Risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora le inadempienze causa delle penali di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. In particolare l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto; - per prolungata interruzione non motivata del servizio; - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; - difformità nell’applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall’A.C. Le eventuali inadempienze , saranno contestate tramite invio di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giorni. Ai sensi dell’art. 140, D.Lgs. 163/2006, in caso di risoluzione del contratto il Comune potrà affidare il servizio alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice.
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Risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora le inadempienze causa delle penali In caso di grave inadempienza da parte della ditta, previa apposita contestazione alla ditta, si farà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. Verrà incamerata la cauzione definitiva. La contestazione, di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero comma, vale anche come avviso d’inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i.. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivi di grave inadempimento che comportano la conseguente risoluzione di diritto le seguenti azioni: - applicazione di almeno tre penali (art. 8); - gravi e reiterate violazioni da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subitidell’aggiudicatario degli obblighi previsti dal presente capitolato; - violazione del divieto di subappalto (art. In particolare l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; 12). - in caso di apertura fallimento o di una altra procedura di fallimento a carico dell’appaltatoreconcorsuale dell’ aggiudicatario; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di subappalto non autorizzato oppure di il mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto; - per prolungata interruzione non motivata previsto dai contratti del servizio; - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; - difformità nell’applicazione il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti; - il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento degli oneri sociali e previdenziali favore dei dipendenti; - la mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro quindici giorni dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 7, - l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.; - l’inosservanza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (deliberazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall’A.C. Le eventuali Commissario Straordinario n. 129 del 18/12/2013). La risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, nonché l’addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall’Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze , saranno contestate tramite invio di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giornio colpe. Ai sensi dell’art. 140, D.Lgs. 163/2006, in In caso di risoluzione la ditta è obbligata a proseguire il servizio, su richiesta discrezionale dell’amministrazione, secondo le modalità del contratto il Comune potrà affidare il servizio presente capitolato, fino al subentro della nuova impresa. La ditta uscente sarà esclusa dalla partecipazione alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatricenuova gara d’appalto.
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Risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora le inadempienze causa delle penali È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di cui al precedente articolo si ripetessero risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente reiterata dell’Appaltatore del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il serviziorisarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale materiali e morali subiti. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima ed escutere la cauzione prestata; L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi: - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore come la sospensione unilaterale del servizio, escluso casi di forza maggiore; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 37 del presente capitolato; - inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; - accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; - mancata reintegrazione della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento quota-parte della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. In particolare l’Amministrazione Comunale avrà facoltà eventualmente escussa nel termine di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero dieci giorni dalla richiesta da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinatodell’Amministrazione; - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto; - per prolungata interruzione non motivata frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - per inosservanza delle norme mancata sostituzione di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendenteoperatori e collaboratori che risultassero inadeguati; - difformità nell’applicazione grave danno all’immagine dell’Amministrazione; - mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del progetto gestionale presentato contratto e in fase materia di offerta trattamento dei dati personali; - violazioni di quanto previsto dalla Legge n.136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore; - eventi straordinari e accettato dall’A.C. Le imprevedibili non imputabili all’Amministrazione che non consentono la prosecuzione del servizio; - altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali inadempienze , saranno contestate tramite invio crediti dell’Appaltatore senza bisogno di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giornidiffide formali. Ai sensi dell’art. 140, D.Lgs. 163/2006, in caso In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’UTdA avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per fornire le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il Comune potrà affidare risarcimento per il servizio alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatricemaggior danno subito.
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Risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora le inadempienze causa delle penali di cui al all'articolo precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze dell’aggiudicatario disservizi tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice dello stesso alla determinazione dei danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento e rivalendosi con l'acquisizione della cauzione e e, se ciò non bastasse, agendo procedendo a una specifica richiesta di danni. Nella eventualità che si verifichi la risoluzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà assicurare lo svolgimento del servizio sino al momento del subentro del nuovo affidatario. L’Amministrazione, a seguito di esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto può, a suo insindacabile giudizio, procedere ad una variazione in diminuzione o in aumento della prestazione, così come disciplinato dalle norme vigenti (D.Lgs. 162/06 e DPR 207/10 e Regolamento comunale per il risarcimento pieno dei danni subitil’attività contrattuale). In particolare caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l’Amministrazione Comunale avrà si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero recedere dal contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - in inviarsi a mezzo Raccomandata A.R.. In caso di apertura recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purchè correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di una procedura di fallimento natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, anche in deroga a carico dell’appaltatore; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto; - per prolungata interruzione non motivata previsto dall’art. 1671 del servizio; - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendentecodice civile. L’Amministrazione, mancata applicazione dei contratti collettiviinoltre, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; - difformità nell’applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall’A.C. Le eventuali inadempienze , saranno contestate tramite invio di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giorni. Ai sensi norma dell’art. 1401 comma 13 del D.L. 95/2012, D.Lgsconvertito nella L. 135/2012 e smi, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip eo accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 163/2006, in caso All’aggiudicatario è fatto divieto di risoluzione del contratto il Comune potrà affidare il servizio alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatricerecedere dal contratto.
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Risoluzione del contratto per inadempimento. Ai sensi degli artt. 1.453, 1.456 e seguenti del Codice Civile, articoli 135, 136, 138 e 139 del Codice dei contratti e art. 145 del DPR n.207/2010, il contratto si risolverà: Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 135 si procede alla risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’ attestazione di qualificazione, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l’ appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 si procede a risoluzione per grave adempimento grave irregolarità e grave ritardo, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’ appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente e che devono essere accreditati all’ appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’ appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le inadempienze causa delle penali predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’ appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su risposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’ esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell’ appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere il servizio in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con l’ assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Ai sensi dell’ art. 138 il Responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, come previsto di venti giorni, che il direttore di esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del servizio eseguito. In ogni caso si procede a risoluzione contrattuale nei seguenti ulteriori casi: - per violazione dei divieti di cui al precedente articolo si ripetessero presente capitolato e in ipotesi di xxxxxxxxxx non consentito o non autorizzato; - qualora si verificassero siano state irrogate penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci percento) dell’importo netto contrattuale; - ai sensi dell’art. 32 del presente capitolato; - per l’accertamento di condizioni di grave inadempimento alle condizioni contrattuali; - per la violazione dell’obbligo di riservatezza, di divulgazione a terzi e l’eventuale impiego, in modo diverso da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, delle informazioni relative al servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento della cauzione non autorizzato esplicitamente e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. In particolare l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinatoiscritto dall’Amministrazione; - in caso di apertura frode da parte dell’Appaltatore o di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatorecollusione, in qualunque modo accertate, con personale appartenente all’organizzazione dell’Ente o con terzi; - in caso di cessione dell'attività ad altriottenimento per due volte di seguito di documento unico di regolarità contributiva irregolare; - in caso di subappalto non autorizzato oppure mancato adempimento degli obblighi di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappaltotracciabilità dei flussi documentali; - negli altri casi previsti dalla legge. La risoluzione opera “de jure” ai sensi e per prolungata interruzione non motivata del servizio; - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; - difformità nell’applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall’A.C. Le eventuali inadempienze , saranno contestate tramite invio di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giorni. Ai sensi gli effetti dell’art. 1401456 del Codice Civile quando una delle parti interessate dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva. L’addebito della contestazione sarà significato per iscritto, D.Lgsa mezzo raccomandata A.R., entro 10 (dieci) giorni dalla constatazione dei fatti; la controparte, entro 10 (dieci) giorni dall’addebito della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. 163/2006Qualora le controdeduzioni presentate dall'Appaltatore a seguito di una contestazione da parte dell'Amministrazione siano valutate negativamente da quest'ultima, in caso di si procederà alla risoluzione del contratto contratto, fatto salvo il Comune potrà affidare il servizio alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gararisarcimento danni, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti come disciplinato nel contratto alla ditta appaltatricepresente capitolato.
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Risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora le inadempienze causa delle penali È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di cui al precedente articolo si ripetessero risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente reiterata dell’Appaltatore del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il serviziorisarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale materiali e morali subiti. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima ed escutere la cauzione prestata; L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi: - reiterati e aggravati inadempimenti, imputabili all'Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e dal progetto approvato, come la sospensione unilaterale del servizio, escluso casi di forza maggiore; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 36 del presente capitolato; - inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; - accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; - mancata reintegrazione della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento quota-parte della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. In particolare l’Amministrazione Comunale avrà facoltà eventualmente escussa nel termine di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero dieci giorni dalla richiesta da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinatodell’Amministrazione; - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto; - per prolungata interruzione non motivata frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - per inosservanza delle norme mancata sostituzione di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendenteoperatori e collaboratori che risultassero inadeguati; - difformità nell’applicazione grave danno all’immagine dell’Amministrazione; mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del progetto gestionale presentato contratto e in fase materia di offerta trattamento dei dati personali; - violazioni di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore; - eventi straordinari e accettato dall’A.C. Le imprevedibili non imputabili all’Amministrazione che non consentono la prosecuzione del servizio; - altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali inadempienze , saranno contestate tramite invio crediti dell’Appaltatore senza bisogno di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giornidiffide formali. Ai sensi dell’art. 140, D.Lgs. 163/2006, in caso In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’UTdA avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per fornire le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il Comune potrà affidare risarcimento per il servizio alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatricemaggior danno subito.
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Risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora Fuori dai casi indicati nel precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento rilevante di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida che contenga le inadempienze causa delle penali contestazioni o i riferimenti a precedenti contestazioni e con la quale venga indicato al contraente un termine non inferiore a gg.15 dalla sua ricezione per l’adempimento al fine dell’eliminazione dei disservizi oggetto di cui al precedente articolo contestazione. Qualora, entro detto termine la I.A. non adempia a quanto richiesto, il contratto si ripetessero intende risolto di diritto. Alla risoluzione contrattuale si procederà inoltre qualora il concessionario si renda colpevole di grave negligenza, di gravi e/o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice reiterate inadempienze tali da rendere insoddisfacente compromettere il buon andamento del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabilite a suo carico dal presente capitolato ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio alla A.C., ovvero si sia verificato grave inadempimento del concessionario stesso nell’espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione. Si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con PEC, che produrrà effetto dalla data della notifica o di ricevimento. La A.C. procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento della cauzione e se ciò non bastassepatiti dal Comune, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiticompresa l’eventuale esecuzione in danno. In particolare l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto; - per prolungata interruzione non motivata del servizio; - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; - difformità nell’applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall’A.C. Le eventuali inadempienze , saranno contestate tramite invio di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giorni. Ai sensi dell’art. 140, D.Lgs. 163/2006, in caso di risoluzione del contratto il Comune la A.C. potrà affidare scegliere eventualmente anche o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni o di far proseguire il servizio per il tempo necessario a conferire incarico alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, previa verifica dei requisiti necessari, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatriceI.A. uscente. I periti redigeranno una perizia allo scopo di stimare il valore dei beni forniti al momento della risoluzione del contratto, eventuali danni arrecati dall’Impresa al Committente saranno detratti dall’importo delle fatture presentate dalla Ditta stessa nell’ultimo mese di attività.
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Risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora le Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Comune per gravi inadempienze causa delle penali di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero poste in essere da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il Società in ordine allo svolgimento delle attività ad essa affidate o per violazione delle disposizioni di legge e del presente contratto. Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento della cauzione e se ciò non bastassefino all’assun- zione di quest’ultimo da parte del nuovo gestore, agendo la Società sarà tenuta ad assi- curare, per il risarcimento pieno tempo necessario, le prestazioni oggetto del contratto alle mede- sime condizioni economiche e nel rispetto dei danni subitimedesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto. In particolare l’Amministrazione Comunale avrà facoltà Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risolvere risoluzione, dovrà conte- stare all’organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempien- ze riscontrate invitandola ad eliminare l'inadempimento entro un congruo ter- mine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni. Con decorrenza dal ricevimento della contestazione, alla Società è comunque assegnato un termine di giorni 15 (quindici) entro cui presentare le proprie giu- stificazioni. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune po- trà rinunciare ad avvalersi del diritto di recesso. Qualora invece ritenga insufficienti le giustificazioni e/o sia trascorso il termi- ne assegnato senza che la Società abbia provveduto a rimuovere la situazione di inadempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto; - per prolungata interruzione non motivata e procedere alla revoca dell’affidamento del servizio; - . Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; - difformità nell’applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall’A.C. Le eventuali inadempienze , saranno contestate tramite invio di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giorni. Ai sensi gli effetti dell’art. 1401455 del Codice Civile, D.Lgsla mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune. 163/2006, in caso di La risoluzione del contratto comporta la revoca dell’affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione dello stesso; conseguentemente sorge in ca- po al Comune il Comune potrà affidare il servizio diritto di affidarlo a terzi in danno alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria Società. L’affidamento a terzi viene notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di gara, attribuendone gli eventuali esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente sono addebitate le maggiori costi spese sostenute dal Co- mune rispetto ai corrispettivi stabiliti nel a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa nulla compete alla ditta appaltatriceSocietà inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora le inadempienze causa delle penali In caso di grave inadempienza da parte della ditta, previa apposita contestazione alla ditta, si farà luogo alla risoluzione unilaterale del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. Verrà incamerata la cauzione definitiva. La contestazione, di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero comma, vale anche come avviso d’inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i.. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivi di grave inadempimento che comportano la conseguente risoluzione di diritto le seguenti azioni: - applicazione di almeno tre penali (art. 10); - gravi e reiterate violazioni da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subitidell’aggiudicatario degli obblighi previsti dal presente capitolato; - violazione del divieto di subappalto (art. In particolare l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; 14). - in caso di apertura fallimento o di una altra procedura di fallimento a carico dell’appaltatoreconcorsuale dell’ aggiudicatario; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di subappalto non autorizzato oppure di il mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto; - per prolungata interruzione non motivata previsto dai contratti del servizio; - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; - difformità nell’applicazione il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti; - il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento degli oneri sociali e previdenziali favore dei dipendenti; - la mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro quindici giorni dalla richiesta, ai sensi del progetto gestionale presentato in fase precedente articolo 9, - l’esecuzione di offerta transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , ai sensi della L. n. 136/2010 e accettato dall’A.C. Le eventuali s.m.i.. La risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, nonché l’addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall’Amministrazione per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze , saranno contestate tramite invio di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giornio colpe. Ai sensi dell’art. 140, D.Lgs. 163/2006, in In caso di risoluzione la ditta è obbligata a proseguire il servizio, su richiesta discrezionale dell’amministrazione, secondo le modalità del contratto il Comune potrà affidare il servizio presente capitolato, fino al subentro della nuova impresa. La ditta uscente sarà esclusa dalla partecipazione alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatricenuova gara d’appalto.
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