Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario Clausole campione

Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario. Il Gruppo Banco Popolare è soggetto ad una articolata regolamentazione e, in particolare, alla vigilanza da parte della Banca d’Italia e della Consob. La normativa bancaria applicabile al Gruppo Banco Popolare disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e la solidità delle banche, limitandone l’esposizione al rischio. In particolare, l’Emittente e le società bancarie del Gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa bancaria applicabile. Qualunque variazione alle modalità di applicazione di dette normative, ovvero all’attuazione della normativa sui requisiti patrimoniali degli istituti finanziari – ivi inclusi i requisiti di adeguatezza patrimoniale – potrebbe influenzare le attività, la posizione finanziaria, il cash flow e i risultati operativi del Gruppo Banco Popolare. Poiché alcune leggi e normative che interessano il Gruppo sono di recente approvazione, le relative modalità applicative alle operazioni condotte dagli istituti finanziari sono ancora in evoluzione. La Banca d’Italia riconosce per la determinazione delle ponderazioni nell’ambito del metodo standardizzato (di cui a Basilea II) le valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito creditizio (ECAI). Il Banco Popolare impiega le valutazioni di alcune ECAI tra cui i rating forniti da Cerved Group S.p.A.. Come previsto dalla normativa di riferimento, la Banca d’Italia provvede ad associare le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI alle classi di ponderazione del rischio previste dalla normativa medesima. In data 6 luglio 2010, Banca d’Italia ha provveduto a rivedere le associazioni suddette con riferimento ai rating forniti da Cerved Group S.p.A.. La modifica, che entrerà in vigore a partire dal 31 dicembre 2010, comporterà, a parità di ogni altra condizione, un incremento delle RWA del Gruppo stimato in circa Euro 5 miliardi, calcolato sulla base delle attività e dei livelli dei rating rilevati da Cerved Group S.p.A. al 30 giugno 2010. Inoltre, anche a seguito della recente crisi che ha investito i mercati finanziari, nell’ultimo quadrimestre del 2010 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il sostanziale rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi e modifiche alla regolamentazione in materia di liquidità degli istituti bancari (Basilea III), con un’entrata in vigore graduale dei nuovi requisiti prudenziali, pre...
Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario. Il Gruppo BPER è soggetto ad una articolata regolamentazione ed alla vigilanza da parte della Banca d'Italia e della Consob. La normativa applicabile alle banche, cui il Gruppo BPER è soggetto, disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e la solidità delle banche, limitandone l'esposizione al rischio. Il Gruppo BPER è, altresì, soggetto alla normativa applicabile ai servizi finanziari che disciplina, tra l'altro, l'attività di vendita e collocamento degli strumenti finanziari e quelle di marketing. Qualunque variazione alle modalità di applicazione di dette normative, ovvero all'attuazione del Nuovo Accordo di Basilea sui Capitali (Basilea II) sui requisiti patrimoniali degli istituti finanziari, potrebbe pregiudicare le attività, la posizione finanziaria, il cash flow e i risultati operativi del Gruppo BPER. Poiché alcune leggi e normative che interessano il Gruppo BPER sono di recente approvazione (ad esempio la normativa nota come Mifid), le relative modalità applicative sono ancora in evoluzione. Non vi è certezza che le leggi ed i regolamenti saranno adottati, applicati o interpretati in maniera tale da non produrre effetti negativi sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo BPER.

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.