Esame generale Clausole campione

Esame generale. 11.3.1 L'esame generale è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposte multiple elencato nel seguente prospetto IV.
Esame generale. Esame finalizzato a determinare il grado di conoscenza del Candidato dei principi fondamentali e la teoria del metodo di Controlli Non Distruttivo oggetto dell’esame.
Esame generale. Un esame scritto che tratta i principi di base e la teoria di un metodo CND.
Esame generale. L’esame generale per i candidati alla qualificazione di Livello 1 limitato, Livello 1, 2 e 3 è un questionario scritto costituito da domande a risposta multipla ed effettuato a libro chiuso. Il numero minimo di domande dell’esame Generale è mostrato in Tabella 9. Il questionario deve coprire tutti gli argomenti prescritti dalla parte generale dei Sillabi ITANDTB relativi al Metodo e al Livello per i quali il Candidato deve essere qualificato e approvato. L’esame generale di metodo per la qualificazione al Livello 1 Limitato, Livello 1, Livello 2 e Livello 3 deve contenere 40 domande e deve essere strutturato come di seguito riportato: ▪ 40 domande relative a teoria e principi di metodo. Per Livello 3, in aggiunta all’esame generale di metodo è prescritto sostenere un esame “basico” per verificare la conoscenza dei metodi CND in coerenza con quanto indicato al 7.2.1. In caso in cui un candidato per qualsiasi livello di qualifica sia in possesso di un attestato ASNT o ISO9712 al medesimo livello, l’esame Generale EN4179 può essere omesso. 1 Limitato 0 10 8 - 1 0 40 30 L’Esame Specifico deve essere tale da coprire tutti i requisiti, gli standard e, quando applicabile, i Criteri di Accettazione applicabili presso il Datore di Lavoro. 2 0 40 30 3 80 40 35 L’esame Generale basico è sostenuto alla prima qualifica. (Advisory ITANDTB AV 005). L’esame può coprire un ventaglio di requisiti più ampio rispetto a quelli applicabili presso il Datore di Lavoro del Candidato.
Esame generale. Per l'Esame Generale il candidato deve conseguire almeno una valutazione di 70/100.
Esame generale. Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi e l’interfacciamento apparati telematici/predisposizioni, con verifica del loro funzionamento abbinato al veicolo.
Esame generale. Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo e degli equipaggiamenti aggiuntivi. La verifica in ordine all’interfacciamento degli apparati telematici/ predisposizioni, con conseguente accertamento del loro funzionamento abbinato al veicolo può essere effettuata, ad insindacabile giudizio del personale incaricato, solo su un campione – non inferiore comunque ad almeno il 10% dei mezzi approntati - o su tutta la fornitura. La verifica degli allestimenti verrà eseguita su tutti gli automezzi approntati per l’accertamento di conformità, mentre le prove su strada, così come descritte all’articolo precedente, dovranno essere effettuate su un campione di almeno il 10%. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti la verifica di conformità, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori. Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore. Resta inteso che la predetta verifica di conformità della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei veicoli da parte dell’Amministrazione, avendo quest’ultima il diritto di denunciare eventuali difformità, vizi e imperfezioni sia palesi che occulti, ancorché riconoscibili durante la verifica di conformità, nel più breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità. In caso di esito negativo della verifica conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la “non conformità”. In tale ipotesi, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione del/i veicolo/i, di disporre un’ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione, saranno a totale carico del Fornitore. In tale ipotesi, le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali potrà aver luogo tale ulteriore verifica saranno fissati ad insindacabile giudizio dall’Amministrazione, così come l’applicazione della penale per ritardata consegna della fornitura. Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idon...