Common use of RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO Clause in Contracts

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di parte; b) arbitrario abbandono del servizio; c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenti; d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economico; e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Il Comune di Arzachena si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte dell’Appaltatore e qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, a giudizio del Comune stesso, la prosecuzione dell’appalto. In particolare, con preavviso di quindici giorni all’Appaltatore, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto di appalto quando: a) l’Appaltatore non esegua il servizio in tutto o in parte in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; b) l’Appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; c) l’Appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune; d) l’Appaltatore non ricostituisca la garanzia ovvero l’assicurazione richiesta ovvero una nuova garanzia o assicurazione, qualora il soggetto che ha costituito la precedente garanzia non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; L’Appaltatore inadempiente sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, comprensivi dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio e perderà, in ogni caso, l’intera cauzione definitiva. La Stazione Appaltante potrà compensare quanto dovuto dall’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite, con l’eventuale maggiore credito a titolo di risarcimento danni. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva ha la risoluzione di dirittodiritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. C.C., con automatico incameramento della cauzione nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di partemancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto; b) arbitrario abbandono del servizioscioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore o della Capogruppo in caso di A.T.I.; c) atti che costituiscono gravi violazioni sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 48 ore, esclusi i casi di legge e/o regolamentiforza maggiore; d) dichiarazione la Ditta Appaltatrice risulti colpevole di fallimento dell’operatore economicofrodi; e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappaltoa terzi; f) tre contestazioni relative alla qualità il venire meno anche parziale dei requisiti richiesti dalla legge (Nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’Appalto (Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ecc.) g) abituale deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi; h) applicazione di almeno cinque penalità di cui all’artall’ art. 1456 c.c78 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale nel periodo di un semestre; i) si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; j) sentenza di condanna passata in giudicato per reato gravi in danno dello Stato o della Comunità. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti Nelle ipotesi di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore al punto precedente il Comune avrà diritto a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara dichiarare risolto il contratto, con effetto immediato, adottando idoneo atto amministrativo, provvedendo, come meglio crederà, per la continuazione dell’appalto del servizio, con l’obbligo per l’Appaltatore decaduto di risarcire il Comune per i danni economici subiti e conseguenti. L’Università si rivarrà In particolare all’Appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune, rispetto a quelle previste nel contratto risolto, per il risarcimento dei danni e delle effetto dell’affidamento dell’appalto ad altra Ditta, nonché le spese derivanti sul deposito cauzionale costituito di gara relative al nuovo contratto. Le somme dovute al Comune a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta titolo di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso a seguito di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del trattenute da eventuali pagamenti dovuti all’Appaltatore decaduto. Il Comune di Arzachena si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni In tale caso risarcire l’Università la Stazione Appaltante sarà esclusivamente tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi contratto, nonché di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, indennizzo ai sensi dell’art. 1456 c.c1671 C.C., che viene stabilito sin d’ora pari ad un massimo del decimo delle prestazioni non eseguite, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte dell’Appaltatore. Quest’ultimo si dichiara edotto di quanto sopra accettando totalmente, in caso di aggiudicazione, il contenuto della relativa pattuizione. È considerata inadempienza grave, che potrà dare adito alla rescissione del contratto: - la miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco indifferenziato; - il mancato raggiungimento delle soglie su base mensile di % di R.D. indicate nell’art. 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per un periodo continuativo di un anno; - il mancato rispetto dei requisiti di qualità del secco residuo non riciclabile che comporta la reiterata mancata accettazione del rifiuto da parte dell’impianto di smaltimento indicato dall’Amministrazione, tenuto conto dell’Atto di Indirizzo di cui alla DGR n. 34/14 del 19.7.2005 2015 e s.m.i e dei successivi atti di indirizzo in materia emanati dalla Regione Sardegna; - la mancata fornitura del sistema informatizzato di gestione dati, calcolo e bollettazione della tassa per i rifiuti solidi urbani del Comune di Arzachena, da utilizzare nel transitorio per l’individuazione delle premialità agli utenti virtuosi, entro un massimo di sei mesi dall’inizio dei servizi. Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell’Appaltatore., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).

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Samples: Contratto Per L’affidamento Dei Servizi Di Igiene Urbana E Complementari

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva L’Azienda contraente ha la facoltà di dirittorisolvere “ipso facto et jure” il contratto da ciascuna stipulato, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R, fax, PEC o e-mail, nelle seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausolaipotesi: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito avvalendosi della facoltà di diffida formale di parterecesso consentita dall’art.1671 c.c.; b) arbitrario abbandono del servizioqualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; c) atti che costituiscono gravi violazioni per motivi di legge e/o regolamentiinteresse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; d) dichiarazione in caso di fallimento dell’operatore economicoxxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; e) cessione del contratto in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o violazione delle norme relative al subappaltofallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In in caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula cessione del contratto; g) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; h) qualora abbiano a contestare per iscritto e tramite PEC per due volte, anche non consecutive, la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per qualità e/o la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento quantità dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, prodotti; i) nel caso in cui le la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne; j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; k) nel caso in cui l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire dedicato; l) nel caso in cui, avendo la piena tracciabilità stazione appaltante richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d.”antimafia”, l’ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato; m) al verificarsi delle operazioni (legge n. 136 circostanze legittimanti la risoluzione contrattuale, disciplinate dal precedente art.14. In tutti i predetti casi di risoluzione, l’Azienda contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del 13.08.10)Fornitore per il risarcimento del danno.

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Samples: Contratto Estimatorio

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di dirittoL’Azienda Contraente avrà la facoltà recedere, ai sensi dell’art. 1456 c.c109 D.Lgs 50/2016. L’Azienda risolverà il contratto nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dall’art. 108 D.Lgs 50/2016 e le ulteriori specificazioni di cui allo schema di contratto. In tutti i casi di risoluzione l’Azienda Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei seguenti casiconfronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Le Aziende Contraenti avranno la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto da ciascuna stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausolamezzo A/R fax PEC o e-mail [indicare uno o più. es. PEC /FAX] nelle ipotesi previste dall’art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di seguito indicate: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito avvalendosi della facoltà di diffida formale di parterecesso consentita dall’art.1671 c.c.; b) arbitrario abbandono qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del servizioCodice; c) atti che costituiscono gravi violazioni per motivi di legge e/o regolamentiinteresse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; d) dichiarazione in caso di fallimento dell’operatore economicoxxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; e) cessione del contratto in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o violazione delle norme relative al subappaltofallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In in caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula cessione del contratto; g) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; h) qualora abbiano a contestare per iscritto e tramite PEC per due volte, anche non consecutive, la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per qualità e/o la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento quantità dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, prodotti; i) nel caso in cui le la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne; j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; k) nel caso in cui l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire dedicato; l) nel caso in cui, avendo la piena tracciabilità stazione appaltante richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d. ”antimafia”, l’ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato; m) al verificarsi delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10)circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale espressamente previste dal presente capitolato e relativi allegati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento G.A.I.A. S.p.A. si risolva riserva la facoltà di dirittorisolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento del valore complessivo del contratto, ai sensi dell’artovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. 1456 c.cIn tal caso G.A.I.A. S.p.A. avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. nei Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi, a decorrere dalla data : - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; - per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della ricezione relativa richiesta da parte dell’operatore economico della comunicazione con di G.A.I.A. S.p.A.; - qualora si verifichi la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola: a) cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata; - in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate in numero superiore a tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico per anno solare; - qualora si accerti il mancato adempimento degli obblighi contrattualicontributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente dell’appaltatore; - per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore; - per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore; - in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto; - in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non adempiuti neanche in relazione a rapporti con G.A.I.A. S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’appaltatore o a seguito di diffida formale applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di parte; b) arbitrario abbandono irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del servizio; c) atti divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a G.A.I.A. S.p.A. che costituiscono gravi violazioni avrà la facoltà di legge risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e/o regolamenti; d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economico; e) cessione grave ritardo si applica l’articolo 194 del contratto o violazione delle norme relative al subappalto; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università D.Lgs 50/2016. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’artall'art. 1456 c.c. ogniqualvolta ., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale sociale, o dei dirigenti dell’impresadell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis 319-bis c.p., 319ter 319-ter c.p., 319quater 319-quater c.p., 320 c.p.. ., 322 c.p., 322bis 322-bis c.p., 346bis c.p. 353 346-bis c.p., 353bis 353 c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 353-bis c.p.. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire a G.A.I.A. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte il completamento del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrattooggetto dell’appalto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per ha formulato la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, prima migliore offerta fino al momento della comunicazione del recessoquinto migliore offerente, a mezzo PEC, osservando un preavviso escluso l’originario appaltatore. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario appaltatore in sede di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.cofferta., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).

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Samples: Servizio Sostitutivo Di Mensa

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva L Azienda contraente avr la facolt di dirittorisolvere ipso facto et jure il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei mediante semplic e dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R, FAX, PEC o e-mail nelle seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausolaipotesi: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito avvalendosi della facolt di diffida formale di parterecesso consentita dall art.1671 c.c.; b) arbitrario abbandono qualora nei confronti dell’appaltatore sia inter venuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o piø misure di preve nzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o vvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al l’articolo 80 D.lgs. 50/2016 c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell atto dispositivo; d) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contra vvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; e) in caso di cessazione dell attivit , oppure in c aso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell aggiudicatario; f) in caso di cessione del contratto; g) in caso di subappalto non autorizzato dall Azien da; h) nel caso in cui la prestazione non sia stata ese guita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nell esecuzio ne del servizio; ci) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenti; d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economico; e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le l affidatario (o il subappaltato re in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o piø delle transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico indicate nell art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bon ifico su conto corrente bancario o postale ovvero altri strumenti idonei dedicato; In tutti i predetti casi di risoluzione l Azienda h a consentire diritto di ritenere la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 cauzione definitiva, ove e ssa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare u na penale equivalente, nonchØ di procedere nei confronti del 13.08.10)Fornitore per il risarcimento del dan no.

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Samples: Contract for the Establishment of a Rehabilitation Technological Hub

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Il Comune di Palau si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte dell’Appaltatore e qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, a giudizio del Comune stesso, la prosecuzione dell’appalto. In particolare, con preavviso di quindici giorni all’Appaltatore, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto di appalto quando: a) l’Appaltatore non esegua il servizio in tutto o in parte in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; b) l’Appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; c) l’Appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune; d) l’Appaltatore non ricostituisca la garanzia ovvero l’assicurazione richiesta ovvero una nuova garanzia o assicurazione, qualora il soggetto che ha costituito la precedente garanzia non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; L’Appaltatore inadempiente sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, comprensivi dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio e perderà, in ogni caso, l’intera cauzione definitiva. La Stazione Appaltante potrà compensare quanto dovuto dall’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite, con l’eventuale maggiore credito a titolo di risarcimento danni. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva ha la risoluzione di dirittodiritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. C.C., con automatico incameramento della cauzione nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di partemancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto; b) arbitrario abbandono del servizioscioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore o della Capogruppo in caso di A.T.I.; c) atti che costituiscono gravi violazioni sospensione del servizio per un periodo superiore alle 48 ore, esclusi i casi di legge e/o regolamentiforza maggiore; d) dichiarazione la Ditta Appaltatrice risulti colpevole di fallimento dell’operatore economicofrodi; e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappaltoa terzi; f) tre contestazioni relative alla qualità il venire meno anche parziale dei requisiti richiesti dalla legge (Nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’Appalto (Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ecc.) g) abituale deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi; h) applicazione di almeno cinque penalità di cui all’artall’ art. 1456 c.c78 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale nel periodo di un semestre; i) si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; j) sentenza di condanna passata in giudicato per reato gravi in danno dello Stato o della Comunità. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti Nelle ipotesi di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore al punto precedente il Comune avrà diritto a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara dichiarare risolto il contratto, con effetto immediato, adottando idoneo atto amministrativo, provvedendo, come meglio crederà, per la continuazione dell’appalto del servizio, con l’obbligo per l’Appaltatore decaduto di risarcire il Comune per i danni economici subiti e conseguenti. L’Università si rivarrà In particolare all’Appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune, rispetto a quelle previste nel contratto risolto, per il risarcimento dei danni e delle effetto dell’affidamento dell’appalto ad altra Ditta, nonché le spese derivanti sul deposito cauzionale costituito di gara relative al nuovo contratto. Le somme dovute al Comune a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta titolo di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso a seguito di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del trattenute da eventuali pagamenti dovuti all’Appaltatore decaduto. Il Comune di Palau si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni In tale caso risarcire l’Università la Stazione Appaltante sarà esclusivamente tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi contratto, nonché di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, indennizzo ai sensi dell’art. 1456 c.c1671 C.C., che viene stabilito sin d’ora pari ad un massimo del decimo delle prestazioni non eseguite, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte dell’Appaltatore. Quest’ultimo si dichiara edotto di quanto sopra accettando totalmente, in caso di aggiudicazione, il contenuto della relativa pattuizione. È considerata inadempienza grave, che potrà dare adito alla rescissione del contratto: - la miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco indifferenziato; - il mancato raggiungimento delle soglie su base annuale di % di R.D. indicate nell’art. 24 del Capitolato Speciale; - il mancato rispetto dei requisiti di qualità del secco residuo non riciclabile che comporta la reiterata mancata accettazione del rifiuto da parte dell’impianto di smaltimento indicato dall’Amministrazione, tenuto conto dell’Atto di Indirizzo di cui alla DGR n. 34/14 del 19.7.2005 e s.m.i e dei successivi atti di indirizzo in materia emanati dalla Regione Sardegna; - la mancata fornitura del sistema informatizzato di gestione dei dati raccolti presso l’Ecocentro per l’individuazione delle premialità agli utenti virtuosi in riferimento ai loro conferimenti diretti così come regolamentato dal Regolamento di Gestione del Centro di Raccolta Comunale, entro un massimo di sei mesi dall’inizio dei servizi. Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell’Appaltatore., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).

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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Igiene Urbana

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento La ditta può ottenere la risoluzione del contratto comunicandolo al Responsabile Ufficio Scuola del Comune, mediante posta elettronica certificata, entro il mese di dicembre per cessare il servizio il 1° settembre dell’anno successivo. Fatto salvo quanto già disposto in altri articoli del presente capitolato, il Comune si risolva riserva la facoltà di dirittorisolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nel caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali. Ai fini di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casidel Codice Civile, a decorrere dalla data della ricezione sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausoladell'appaltatore: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di partemancata o parziale realizzazione dei servizi; b) arbitrario abbandono del serviziosospensione unilaterale senza giusta causa, anche solo per una giornata, dei servizi; c) atti insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamentipregiudichi i servizi affidati; d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economicomancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni del Comune che pregiudichi i servizi affidati; mancata ottemperanza alle istruzioni ed alle direttive fornite dal responsabile del procedimento per l’avvio dell’esecuzione del contratto; e) cessione atti od omissioni di particolare gravità che pregiudichino la sicurezza degli utenti; azioni od omissioni che abbiano comportato gravi disagi agli utenti o che, comunque, abbiano comportato danni al buon nome dell’amministrazione, oppure gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi e/o, anche indirettamente, al Comune, quali, a titolo esemplificativo, l’abbandono o sospensione o mancata effettuazione dei servizi, violazione degli orari di servizio stabiliti o comportamento inadeguato e/o pericoloso tenuto dal personale in relazione all’ambiente nel quale si svolge il servizio ecc.; gravi irregolarità che possano arrecare danno ai beni mobili e immobili di proprietà del contratto Comune o violazione delle norme relative al subappaltodetenuti dal medesimo a qualsiasi titolo; f) tre contestazioni relative inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, dei regolamenti, del capitolato e del presente contratto; g) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte della ditta, dei controlli da parte del Comune; h) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara; i) mancato rispetto dell’indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo; assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara e/o in quantità non sufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza dei servizi; impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti per legge per l’esecuzione dei singoli servizi oggetto del presente appalto; j) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci percento dell’importo di contratto; k) comminazione di 5 sanzioni pecuniarie in un anno scolastico; l) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale; m) violazione accertata delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell’ambiente; n) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi: 1. cessione, in tutto o in parte, del contratto; 2. ricorso al sub-appalto non autorizzato, a qualsiasi titolo; 3. cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; 4. perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione; 5. perdita dei requisiti specifici previsti per legge per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto; 6. inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente; 7. mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionale e territoriale in quanto applicabili, alla qualità categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. In tali casi il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi pagamento dei servizi regolarmente eseguiti se accettati dal Responsabile del Procedimento, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita. Sarà inoltre addebitato all'appaltatore il maggior onere che dovesse derivare al Comune dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica alla Ditta, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso di La risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte ai sensi del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà presente articolo comporta in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte titolo di esecuzione del servizio effettuatopenale, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento l’escussione totale della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzionegaranzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. La ditta appaltatrice è, inoltre, tenuta nei confronti del danno subito dall'UniversitàComune al pagamento degli eventuali maggiori costi, nei seguenti casi: · sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta appaltatrice di uno o più servizi; · impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi. Il presente contratto è risolto Comune si riserva, altresì, la facoltà di dirittorisolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia senza alcun genere di risoluzioneindennità e compenso per l’Appaltatore, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione il numero degli utenti a regime della struttura risulti inferiore a 5. resta inteso che ricorrendo tale caso, non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei opera né l’escussione della garanzia né il risarcimento del danno. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi prestati oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 base di gara, depurato del 13.08.10)ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, alla ditta da darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

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Samples: Service Agreement

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento Il Comune di Ferrara si risolva riserva di dirittodichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando dopo aver richiamato formalmente il broker, con comunicazione inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest’ultimo, per almeno 3 (tre) volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli e nell’ambito di un semestre. E’ facoltà dell’Ente recedere uniteralmente ai sensi dell’art. 1456 c.c1373 del Codice Civile al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. nei seguenti casiIn particolare, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore titolo esemplificativo e non esaustivo: - mancata segnalazione delle scadenze di polizza che abbia comportato conseguenze nei confronti dell’Ente - errata valutazione nell’ambito di pareri resi a favore dell’Ente che abbia comportato pregiudizio in ambito economico della comunicazione con o giuridico - modifica, alterazione o distorta interpretazione dei dati forniti relativi alla sinistrosità dell’Ente al fine di indirizzare artatamente le scelte di quest’ultimo - mancata denuncia dei sinistri alle Compagnie competenti che abbia compromesso la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore posizione dell’Ente o abbia comportato un pregiudizio economico degli obblighi contrattuali, allo stesso - ogni e qualsivoglia comportamento non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di parte; b) arbitrario abbandono del servizio; c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/consentito dalle normative vigenti o regolamenti; d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economico; e) cessione del contratto o in violazione delle norme relative al subappalto; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In stesse che venga accertato dagli Uffici preposti dell’Ente - ogni ulteriore caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore dannograve inadempimento. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatarioo recesso, saranno riconosciuti la cauzione definitiva di cui al successivo art. 13 verrà incamerata a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università titolo di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi penale e/o di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestataindennizzo, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori di maggiori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità escutendo per gli stessi l’assicurazione per la vigilanza sui contratti pubbliciResponsabilità Civile per errori e negligenza professionale di cui al precedente art. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c4., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).

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Samples: Brokerage Agreement

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva L’ Azienda contraente avrà la facoltà di dirittorisolvere “ipso facto et jure” il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R, FAX, PEC o e-mail nelle seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausolaipotesi: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito avvalendosi della facoltà di diffida formale di parterecesso consentita dall’art.1671 c.c.; b) arbitrario abbandono qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; d) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; e) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; f) in caso di cessione del contratto; g) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nell’esecuzione del servizio; ci) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenti; d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economico; e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire dedicato; In tutti i predetti casi di risoluzione l’Azienda ha diritto di ritenere la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del 13.08.10)Fornitore per il risarcimento del danno.

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Samples: Contract for the Establishment of a Rehabilitation Technology Hub

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Aggiudicatario; in tal caso il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto 2. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto, procederà alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 c.c. del codice civile nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di partefallimento dell’Affidatario; b) arbitrario abbandono perdita dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del serviziod.lgs. 50/2016; c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenticessione del contratto; d) dichiarazione l’effettuazione di fallimento dell’operatore economicotransazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; e) cessione del contratto o violazione delle norme relative nelle ipotesi previste al subappaltoprecedente art. 5. “Penali”; f) tre contestazioni per inosservanza delle norme di legge relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressaal personale dipendente, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta mancata applicazione dei contratti collettivi; g) ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis 319 bis c.p., 319ter 319 ter c.p., 319quater 319 quater c.p., 320 c.p.. ., 322 c.p., 322bis 322 bis c.p., 346bis c.p. 353 346 bis c.p., 353bis 353 c.p. In e 353 bis c.p.”; h) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; i) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”; l) in caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile subappalto abusivo e/o cessione anche parziale del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In 0.Xx caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatarioo di fallimento dell'Affidatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla parte del servizio effettuatopresente gara, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università al fine di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal stipulare un nuovo contratto per ragioni l’affidamento delle attività oggetto di pubblico interesseaffidamento. In tal caso, l’operatore economico L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte in sede di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.cgara., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).

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Samples: Fornitura Di Carta

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di dirittoinadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1456 c.c1455 del C.C., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. nei Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausolasituazioni: a) grave inadempimento successivo a tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattualidiffide, non adempiuti neanche comunicate a seguito mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diffida formale di partediversa natura; b) arbitrario abbandono del serviziomancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini previsti; c) atti inadempimenti che costituiscono gravi violazioni abbiano comportato l’applicazione di legge e/o regolamentipenali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; d) dichiarazione adozione di fallimento dell’operatore economicocomportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui all’art. 19 del presente Capitolato; e) cessione inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 10 del contratto o violazione delle norme relative al subappaltopresente Capitolato; f) tre contestazioni relative violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva procedura ed allegato al Contratto. La risoluzione espressa, di cui all’artprevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti che la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula Stazione Appaltante darà per iscritto e all’Affidatario, tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta all’indirizzo di risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoposta certificata indicato dall’Appaltatore. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice la stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento il completamento dell’esecuzione del contratto. L’operatore economico L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni secondo le modalità ed i termini di pubblico interessecui all’art. In tal caso109 del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando con un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi venti giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC. In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e continuativi. Dalla data dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di efficacia natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall`art.1671 del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso C.C. Il pagamento di esecuzione, fatto salvo il risarcimento quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.cservizio prestato e delle spese sostenute., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).

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Samples: Servizio Di Ingegneria E Architettura

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva L’Azienda avrà la facoltà di dirittorisolvere “ipso facto et jure” il contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausolamezzo A/R fax PEC o e-mail nelle ipotesi previste dall’art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di seguito indicate: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito avvalendosi della facoltà di diffida formale di parterecesso consentita dall’art.1671 c.c secondo le modalità stabilite dall’art 109 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .; b) arbitrario abbandono qualora nei confronti del servizioGestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice; c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamentinel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d.”antimafia”, l’ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato; d) dichiarazione per motivi di fallimento dell’operatore economicointeresse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; e) cessione in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico del contratto o violazione delle norme relative al subappaltogestore secondo quanto previsto dall’art 110 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ; f) tre contestazioni relative alla qualità in caso di cessione del contratto; g) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; h) mancato allestimento dei locali e conseguente mancato avvio del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, entro il termine di cui all’artal precedente art. 1456 c.c6 del presente capitolato; i) annullamento o revoca dell’autorizzazione all’esercizio o mancato reintegro della fideiussione prevista all’art . ogniqualvolta 7 del presente capitolato j) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale, disciplinate dai precedenti articoli 12 e 13. k) in caso di riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione del servizio o inottemperanza al codice di comportamento dell’Azienda come previsto dall’art 13 del presente capitolato; l) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell’operatore economico dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio, nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; m) Il gestore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso ex art 14 del presente capitolato n) ritardo nel pagamento del canone trimestrale superiore a 30 giorni reiterato come previsto dall’art 15 del presente capitolato o) nel caso in cui il Gestore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato come previsto dall’art 17 del presente capitolato; p) mancata copertura assicurativa della polizza durante la vigenza del contratto o gravi danni cagionati all’Azienda da comportamenti del gestore e /o suoi dipendenti come previsto dall’art. 18 del presente capitolato; q) mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Azienda, mancata proroga della validità della garanzia entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto, come previsto dall’art 19 del presente capitolato; r) in caso di motivato esito negativo dei componenti controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale di cui all’art 20 del Capitolato; s) il gestore si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto o trascuri di eseguire le direttive imposte dall’Azienda ; t) nei casi previsti all’art 21 Penalità u) il gestore non impieghi attrezzature e/o prodotti con i requisiti previsti dal presente capitolato; v) nel caso di gravi inadempienze nella gestione e in particolare mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dall’Azienda ai sensi del punto 4 delle Specifiche Tecniche; L’inadempimento anche di una sola obbligazione del relativo contratto di concessione, se ritenuta grave, può costituire causa di risoluzione immediata dello stesso oppure ripetute, o reiterate inadempienze (superiori a tre penali applicate) . In tutti i predetti casi di risoluzione l’Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresagaranzia definitiva, ove essa non sia stata disposta misura cautelare ancora restituita, e/o sia intervenuto rinvio di applicare una penale equivalente. All’Impresa inadempiente sono addebitati i mancati introiti percepiti dall’Azienda rispetto a giudizio quelli previsti dal contratto risolto. Essi sono prelevati da eventuali crediti dall’Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni dell’Impresa. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.pi fatti che hanno motivato la risoluzione. 353 c.p., 353bis c.p. In Resta inteso che in caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni risoluzione del contratto il Gestore dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al Responsabile subentro del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore dannonuovo contraente. In caso di risoluzione del contratto contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara. Nel caso di scioglimento, per fatto dell’operatore economico aggiudicatarioqualsiasi causa, saranno riconosciuti del rapporto nulla potrà pretendere il gestore a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla titolo di avviamento commerciale essendo la presente assegnazione a titolo di concessione e al di fuori del regime privatistico dei contratti di locazione. Inoltre questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che il Gestore possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi: - qualora intervengano processi di riorganizzazione del SSN anche da parte del servizio effettuatodella Regione Xxxxxx Xxxxxxx; - qualora Intercenter aggiudichi la concessione di cui al presente capitolato a condizioni economiche più convenienti; - qualora, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento nel corso della validità del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università , il sistema di qualsiasi danno diretto convenzioni per l’acquisto di beni e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità servizi delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di dirittoPubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 1456 c.c.dell’art.26 della L.488/99 e smi, con semplice pronuncia aggiudichi la concessione di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei al presente capitolato a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).condizioni economiche inferiori

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Samples: Concession Agreement

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di dirittoL’Azienda Contraente avrà la facoltà recedere, ai sensi dell’art. 1456 c.c109 D.Lgs 50/2016. L’Azienda risolverà il contratto nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dall’art. 108 D.Lgs 50/2016 e le ulteriori specificazioni di cui allo schema di contratto. In tutti i casi di risoluzione l’Azienda Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei seguenti casiconfronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Le Aziende Contraenti avranno la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto da ciascuna stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausolamezzo A/R fax PEC o e-mail [indicare uno o più. es.PEC /FAX] nelle ipotesi previste dall’art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di seguito indicate: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito avvalendosi della facoltà di diffida formale di parterecesso consentita dall’art.1671 c.c.; b) arbitrario abbandono qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del servizioCodice; c) atti che costituiscono gravi violazioni per motivi di legge e/o regolamentiinteresse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; d) dichiarazione in caso di fallimento dell’operatore economicoxxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; e) cessione del contratto in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o violazione delle norme relative al subappaltofallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In in caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula cessione del contratto; g) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; h) qualora abbiano a contestare per iscritto e tramite PEC per due volte, anche non consecutive, la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per qualità e/o la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento quantità dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, prodotti; i) nel caso in cui le la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne; j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; k) nel caso in cui l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire dedicato; l) nel caso in cui, avendo la piena tracciabilità stazione appaltante richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d. ”antimafia”, l’ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato; m) al verificarsi delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10)circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale espressamente previste dal presente capitolato e relativi allegati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento La risoluzione del contratto per motivazioni e procedura è regolata dall’art. 122 del Codice. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del codice, l’Agenzia può risolvere il contratto se si risolva di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei verificano una o più delle seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausolacondizioni: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattualimodifica sostanziale del contratto, non adempiuti neanche a seguito che richiede una nuova procedura di diffida formale di parteappalto ai sensi dell’articolo 120; b) arbitrario abbandono con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del serviziopredetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); c) atti che costituiscono gravi violazioni l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di legge e/o regolamenticui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) dichiarazione l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di fallimento dell’operatore economicouna grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il contratto può essere risolto anche qualora nei confronti dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; eb) cessione del contratto sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o violazione più misure di prevenzione di cui al codice delle norme leggi antimafia e delle relative al subappalto; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressamisure di prevenzione, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresaal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per taluno dei delitti i reati di cui agli articoli 317 c.p.al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. Il contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, 318 c.p.tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, 319 c.p.se nominato, 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.pquando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14 del codice. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile All’esito del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia rispostola stazione appaltante, l’Università su proposta del responsabile del procedimentoRUP, dichiara risolto il contrattocontratto con atto scritto comunicato all’appaltatore. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni contrattualisia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, fatta salva il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore dannostazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. In caso tutti i casi di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei prestazioni relative ai servizi non o forniture regolarmente eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva L’Azienda Usl avrà la facoltà di dirittorisolvere “ipso facto et jure” il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R fax PEC o e-mail nelle seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausolaipotesi: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito avvalendosi della facoltà di diffida formale di parterecesso consentita dall’art. 1671 c.c.; b) arbitrario abbandono del servizio;qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro c) atti che costituiscono gravi violazioni per motivi di legge e/o regolamentiinteresse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; d) dichiarazione in caso di fallimento dell’operatore economicoxxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; e) cessione del contratto in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o violazione delle norme relative al subappaltofallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; f) tre contestazioni relative alla qualità in caso di cessione del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressacontratto; g) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; h) qualora venga contestato per iscritto per due volte, anche non consecutive, l’inadempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto; i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne; j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; k) in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti 24 del presente capitolato; l)nel caso in cui, avendo la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresastazione appaltante richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d.”antimafia”, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di dirittol’ufficio competente ravvisi, ai sensi dell’art. 1456 c.c.della normativa specifica, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 impedimenti alla prosecuzione del 13.08.10).contratto già stipulato;

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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente L’Azienda Contraente avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R fax PEC o e-mail nelle ipotesi previste dall’art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di seguito indicate: a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.; b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che l’affidamento si risolva dispone l'applicazione di dirittouna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice; c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; d) in caso di mancato allestimento entro i termini indicati all’art. 1 comma 3 del presente CSA, senza giustificato motivo valutato dall’Azienda, di una sede operativa nell’ambito territoriale del lotto nel quale sia risultata aggiudicataria; e) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; f) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; g) in caso di cessione del contratto; h) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; i) qualora l’Azienda titolare abbia a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità del servizio prestato; j) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne; k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; l) nel caso in cui l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato; m) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d. ”antimafia”, l’ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato; n) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale, disciplinate del precedente articolo 11. o) per inosservanza delle norme del Codice di Comportamento ai sensi dell’art. 1456 c.c11. nei seguenti casiIn tutti i predetti casi di risoluzione l’Azienda Contraente hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattualiove essa non sia stata ancora restituita, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di parte; b) arbitrario abbandono del servizio; c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenti; d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economico; e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressaapplicare una penale equivalente, nonché di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta procedere nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà Fornitore per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore del danno. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alle prescritte comunicazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’Università potrà recedere unilateralmente dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario avrà diritto a percepire i corrispettivi relativi alla parte di esecuzione del servizio effettuato, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, fino al momento della comunicazione del recesso, a mezzo PEC, osservando un preavviso di almeno trenta giorni naturali successivi e continuativi. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Università. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (legge n. 136 del 13.08.10).

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