Common use of RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO Clause in Contracts

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Affidatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Affidatario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Affidatario a mezzo PEC. 2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato; b. mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo del Comune di Spoleto; c. perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; d. cessione del contratto; e. effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; f. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto; g. fallimento dell'Affidatario;

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Samples: Service Agreement, Capitolato Prestazionale

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla Loano si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, allorquando, dopo aver richiamato formalmente il broker con comunicazione inviata con mezzo tracciabile (ad es.: raccomandata A.R., fax, PEC) circa l'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli. Sarà facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art. 1373 c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni provocati per errore e negligenza professionale e tutelati dall'Assicurazione di Responsabilità Civile di cui ai precedenti artt. 4 e 11. La risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Affidatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Affidatario assegnandogli il termine avverrà di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Affidatario a mezzo PEC. 2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato; b. mancato rispetto del Codice qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di Comportamento nazionale Assicurazione di cui al D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo del Comune di Spoleto; c. perdita dei D.Lgs. n. 209/2005, da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di moralità cui all’artall'art. 80 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016; d. cessione del contratto; e. effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; f. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto; g. fallimento dell'Affidatario;.

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Samples: Brokerage Insurance Service Agreement

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli può essere risolto in caso di: - grave violazione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Affidatario. In tale ipotesi il Responsabile in particolare per mancato pagamento del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Affidatario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali canone nei termini; - reiterate inadempienze e/o negligenze, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico del Concessionario per la presentazione delle proprie controdeduzionidanni e/o furti ai beni del Comune non eliminati dal Concessionario anche a seguito di diffide formali ad adempiere; 2. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, Nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, salvo il Comune può recedere dal contratto di concessione, previo preavviso di mesi sei, senza diritto al risarcimento a indennizzi di sorta a favore del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Affidatario a mezzo PECConcessionario. 23. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato; b. mancato rispetto del Codice Nel caso di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo recesso da parte del Comune la cauzione sarà restituita al Concessionario. 4. Il Concessionario può recedere senza preavviso nel caso di Spoleto;recesso per gravi motivi legati alla salute o alla situazione economica o altri gravi motivi imprevedibili. In tal caso la cauzione non sarà restituita. c. perdita dei requisiti 5. In caso di moralità cui all’artrecesso da parte del Concessionario, per cause diverse da quelle indicate al precedente comma 4, deve essere dato un preavviso di almeno mesi sei. 80 del d.lgs. 50/2016; d. cessione del contratto; e. effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o In tal caso si avrà diritto alla restituzione della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; f. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto; g. fallimento dell'Affidatario;cauzione.

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Samples: Contratto Di Concessione Dell’immobile

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla Mondovì potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull’impiego degli addetti all’impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell’esame delle osservazioni formulate. Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto per gravi inadempimenti agli ex art. 1456 C.C.: - l’applicazione di oltre tre penali di cui al precedente art. 12 nell’arco di un anno; - il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi; - l’apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; - la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 10 e/o dichiarato in sede di offerta; - l’accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010; - la violazione degli obblighi contrattualidi cui all’art. 18 (norme di comportamento); - il mancato rispetto del crono programma di realizzazione delle opere di miglioria indicate a carico del concessionario in fase di gara, debitamente contestati all'Affidatariofatte salve eventuali cause di forza maggiore. In Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Mondovì dichiara al concessionario l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). L’esercizio di tale ipotesi facoltà è soggetto al pagamento di una penale, il Responsabile cui importo è così definito: - entro il primo anno della concessione, pari al contributo annuale definito in sede contrattuale; - dal primo al secondo anno della concessione, pari all’80% del procedimentocontributo annuale definito in sede contrattuale; - dal secondo al terzo anno della concessione, procederà alla formulazionepari al 60% del contributo annuale definito in sede contrattuale; Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Affidatario assegnandogli il Comune potrà revocare la concessione con preavviso di mesi 3 (tre) ed il termine di 15 (quindici) giorni naturali preavviso potrà essere inferiore laddove sussistano cause di forza maggiore in tal caso, le eventuali opere di miglioria apportate all’impianto e consecutivi per adempiere non ancora ammortizzate saranno riscattate dal Comune attraverso il riconoscimento di una somma pari ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzionicosti non già ammortizzati. Acquisite Nelle ipotesi sopra descritte trova comunque applicazione l’art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Affidatario a mezzo PEC. 2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato; b. mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo del Comune di Spoleto; c. perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; d. cessione del contratto; e. effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; f. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto; g. fallimento dell'Affidatario;s.m.i..

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Samples: Concession Agreement