Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c.: in tal caso la stazione appaltante comunicherà formalmente all’appaltatore l’esercizio del diritto di recesso con un preavviso di 20 (venti) giorni. 2. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l’Amministrazione provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni. 3. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del broker: 1. in caso di radiazione o cancellazione dall’albo istituito dalla legge 209/2005 della società aggiudicataria; 2. inosservanza delle legge in materia di lavoro e sicurezza; 3. per mancato e/o ritardato versamento alle compagnie assicurative delle regolazioni premio; 4. n. 3 inadempienze contrattuali comunque determinate, o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta; 5. mancata reintegrazione nei termini concessi della cauzione definitiva; 6. subappalto/cessione del contratto; 7. fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata; 4. In caso di risoluzione all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.