Common use of Risoluzione dell’accordo quadro Clause in Contracts

Risoluzione dell’accordo quadro. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione ai sensi degli artt. 135 (Risoluzione dell’accordo quadro per reati accertati) e 136 (Risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del D. lgs. n. 163/06 e s.m. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. l’accordo quadro che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Firenze. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli obblighi contrattuali: • arbitraria sospensione e ingiustificata mancanza di esecuzione, grave ritardo, difetti • sopravvenuti motivi di pubblico interesse; • stato di insolvenza dell’operatore economico riguardo a tutti i debiti, contratti per l’esercizio della propria attività o lo svolgimento dell’accordo quadro; • mancato aggiornamento della documentazione relativa agli impianti in conduzione consegnati all’operatore economico sottoposti alla verifica ISPESL; • mancato reintegro della garanzia fidejussoria defintiva qualora la Stazione Appaltante si sia avvalsa della stessa per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nella prestazione del servizio, ovvero per deficienze riscontrate nell’esecuzione della prestazione; • subappalto non autorizzato od eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL); ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’operatore economico. Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. Con la risoluzione dell’accordo quadro sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione in danno dell’operatore economico inadempiente. All’operatore economico inadempiente è notificato nelle forme prescritte l’affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia del relativo contratto ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell’atto formale di affidamento del servizio ad altro operatore economico. All’operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla comporterà all’operatore economico inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente dalle responsabilità civili in cui lo stesso incorra a norma di legge o di contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell’intervento o di parziale o totale mancata prestazione da parte dell’operatore economico, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere d’ufficio, previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge. In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. Tutto ciò salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei maggiori danni subiti.

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Risoluzione dell’accordo quadro. La Stazione Appaltante può chiedere la A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo Quadro, l’AnconAmbiente SpA potrà procedere alla risoluzione del presente Atto con conseguente decadenza di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi via raccomandata o PEC al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente FPC e negli atti e documenti in essa richiamati, nei seguenti casi: • ritardo nella consegna del materiale richiesto con consegna ordinaria, superiore a giorni 7 (sette) naturali e consecutivi al verificarsi per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale; • ritardo nella consegna del materiale richiesto con consegna urgente, superiore a giorni 2 (due) naturali e consecutivi al verificarsi per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale; • indisponibilità del materiale, richiesto con consegna immediata, presso il punto di ritiro al verificarsi per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale; • ritardo nella restituzione della merce rifiutata ed ordinata con consegna ordinaria o in cui siano stati riscontrati vizi, sia pari o superiore a 7 (sette) giorni; • ritardo nella restituzione della merce rifiutata ed ordinata con consegna urgente in cui siano stati riscontrati vizi, sia pari o superiore a 2 (due) giorni; • mancato allestimento o ripristino del punto di ritiro di cui all’art. 7, od in caso di non operatività dello stesso. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli arttobblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’AnconAmbiente, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro – con conseguente decadenza/risoluzione di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione – e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 135 In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’AnconAmbiente SpA può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi: • reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (Risoluzione tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016. • Per frode accertata nell’esecuzione della fornitura. • Nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro. • Qualora in fase di esecuzione dell’accordo quadro per reati accertati) dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Xxxxx sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 136 (Risoluzione le assicurazioni obbligatorie delle maestranze. • In caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo. • In caso di subappalto o cessione anche parziale dell’accordo quadro fuori dai casi espressamente consentiti dal presente documento e dalla legislazione vigente. • Qualora dovessero verificarsi le condizioni per grave inadempimentol’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile. • Per sospensione, grave irregolarità cessazione dell’attività o scioglimento, fallimento della Ditta. • Per mancanza e/o perdita del possesso, anche parziale, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e grave ritardo) del D. lgssmi. n. 163/06 e s.m. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. l’accordo quadro che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero • Per il mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. • Nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura della gara. • Qualora il ritardo degli adempimenti determini un importo massimo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’accordo quadro, il Responsabile Unico del Procedimento potrà proporre la risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento. • Violazione delle norme in materia di cessione dell’accordo quadro e dei flussi finanziaricrediti. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento • Mancata reintegrazione della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’artall’articolo “Cauzione definitiva”. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Firenze. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli obblighi contrattuali: arbitraria sospensione e ingiustificata mancanza di esecuzione, grave ritardo, difetti • sopravvenuti motivi di pubblico interesse; • stato di insolvenza dell’operatore economico riguardo a tutti i debiti, contratti per l’esercizio della propria attività o lo svolgimento dell’accordo quadro; • mancato aggiornamento della documentazione relativa agli impianti in conduzione consegnati all’operatore economico sottoposti alla verifica ISPESL; • mancato reintegro della garanzia fidejussoria defintiva qualora la Stazione Appaltante si sia avvalsa della stessa per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nella prestazione del servizio, ovvero per deficienze riscontrate nell’esecuzione della prestazione; • subappalto non autorizzato od eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL); ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’operatore economico. Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi Nei casi previsti dal codice civilepresente documento. Con • Qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, AnconAmbiente SpA agirà ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile e seguenti. La risoluzione dell’accordo quadro non si estende alle forniture già eseguite; con la risoluzione dell’accordo quadro sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell’operatore economico all’impresa inadempiente. All’operatore economico inadempiente è notificato nelle forme prescritte l’affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia del relativo contratto ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell’atto formale di affidamento del servizio ad altro operatore economico. All’operatore economico All’impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante in più rispetto a quelle previste dal contratto dall’accordo quadro risolto. AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dall’accordo quadro stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, prelevando le stesse dal deposito cauzionale ea mezzo PEC, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della Stazione Appaltante, data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando che, nel eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalla fornitura a tale data eseguita ed il mancato guadagno. Il provvedimento di risoluzione dell’accordo quadro dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo PEC. In caso di minor spesarisoluzione contrattuale, nulla comporterà all’operatore economico inadempienteAnconAmbiente si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della Ditta. L’esecuzione L'esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso incorra essa possa essere incorsa, a norma di legge o di contratto legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell’intervento o di parziale o totale mancata prestazione risoluzione dell’accordo quadro per fatto della Ditta aggiudicataria, verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da parte dell’operatore economicoAnconAmbiente SpA, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere d’ufficio, previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge. In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, fatto salvo il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni onere derivante ad AnconAmbiente SpA per la stipula del nuovo accordo quadro necessario per il completamento della fornitura. L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire all’AnconAmbiente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di appalto. Tutto ciò risoluzione dell’accordo quadro, l’AnconAmbiente - oltre all’applicabilità delle penalità previste procederà all’incameramento delle somme necessarie dal deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei degli eventuali maggiori danni subitidanni.

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Risoluzione dell’accordo quadro. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione ai sensi degli artt. 135 (Risoluzione DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO Accordo bonario Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo quadro per reati accertati) e 136 (Risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del D. lgs. n. 163/06 e s.m. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. l’accordo quadro che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi bonario di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Firenze. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli obblighi contrattuali: • arbitraria sospensione e ingiustificata mancanza di esecuzione, grave ritardo, difetti • sopravvenuti motivi di pubblico interesse; • stato di insolvenza dell’operatore economico riguardo a tutti i debiti, contratti per l’esercizio della propria attività o lo svolgimento dell’accordo quadro; • mancato aggiornamento della documentazione relativa agli impianti in conduzione consegnati all’operatore economico sottoposti alla verifica ISPESL; • mancato reintegro della garanzia fidejussoria defintiva qualora la Stazione Appaltante si sia avvalsa della stessa per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nella prestazione del servizio, ovvero per deficienze riscontrate nell’esecuzione della prestazione; • subappalto non autorizzato od eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL); ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’operatore economicoriserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. Con la risoluzione dell’accordo quadro sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione in danno dell’operatore economico inadempiente. All’operatore economico inadempiente è notificato nelle forme prescritte l’affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia del relativo contratto ovveroprocedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell’atto formale di affidamento del servizio ad altro operatore economico. All’operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dal contratto risoltogià esaminate, prelevando le stesse dal deposito cauzionale raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove questo non sia sufficientecostituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti parte della Stazione Appaltante, fermo restando che, nel stazione appaltante. In caso di minor spesareiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, nulla comporterà all’operatore economico inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente dalle responsabilità civili in cui lo stesso incorra a norma di legge o di contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell’intervento o rifiuto della proposta di parziale o totale mancata prestazione da parte dell’operatore economicoaccordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, la Stazione Appaltante si riserva può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di provvedere d’ufficio, previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge. In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. Tutto ciò salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei maggiori danni subitidecadenza.

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Risoluzione dell’accordo quadro. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. Essa può chiedere disporre la risoluzione dell’accordo quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016. L’ accordo quadro dovrà inoltre intendersi risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: − per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli artt. 135 (Risoluzione stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a tre giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi; − quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell’Impresa delle norme sul subappalto; − quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; − quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento; − per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante; − per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente; − per gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante; − per reati accertati) e 136 (Risoluzione il mancato rispetto delle procedure previste all’art. 8 del presente Capitolato; − per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; − per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato; − per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016; − qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’accordo quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del D. lgs. n. 163/06 e s.m. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. l’accordo quadro che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi medesimo; − nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire non assuma tutti gli obblighi inerenti la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’operatore economico aggiudicatarioLa risoluzione dell’accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che segue in classifica in sostituzione di quello nei confronti del quale è intervenuta la risoluzione. L’intervenuta risoluzione dell’accordo non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i subappaltatori lavori già ordinati in essere alla data in cui è dichiarata. Si stabilisce altresì che qualora l’esecutore del contratto/appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi incombenti, ovvero sollevasse preventive eccezioni sull’interpretazione del Capitolato o dell’Elenco Xxxxxx sarà facoltà dell’Azienda di rescindere l’accordo quadro, non procedendo all’aggiudicazione di nessun altro lavoro all’esecutore del contratto in argomento. Esso sarà inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno e i subcontraenti spesa arrecati alla Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire profitto della quale sarà intanto acquisita la tracciabilità cauzione depositata. Oltre alla possibilità dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere l’eventuale cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti dell'Amministrazione al pagamento degli indennizzi e dei flussi finanziari edanni conseguenti per le maggiori spese, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi dai fatti derivi grave nocumento alla Amministrazione nel caso di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Firenze. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni grave violazione degli obblighi contrattuali: • arbitraria sospensione e ingiustificata mancanza . L’esecutore del contratto non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di esecuzione, grave ritardo, difetti • sopravvenuti motivi di pubblico interesse; • stato di insolvenza dell’operatore economico riguardo a tutti i debiti, contratti per l’esercizio della propria attività o lo svolgimento dell’accordo quadro; • mancato aggiornamento della documentazione relativa agli impianti in conduzione consegnati all’operatore economico sottoposti alla verifica ISPESL; • mancato reintegro della garanzia fidejussoria defintiva qualora la Stazione Appaltante si sia avvalsa della stessa per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nella prestazione del servizio, ovvero per deficienze riscontrate nell’esecuzione della prestazione; • subappalto non autorizzato od eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL); ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’operatore economico. Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. Con la risoluzione dell’accordo quadro sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione in danno dell’operatore economico inadempiente. All’operatore economico inadempiente è notificato nelle forme prescritte l’affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia del relativo contratto ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell’atto formale di affidamento del servizio ad altro operatore economico. All’operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla comporterà all’operatore economico inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente dalle responsabilità civili in cui lo stesso incorra a norma di legge o di contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell’intervento o di parziale o totale mancata prestazione da parte dell’operatore economico, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere d’ufficio, previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge. In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. Tutto ciò salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei maggiori danni subitieventuali.

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Risoluzione dell’accordo quadro. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione ai sensi degli artt. 135 (Risoluzione dell’accordo quadro per reati accertati) e 136 (Risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimentoL’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi, grave irregolarità e grave ritardo) del D. lgs. n. 163/06 e s.m. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. l’accordo quadro che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui secondo quanto riportato all’art. 3 della legge 136 108 del 13 agosto 2010 D.Lgs. nr. 50/2016 e s.mnei casi di seguito specificati: • Violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, nr. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura 62 contenente “regolamento recante codice di Firenzecomportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. Nel 165.” • Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro). • Risoluzione di nr. 2 (due) contratti attuativi: nel caso in cui la intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente accordo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro con l’aggiudicatario del contratto avvenisse per gravi violazioni attuativo risolto, ritenendolo responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze. • Mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l’aggiudicazione degli obblighi contrattuali: • arbitraria sospensione e ingiustificata mancanza di esecuzione, grave ritardo, difetti • sopravvenuti motivi di pubblico interessestessi; • stato di insolvenza dell’operatore economico riguardo a In tutti i debitigli altri casi espressamente previsti nel testo del presente accordo, contratti per l’esercizio della propria attività o lo svolgimento dell’accordo quadroanche se non richiamati nel presente articolo; • mancato aggiornamento della documentazione relativa agli impianti in conduzione consegnati all’operatore economico sottoposti alla verifica ISPESL; Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. mancato reintegro della garanzia fidejussoria defintiva qualora la Stazione Appaltante si sia avvalsa della stessa per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nella prestazione del servizio, ovvero per deficienze riscontrate nell’esecuzione della prestazione; • subappalto non autorizzato od eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL); ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’operatore economico. Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. Con la La risoluzione dell’accordo quadro sorge e dei singoli contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C. ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze, non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo quadro o ritenute rilevanti per la Stazione Appaltante specificità delle forniture relative ai singoli contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal R.U.P. con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo P.E.C.. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il diritto di affidare a terzi l’esecuzione quale l’Aggiudicatario dovrà sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accogliibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro o del singolo contratto. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in danno dell’operatore economico inadempiente. All’operatore economico inadempiente è notificato nelle forme prescritte l’affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia del relativo contratto ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell’atto formale di affidamento del servizio ad altro operatore economico. All’operatore economico inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’operatore economico inadempiente senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla comporterà all’operatore economico inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico inadempiente dalle responsabilità civili corso stipulati sino alla data in cui lo stesso incorra a norma si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo quadro, infine, risulta ostativa alla stipula di legge o di contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In considerazione della natura dell’appalto, laddove si verifichino situazioni di particolare urgenza ed in caso di ritardo nell’intervento o di parziale o totale mancata prestazione da parte dell’operatore economico, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere d’ufficio, previa formale diffida anche via fax, mediante altro operatore economico individuato con le procedure di legge. In tal caso all’operatore economico inadempiente sarà addebitato, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. Tutto ciò salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei maggiori danni subitinuovi contratti specifici basati sul medesimo accordo.

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Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 54 Comma 4 Lettera C) Del d.lgs. Nr. 50/2016, Con Tre Operatori Economici, Per La Fornitura Di Materiale Di Cancelleria Non Ricompreso Nelle Convenzioni (Consip E Regionale) Per Un Periodo Di 48 Mesi