Rischio di investimento Clausole campione

Rischio di investimento. Gli obiettivi e la politica di investimento di un Comparto consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, corrispondano in via generale alla prestazione del suo Indice. Tuttavia, non è possibile garantire l’effettivo perseguimento dei suddetti obiettivi ovvero la replica del rispettivo Indice a causa – tra l’altro - dei seguenti fattori: ● un Comparto deve sostenere alcune spese, a differenza del rispettivo indice che non ne risente; ● un Comparto deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, che invece non incidono sulla formazione del rispettivo indice. ● la differente tempistica tra un Comparto ed il relativo Indice rispetto al momento a cui vengono imputati i dividendi. La performance delle Azioni di un Comparto negoziate nei mercati regolamentati potrebbe quindi non riflettere esattamente quella del relativo Indice. Il valore delle operazioni associate agli swap può variare in base a vari fattori, quali ad esempio il livello dell'indice, il livello dei tassi di interesse e la liquidità del mercato.
Rischio di investimento. L’obiettivo e le politiche di investimento del Comparto Rilevante consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, replichino in via generale la prestazione dell’Indice. Non è possibile garantire che il Comparto Rilevante consegua i propri obiettivi d’investimento. Il valore delle Azioni del Comparto Rilevante ed il rendimento che ne deriva possono crescere o diminuire così come può fluttuare il valore dei titoli nel quale il Comparto Rilevante investe. I proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante sono determinati calcolando gli utili generati dai titoli in portafoglio dedotte le spese sostenute, pertanto i suddetti proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante possono fluttuare per effetto delle variazioni di tali utili o spese. In particolare, le Azioni del Comparto Rilevante potrebbero non correlarsi perfettamente o non avere un alto livello di correlazione con l’andamento del valore dell’indice sottostante, a causa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti fattori: • il Comparto Rilevante deve sostenere spese e costi di vario genere (inclusi i costi di replica dell’Indice), mentre l’indice non risente di alcuna spesa; • il Comparto Rilevante deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione dell’indice; • la differente tempistica tra il Comparto Rilevante e l’indice di riferimento rispetto al momento in cui vengono imputati gli eventuali proventi; • il ricorrere di circostanze eccezionali quali, ad esempio, eventi di turbativa del mercato o mercati estremamente volatili, possono essere in grado di far discostare in misura consistente il rendimento di un comparto a replica diretta da quello dell’indice di riferimento. Da ciò deriva che il rendimento del Comparto Rilevante potrebbe non riflettere la
Rischio di investimento. Per la presenza di automezzi all’interno dell’impianto (per lavorazioni concomitanti di operatori di Publiacqua o altre ditte appaltatrici).

Related to Rischio di investimento

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.