Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 1. I comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Xxxxxx, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione regionale, su proposta del RUP, decreta la risoluzione del contratto. Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto).
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Art. 137 Inadempimento di contratti di cottimo
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 1. Il presente Xxxxxxxxx è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. (art. 119, d.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865)
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 1. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 1. E' nella facoltà dell’ATER risolvere il contratto, per sua decisione e senza obbligo di ulteriore motivazione, seguendo le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 per i seguenti motivi:
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. La stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto al verificarsi di grave inadempimento e/o grave irregolarità e/o grave ritardo da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, secondo le modalità previste dall’art. 136 del D.lgs n° 136/2006.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: