Segreteria di CICPND una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica, cinque mesi prima della scadenza.
La richiesta deve contenere i seguenti dati:
- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- elenco dei metodi per i quali intende essere ricertificato;
- scelta tra la prova scritta e un sistema di credito a punteggio;
- accettazione del Regolamento.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni;
- l'allegato 1 al modulo della richiesta stessa corredato della necessaria documentazione;
- due fotografie formato tessera con l’indicazione sul retro del nominativo del candidato.
14.2.2.2 Esame scritto
14.2.2.2.1 L’esame scritto comprende il seguente numero di domande:
- 5 domande sul sistema di certificazione
- 20 domande sul metodo delle quali 5 sono aperte.
Le domande aperte devono dimostrare le conoscenze della persona sulle tecniche PND, le norme, i codici e le specifiche.
14.2.2.2.2 Per superare l’esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 80/100.
14.2.2.2.3 Se la persona non supera la valutazione indicata al punto precedente, può ripetere la prova dopo 7 giorni e prima di 6 mesi.
14.2.2.2.4 CICPND, al ricevimento delle richieste di ricertificazione con esame scritto, organizza, presso la propria sede, una prova d’esame.
14.2.2.3 Sistema di credito a punteggio.
14.2.2.3.1 La Commissione d’esame redige un verbale che la Segreteria di CICPND invia all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno.
Il Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità (CSI) ratifica le stesse e verifica la corretta applicazione delle modalità di certificazione.
14.2.2.3.2 L’Organo Deliberante (OD) assegna i punteggi come stabilito nel prospetto V.
14.2.2.3.3 Per ottenere la ricertificazione il candidato deve ottenere un punteggio minimo di 70 negli ultimi 5 anni ma gli è concesso un punteggio massimo di 25 per ciascun anno.
14.2.2.3.4 Il risultato della valutazione è comunicato per iscritto al candidato attraverso la Segreteria.
14.2.2.3.5 La Segreteria di CICPND, sulla base delle risultanze di cui sopra, rilascia a ciascuna persona ricertificata un nuovo certificato e tesserino.
14.2.2.3.6 Il candidato che non possiede i requisiti per il credito a punteggio può richiedere la ricertificazione attraverso l’esame scritto.
PROSPETTO IX - SISTEMA DI CREDITO A PUNTEGGIO PER LA RICERTIFICAZIONE AL LIVELLO 3 | ||||
Numero | Attività | Punti concessi per attività | Numero di punti per anno | Numero dei punti sui cinque anni precedenti la ricertificazione |
Max | Max | Max | ||
1 | Partecipazione a conferenze sui controlli delle funi | 2 | 4 | 12 |
2.1 | Partecipazione a comitati nazionali ed internazionali di normazione | 2 | 4 | 12 |
2.2 | Coordinamento di comitati di normazione | 2 | 4 | 12 |
3.1 | Partecipazione alle riunioni di altri comitati PND riguardanti le funi | 2 | 4 | 12 |
3.2 | Coordinamento di riunioni di altri comitati PND riguardanti le funi | 2 | 4 | 12 |
4.1 | Partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro sui controlli delle funi | 2 | 10 | 24 |
4.2 | Coordinamento di Gruppi di Lavoro sui controlli delle funi | 2 | 10 | 24 |
5.1 | Relazioni / Memorie su Controlli PND sulle funi | 3 | 9 | 24 |
5.2 | Lavoro di ricerca pubblicato sul controllo delle funi | 3 | 6 | 24 |
5.3 | Attività di ricerca sul controllo delle funi | 3 | 6 | 24 |
6 | Corsi di addestramento PND sulle funi (ogni due ore) e/o esaminatore (per sessione d’esame) riguardante le funi | 2 | 20 | 40 |
7.1 | Responsabilità tecnica di un reparto industriale PND funi o di un relativo Centro d’Esame (per ciascun anno) | 10 | 10 | 50 |
7.2 | Trattamento di controversie relative ai clienti | 2 | 10 | 24 |
7.3 | Sviluppo di applicazioni PND per il controllo delle funi | 2 | 10 | 24 |
15 RICORSI
15.1 Generalità
In caso di non concessione della certificazione o in caso di sospensione e revoca della stessa, la persona può far ricorso esponendo le ragioni del proprio disaccordo entro un mese dalla notifica della decisione.
CICPND esamina il ricorso e ne comunica l’esito al ricorrente entro tre mesi dalla ricezione. Se il ricorso è respinto la persona può appellarsi al CSI di CICPND che prenderà in esame il ricorso.
La decisione del CSI è definitiva ed inappellabile.
Le decisioni sui ricorsi sono esaminate dalla CSI che ne verifica il rispetto dell’imparzialità: se ritiene che questa non sia rispettata decide azioni adeguate a correggere l’imparzialità.
Il trattamento dei ricorsi è descritto nel DOC 264 visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xx
16 RECLAMI
16.1 Generalità
I reclami ricevuti da CICPND riguardanti l’attività delle persone certificate e l’attività del CICPND stesso come organismo di certificazione sono registrati dalla Segreteria nel registro reclami.
I reclami sono valutati dal Direttore Generale.
Se il reclamo è giudicato inaccettabile il trattamento si conclude e la pratica viene chiusa ed archiviata. Chi ha inoltrato il reclamo è informato della decisione e dei motivi per cui è stato respinto il reclamo;
Se il reclamo è giudicato appropriato la persona interessata è informata del reclamo stesso e dell’apertura della procedura per il trattamento.
Le decisioni sono comunicate alla persona: questa deve definire le azioni che intende attuare ed i tempi di attuazione e comunicarle a CICPND.
La persona se non accetta le decisioni di CICPND può presentare ricorso. Le decisioni sono comunicate anche a chi ha presentato il reclamo
CICPND concorda con la persona certificata se e come rendere pubblici il contenuto e la risoluzione del reclamo.
Le decisioni sui reclami sono esaminate dalla CSI che ne verifica il rispetto dell’imparzialità: se ritiene che questa non sia rispettata decide azioni adeguate a correggere l’imparzialità.
17 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE
17.1 Il personale certificato deve impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle PND (vedere documento RCP scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx).
17.2 I possessori della certificazione devono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.
17.3 I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente a CICPND qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche
modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate da CICPND. CICPND deve essere informato in caso di:
- cambio di residenza;
- cambio del datore di lavoro;
- peggioramento della capacità visiva.
17.4 La persona certificata deve conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti.
17.5 I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, eventuali settori industriali, ecc.).
18 SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
18.1 Nel periodo di validità della certificazione, CICPND attua una sorveglianza sul personale certificato al fine di verificare la permanenza dei requisiti originali e l'uso corretto della certificazione stessa.
18.2 La sorveglianza viene effettuata mediante:
- esame e valutazione della documentazione che il personale certificato è tenuto a presentare in occasione della richiesta di prolungamento;
- verifica ispettiva casuale da parte di CICPND presso Aziende avente personale certificato utilizzando livelli 3 rappresentanti CICPND.
18.3 Qualora si verifichino violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, CICPND può revocare la certificazione applicando l'apposita procedura.
19 DOCUMENTAZIONE
19.1 Tutta la documentazione inerente l'attività di certificazione è conservata da CICPND in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento.
La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di 10 anni dal decadimento della certificazione.
19.2 Fa parte della documentazione conservata:
19.2.1 Un elenco aggiornato di tutte le persone certificate.
19.2.2 I verbali d'esame di livello 3 e quelli dei Centri d'Esame per i livelli 1 e 2, comprese le valutazioni delle prove.
19.2.3 un archivio personale per ogni persona certificata contenente:
- le domande di ammissione agli esami complete degli allegati;
- i documenti d'esame come i questionari e relative risposte, le procedure scritte e le valutazioni per i livelli 3;
- i documenti di rinnovo e di ricertificazione;
- i certificati di idoneità fisica;
- i documenti dimostranti la continuità lavorativa;
- copia dei certificati e tesserini rilasciati ai candidati;
- copia della comunicazione dell'esito inviato ai candidati;
- eventuali provvedimenti di revoca della certificazione.
19.2.4 I Centri d'Esame conservano, con riservatezza e per conto di CICPND, la seguente documentazione degli esami di livello 1 e 2:
- i questionari e le relative risposte;
- le istruzioni redatte dai candidati di livello 2;
- la descrizione dei provini, i rapporti sui risultati delle prove.
20 ELENCO PERSONE CERTIFICATE
20.1 CICPND mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, classificate per livello, metodo di prova e settore industriale, con riportati gli estremi delle certificazioni concesse o revocate.
Tale elenco viene condiviso con ACCREDIA per l’aggiornamento del database digitale presente sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nel quale è possibile visionare lo stato di validità delle certificazioni. Le informazioni relative alla propria certificazione, saranno tutelate dal diritto di privacy selezionato sul modulo di domanda.
21 PRIVACY E RISERVATEZZA
CICPND garantisce la riservatezza, a tutti i livelli della propria organizzazione, sulle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione, applicando le procedure interne all'uopo previste ed eseguendo un controllo all'accesso delle informazioni.
Al Candidato sarà richiesto la compilazione dell’apposito modulo relativo alla gestione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 Gdpr scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx
E’ fatto obbligo al candidato, la non condivisione e divulgazione di materiale d’esame, quale a titolo esemplificativo: parti di quiz, campioni per la prova pratica, modulistiche, in qualunque formato (fotografico/video/audio).
L’inosservanza di tale obbligo verrà punito in termini di legge e porterà all’annullamento della propria certificazione.
22 UTILIZZO DEL MARCHIO
L’utilizzo del marchio CICPND da parte del personale certificato è regolamentato nel documento CICPND n° 175 “Utilizzo del marchio CICPND”.