Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso. (1) a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione. b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza di fallimento c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera. In seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto. d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
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Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso. (1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza di fallimentofallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera. In seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.(2)
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Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso. (1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza di fallimentofallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire ROLAND per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera. In Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, giudizio mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/risoluzione/ recesso del contratto.
(2) Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza. Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro i due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al lordo dell’imposta assicurativa.
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Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso. (1)
a) La x. Xx polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) b. Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza di fallimentodi
c) c. In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera. In Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) d. Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
(2) Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza. Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al lordo dell’imposta assicurativa.
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Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso. (1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXXROLAND. Se la sentenza di fallimentofallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Quanto sopra si applicherá conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera. In Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
(2) Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza. Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell’imposta assicurativa.
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Samples: Assicurazione Universale Per La Tutela Legale Penale
Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso. (1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza di fallimentofallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Quanto sopra si applicherá conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera. In Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
(2) Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza. Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell’imposta assicurativa.
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Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso. (1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza di fallimentofallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera. In seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle (2) future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque comun-que indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto. Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio. Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza. Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell’imposta assicurativa.
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Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso. (1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza dichiarazione di fallimento o di richiesta di apertura dell’apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza procedura concorsuale riguarda una coassicurata quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di fallimentoapertura della procedura stessa, salvo diversa valutazione di XXXXXX.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera. In Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, enti le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, giudizio mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX XXXXXX, da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX XXXXXX, da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
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