Risoluzione contrattuale. Isecs, durante il periodo di efficacia del contratto: - potrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice; - dovrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 108 del Codice; - si riserva inoltre la facoltà, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili a cause di forza maggiore, formalmente comunicati e non sanati nei termini fissati, di risolvere il contratto di diritto anche a norma dell’art. 1456 Codice Civile in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all’aggiudicatario, a titolo esemplificativo: - dopo la terza penale di cui all'art. 15; - per manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto; - per insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; - per interruzione, anche parziale, di pubblico servizio; - per violazione degli obblighi di riservatezza o trafugazione di dati; - mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; In caso di risoluzione l’aggiudicatario ha diritto solamente al pagamento della prestazione di servizio regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e del riaffidamento ad altra ditta, effettuato in primis scorrendo la graduatoria di gara.
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Risoluzione contrattuale. Isecs, durante il periodo L’Università di efficacia del contratto: - potrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice; - dovrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 108 del Codice; - si riserva inoltre Foggia comunicherà alla società la facoltà, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili a cause di forza maggiore, formalmente comunicati e non sanati nei termini fissati, sua decisione di risolvere il vincolo contrattuale a mezzo racc.ta a/r e/o nota trasmessa via pec all’indirizzo comunicato in fase di stipula del contratto, indicando le ragioni che hanno determinato tale decisione. La sanzione della risoluzione del contratto per inadempimento è irrogata mediante l’adozione di apposito atto (decreto), che recepisca la decisione assunta e che interromperà, senz’altra formalità, il corso del rapporto contrattuale. Il provvedimento (decreto) di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà, inoltre, gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’UniFg che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale. Nel caso di inadempienze, l’UniFg può fissare un congruo termine, non inferiore a cinque giorni, entro il quale la Società appaltatrice si deve conformare alle prescrizioni del Capitolato; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. La risoluzione può operare in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Società appaltatrice, e l’UniFg conserva il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto anche a norma del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile in qualunque momentoc.c., con preavviso non inferiore a 20 giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all’aggiudicatario, a titolo esemplificativo: - dopo la terza penale di cui all'art. 15; - per manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto; - per insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; - per interruzione, anche parziale, di pubblico servizio; - per violazione degli obblighi di riservatezza o trafugazione di dati; - mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; In caso di risoluzione l’aggiudicatario ha diritto solamente al pagamento della prestazione di servizio regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e del riaffidamento ad altra ditta, effettuato in primis scorrendo la graduatoria di gara.le seguenti ipotesi:
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Risoluzione contrattuale. Isecs, durante il periodo Lotto 1 – Copertura Assicurativa di efficacia del contratto: - potrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice; - dovrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 108 del Codice; - si riserva inoltre la facoltà, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili a cause di forza maggiore, formalmente comunicati responsabilità civile verso terzi e non sanati nei termini fissati, dipendenti (RCT/RCO) Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi di clausola risolutiva espressa previsti dal contratto di diritto anche assicurazione e dalla polizza. Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a norma dell’art. 1456 Codice Civile seguito della dichiarazione del Contraente, in qualunque momentoforma di lettera raccomandata, con preavviso non inferiore a 20 giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all’aggiudicatario, a titolo esemplificativo: - dopo la terza penale di cui all'art. 15; - per manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto; - per insufficiente comunicazione PEC o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; - per interruzione, anche parzialefax, di pubblico servizio; - per violazione degli obblighi volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell’inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all’Assicuratore un termine minimo di riservatezza 5 (cinque) giorniper formulare giustificazioni. Qualora la Società non ottemperi, non rispetti il termine sopraindicato o trafugazione qualora le deduzioni non siano a giudizio del Contraente accoglibili, è facoltà del Contraente di dati; - mancato reintegro risolvere il contratto. La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; In caso di risoluzione l’aggiudicatario ha diritto solamente al pagamento della prestazione di servizio regolarmente eseguitadefinitiva, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento salvo ed impregiudicato il risarcimento del contratto e del riaffidamento ad altra ditta, effettuato in primis scorrendo la graduatoria di garamaggior danno subito.
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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it
Risoluzione contrattuale. IsecsIl Comune può, durante il periodo a proprio insindacabile giudizio, risolvere la presente Convenzione , previa diffida avvalendosi della clausola risolutiva di efficacia cui all’art. 1456 del contrattoCodice Civile per i seguenti motivi: - potrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni difformità nella gestione rispetto a quanto indicato nella presente convenzione ed in fase di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codiceofferta; - dovrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 108 del Codiceutilizzo della struttura per fini e finalità diverse da quelle stabilite nella presente convenzione e comunque contrarie alla legge e alla morale; - si riserva inoltre la facoltà, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili a cause di forza maggiore, formalmente comunicati e non sanati nei termini fissati, di risolvere il contratto di diritto anche a norma dell’art. 1456 Codice Civile in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all’aggiudicatario, a titolo esemplificativo: - dopo la terza penale di cui all'art. 15; - per manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto; - per insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; - per interruzione, anche parziale, di pubblico servizio; - per violazione degli obblighi assicurativi di riservatezza cui all’art. 17 e degli obblighi manutentivi a carico del soggetto gestore; - mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività; - ritardo nell’inizio dell’attività o trafugazione superamento di datin. 3 penali per l’anno solare previste dall’art. 20, comma 2; - cessione di tutto o in parte a terzi della struttura affidata in gestione; - mancato reintegro della cauzione definitiva pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle somme a seguito di escussione parziale qualsiasi titolo dovute al Comune; - gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella conduzione dell’esercizio tali da compromettere la qualità del servizio e/o totalela funzionalità dell’esercizio e arrecare pregiudizio all’immagine del Comune; In Nel caso di risoluzione l’aggiudicatario ha diritto solamente al pagamento della prestazione di servizio regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento /estinzione del contratto e del riaffidamento ad altra ditta, effettuato in primis scorrendo soggetto gestore la graduatoria di garapresente concessione si intende automaticamente risolta senza alcun riconoscimento per gli interventi eventualmente effettuati.
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Samples: Contratto Di Concessione
Risoluzione contrattuale. IsecsIn conformità al disposto di cui all‟art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, durante senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • reiterate interruzioni della funzionalità dell‟impianto gestito e degli stessi servizi oggetto della fornitura; • eccessivo scostamento dai valori di soglia degli SLA richiesti; [Digitare il periodo testo] • lacunosa e ritardata presentazione dei report di efficacia attività; • ritardo grave nell‟esecuzione degli interventi di manutenzione; • mancata o lacunosa attivazione del servizio in difformità da quanto previsto nel Capitolato Tecnico e in particolare nel paragrafo “progetto di avviamento”; • non completamento della fase di avviamento del sistema entro 6 mesi dalla decorrenza del contratto: - potrà risolvere ; • inosservanza del codice etico aziendale e regionale; • inosservanza delle prescrizioni del precedente articolo 9. La risoluzione del contratto comporterà l‟incameramento del deposito cauzionale nonché il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell’artrisarcimento dei danni subiti dall‟Ente Appaltante. 108 del Codice; - L‟impresa si dovrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 108 del Codice; - si riserva inoltre la facoltà, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili a cause di forza maggiore, formalmente comunicati e non sanati nei termini fissati, di risolvere il contratto di diritto anche a norma dell’art. 1456 Codice Civile in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all’aggiudicatario, a titolo esemplificativo: - dopo la terza penale di cui all'art. 15; - per manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto; - per insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; - per interruzione, anche parziale, attenere alla vigente normativa riguardo all‟interruzione di pubblico servizio; - servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per violazione degli obblighi assicurare il subentro meno problematico possibile di riservatezza o trafugazione di dati; - mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale; In caso di risoluzione l’aggiudicatario ha diritto solamente al pagamento della prestazione di servizio regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento altra impresa nell‟esecuzione del contratto e del riaffidamento ad altra ditta, effettuato in primis scorrendo la graduatoria di garacontratto.
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Samples: www.gomrc.it
Risoluzione contrattuale. IsecsIn tutti i casi di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi derivanti dal contratto, durante il periodo questo stesso può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile e degli art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di efficacia del contratto: - potrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Affidatario ai sensi dell’art. 108 del CodiceD. Lgs. 50/2016; - dovrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui penali comminate dall’Amministrazione per importo superiore al comma 2 dell’art. 108 10% del Codicevalore del corrispettivo contrattuale; - si riserva inoltre sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la facoltàmancata effettuazione, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili a cause di forza maggioreda parte dell’Affidatario, formalmente comunicati e non sanati nei termini fissati, di risolvere il contratto di diritto anche a norma dell’art. 1456 Codice Civile in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all’aggiudicatario, a titolo esemplificativo: - dopo la terza penale di cui all'art. 15; - per manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto; - per insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il del servizio affidato; - per interruzionecessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, anche parziale, di pubblico dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; - per violazione degli obblighi di riservatezza o trafugazione di datidelle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; - mancato reintegro della cauzione definitiva ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a seguito termine dell’art. 1453 del codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di escussione parziale o totale; In caso legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di risoluzione l’aggiudicatario ha diritto solamente al pagamento della prestazione affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di servizio regolarmente eseguitaagire per il risarcimento del maggior danno. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e del riaffidamento ad altra ditta, effettuato in primis scorrendo la graduatoria l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario senza bisogno di garadiffide formali.
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Samples: www.comune.carpi.mo.it
Risoluzione contrattuale. IsecsIl Comune può, durante il periodo di efficacia del contratto: - potrà a proprio insindacabile giudizio, risolvere il contratto se ricorrano le condizioni la presente convenzione, previa diffida avvalendosi della clausola risolutiva di cui al comma 1 dell’artall’art. 108 1456 del Codice; - dovrà risolvere il contratto se ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 108 del Codice; - si riserva inoltre la facoltàCodice Civile, per gravi inadempimenti contrattuali non imputabili i seguenti motivi: • difformità nella gestione rispetto a cause quanto indicato nella presente convenzione ed in fase di forza maggiore, formalmente comunicati offerta; • utilizzo della struttura per fini e non sanati nei termini fissati, di risolvere il contratto di diritto anche a norma dell’art. 1456 Codice Civile in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni finalità diverse da comunicarsi formalmente per iscritto all’aggiudicatario, a titolo esemplificativo: - dopo la terza penale di cui all'art. 15quelle stabilite nella presente convenzione e comunque contrarie alla legge e alla morale; - per manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto; - per insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; - per interruzione, anche parziale, di pubblico servizio; - per • violazione degli obblighi assicurativi di riservatezza cui all’art. 17 e degli obblighi manutentivi a carico del soggetto gestore; • mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività; • ritardo nell’inizio dell’attività o trafugazione superamento di datin. 3 penali per anno solare previste dall’art. 20, comma 2; - • cessione in tutto o in parte a terzi della struttura affidata in gestione; • mancato reintegro della cauzione definitiva pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle somme a seguito di escussione parziale qualsiasi titolo dovute al Comune; • gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella conduzione dell’esercizio tali da compromettere la qualità del servizio e/o totale; In la funzionalità dell’esercizio e arrecare pregiudizio all’immagine del Comune. Nel caso di risoluzione l’aggiudicatario ha diritto solamente al pagamento della prestazione scioglimento/estinzione del soggetto gestore la presente concessione si intende automaticamente risolta senza alcun riconoscimento di servizio regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e del riaffidamento ad altra ditta, effettuato in primis scorrendo la graduatoria di garaper gli interventi eventualmente effettuati.
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Samples: www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it