Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale Clausole campione

Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale. Le regole in materia di adeguatezza patrimoniale per le banche definiscono i requisiti prudenziali minimi di capitale, la qualità delle risorse patrimoniali e gli strumenti di mitigazione dei rischi. La tabella che segue riporta gli indicatori dei Fondi Propri e dei coefficienti patrimoniali di vigilanza dell’Emittente, su base consolidata, al 30 settembre 2016 (phase in), al 31 dicembre 2015 (phase in), al 31 dicembre 2014 (phase in) e al 31 dicembre 2013 (phase in). Le grandezze sono inclusive degli aggiustamenti transitori secondo le percentuali regolamentari tempo per tempo applicabili. Al (in milioni di Euro; per cento) 30 settembre 2016 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013(2) Capitale primario di classe 1 (CET1 capital) 42.980 41.375 41.998 n.a.
Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale. Le regole in materia di adeguatezza patrimoniale per le banche definiscono i requisiti prudenziali minimi di capitale, la qualità delle risorse patrimoniali e gli strumenti di mitigazione dei rischi. La tabella che segue riporta gli indicatori dei Fondi Propri e dei coefficienti patrimoniali di vigilanza dell’Emittente, su base consolidata, al 30 settembre 2016 (phase in), al 31 dicembre 2015 (phase in), al 31 dicembre 2014 (phase in) e al 31 dicembre 2013 (phase in). Le grandezze sono inclusive degli aggiustamenti transitori secondo le percentuali regolamentari tempo per tempo applicabili. Al (in milioni di Euro; per cento) 30 31 31 31 settem dicembre dice dicembr bre 2015 mbre e 0000(0) 0000 0000 Capitale primario di classe 1 (CET1 42.980 41.375 41.99 n.a. capital) 8 Capitale aggiuntivo di classe 1 3.172 3.545 3.502 n.a. Capitale di classe 1 (Tier 1 capital) 46.152 44.920 45.50 42.737 0 Capitale di classe 2 10.515 10.659 9.357 14.914 Totale dei Fondi Propri (Total capital) 56.667 55.579 54.85 57.651 7 Totale delle attività di rischio ponderate 390.599 409.1 000.000 (Xxxx Weighted Assets – RWA) 390.901 92 Capitale primario di classe 1 / attività di 10,59% 10.26 n.a. rischio ponderate (CET1 capital ratio) 11,00% % Capitale di classe 1 / attività di rischio 11,81% 11,50% 11,12 10,09% ponderate (Tier 1 capital ratio) % Totale Fondi Propri / attività di rischio 14,50% 14,23% 13,41 13,61% ponderate (Total capital ratio) % Totale attività ponderate per il rischio su 43,39% 44,01% 46.90 50,10% totale attivo(1) %
Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale. Il Gruppo è esposto al rischio di dover fronteggiare necessità di rafforzamento patrimoniale ai sensi della normativa italiana e comunitaria applicabile al settore assicurativo e, in particolare, della Solvency II, volta, tra l’altro, a preservare la stabilità e la solidità delle compagnie assicurative, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo e/o a seguito di richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza. Si evidenzia, al riguardo, che talune variabili cruciali per la redditività del Gruppo, già impattate negativamente dalla diffusione della pandemia da Covid-19, potrebbero evolvere in modo ulteriormente negativo a causa del protrarsi o del riaggravarsi dell’emergenza, con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o sui requisiti di adeguatezza patrimoniale e/o sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che sono considerati dall’Emittente di media probabilità di accadimento, potrebbe avere un impatto negativo rilevante sulla reputazione e sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di alta rilevanza. In particolare, il Gruppo è tenuto, tra l’altro, a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti nello Spazio Economico Europeo e in Italia introdotti dalla Solvency
Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale. La solidità del sistema assicurativo rappresenta, nell’ambito dell’economia, un fattore di particolare rilevanza. In tale contesto la solvibilità e l’affidabilità delle singole compagnie assicurative presuppongono il mantenimento di adeguate risorse patrimoniali, i cui limiti di adeguatezza sono fissati da specifiche normative. L’Emittente – in quanto autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa – è soggetto alla normativa italiana applicabile al settore assicurativo volta, tra l’altro, a preservare la stabilità e la solidità delle compagnie assicurative, limitandone a tal fine l’esposizione al rischio.
Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale. L’Autorità di Xxxxxxxxx può imporre alla Banca ulteriori parametri ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale. Sussiste, quindi, il rischio che in futuro il Gruppo Crédit Agricole Italia si possa trovare nella necessità di ricorrere a interventi di rafforzamento patrimoniale ai fini del raggiungimento degli standard di adeguatezza patrimoniale. Un peggioramento dello scenario macroeconomico, con particolare riferimento agli impatti derivanti dalla pandemia da COVID-19 e dalla guerra in Ucraina, potrebbe influenzare negativamente la situazione economica italiana e quindi, la situazione economico-patrimoniale del Gruppo Crédit Agricole Italia, con riflessi negativi sull’adeguatezza patrimoniale. Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, considerato dall’Emittente di bassa probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo Crédit Agricole Italia, nonché sulla sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale. L’Emittente stima che il rischio di cui al presente Paragrafo sia di bassa rilevanza. Inoltre, non si può escludere che l’adeguatezza patrimoniale possa essere valutata mediante un esame che tenga conto delle capacità di assorbimento di eventuali shock ipotetici e/o condizioni ambientali stressate. Le Autorità di Vigilanza potrebbero inoltre imporre ulteriori requisiti e/o parametri ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale ovvero assumere posizioni interpretative relative alla normativa che disciplina i requisiti dei fondi prudenziali sfavorevoli per l’Emittente, da cui conseguirebbe la necessità di adottare ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale, con possibili effetti negativi anche rilevanti sull’attività e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo Crédit Agricole Italia. L’eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo Crédit Agricole Italia potrebbe incidere, inter alia, sulla capacità del Gruppo Crédit Agricole Italia di accedere al mercato del capitale, con un conseguente incremento, anche significativo, del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo Crédit Agricole Italia. Non si può escludere che analoghi effetti possano derivare, anche sotto il profilo reputazionale, da eventuali richieste di intervento da parte delle Autorità di Vigilanza o dal down...
Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale. La controllata Equita SIM, in quanto soggetto autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento, è soggetta alla normativa europea e italiana applicabile al settore di riferimento ed è tenuta a rispettare, tra l’altro, stringenti requisiti di capitale e patrimoniali in ottemperanza alle disposizioni del CCR e della CRD IV. In particolare, Equita SIM è tenuta, tra l’altro, a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalle norme di legge e regolamentari in vigore in Italia, e, in particolare: (i) a mantenere costantemente un ammontare minimo dei fondi propri rispetto al complesso delle attività detenute, ponderate per il rischio di credito e controparte, per il rischio operativo e per quello di mercato; nonché (ii) conformemente a quanto previsto dagli accordi di Basilea, a valutare l’adeguatezza del rapporto tra le proprie risorse finanziarie disponibili e il totale del proprio “capitale economico”. In considerazione di quanto precede, la disciplina in materia di requisiti patrimoniali prevede che: (i) il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Ratio) sia pari almeno al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio; (ii) il coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio) sia pari almeno al 6% (sei per cento) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio; e (iii) il coefficiente di capitale totale sia pari almeno all’8% (otto per cento) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio. Sulla base dei dati al 30 giugno 2017, i requisiti patrimoniali di cui sopra risultavano rispettati, posto che Equita SIM presentava: (i) un coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Ratio), pari a circa il 18,3% (diciotto virgola tre per cento) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio; (ii) un coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio) pari a circa il 18,3% (diciotto virgola tre per cento) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio; (iii) un coefficiente di capitale totale pari a circa il 18,3% (diciotto virgola tre per cento) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio. Nella tabella che segue sono riportate le informazioni relative al patrimonio di vigilanza e agli indicatori di solvibilità di Equita SIM al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016 calcolati in conformità alle disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia, di cui alla CRR, in vigore alle rispettive date. 31 dicembre 20...
Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale. Rischi connessi all’impatto che i Tremonti Bond potrebbero avere sulla redditività di un investimento in Azioni BP e sull’attività del Banco Popolare e agli effetti diluitivi derivanti dall’esercizio della facoltà di convertire i Tremonti Bond in azioni ordinarie Banco Popolare
Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale. Al fine di incrementare la patrimonializzazione del Gruppo e di rafforzare il sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese, in data 31 luglio 2009 il Banco Popolare ha emesso Tremonti Bond per un importo pari ad Euro 1,45 miliardi.

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  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II