Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. I Contraenti stipuleranno un Accordo Quadro con l’Università disciplinato dalle disposizioni previste dal presente Capitolato. I Contraenti dovranno dunque mettere a disposizione un team di professionisti, come oltre meglio definito, che sia composto da tutte le principali professionalità tecniche specializzate e necessarie per la gestione delle differenti categorie di attività specialistiche (edile, elettrico, meccanico, strutturale, etc.), e sia attivabile all’occorrenza per assistere e collaborare con il personale dell’Area Edilizia e Infrastrutture dell’Università. L’Università, sottoscrivendo l’Accordo Quadro con i Contraenti intende avvalersi non solo dei singoli servizi ma anche della capacità organizzativa e gestionale dei singoli Contraenti, lasciando alla loro esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme. L’affidamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro avverrà ad insindacabile discrezione dell’Università, senza obblighi per quest’ultima, con riguardo al numero, alla tipologia e alle categorie di lavorazione in funzione delle future esigenze derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare nei limiti della somma massima complessiva e per l’intera durata dell’Accordo stesso. L’affidamento delle prestazioni riferite all’Accordo Quadro avverrà, secondo la procedura meglio descritta nel prosieguo del presente documento all’art. 12, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti, nel seguito definiti per brevità Contratti Attuativi, a seguito di Calcolo Onorario d’Incarico emesso dall’Università ovvero di offerte a completamento (verificate ed accettate dalle competenti strutture interne dell’Università) che il Contraente produrrà ogni qual volta si renderà necessaria la prestazione di un servizio il cui compenso non è previsto dalle tabelle ministeriali. L’importo di affidamento del singolo contratto attuativo è determinato applicando il ribasso offerto in sede di procedura di selezione dei Contraenti o in sede di Richiesta di Offerta o in sede di Offerta con Rilancio. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dei Contraenti: - del Patrimonio immobiliare dell’Università; - dell’oggetto delle prestazioni e della tipologia dei servizi eventualmente affidati; - de...
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. Il presente Capitolato fornisce le modalità di esecuzione dell’accordo quadro e di affidamento dei singoli Contratti Applicativi che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. intende affidare. In ogni caso i singoli contratti applicativi non potranno contenere clausole che deroghino in estensione o contravvengano alle condizioni generali previste dall'accordo quadro. La formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante stipula dei singoli contratti applicativi dell'accordo quadro. Il valore economico massimo indicato nell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo con- trattuale, né impegno di spesa, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e indivi- duare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 SpA non si impegna ad affidare all’aggiudicatario Contratti Applicativi fino alla concorrenza dell’importo massimo dell’accordo quadro (ovviamente per ciascun lotto), né un quantitativo minimo predefinito. L’Affidatario altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Applicativi che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. deciderà di affidargli.
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, concluso con più operatori economici, oltre che indicare le norme generali che regolano il rapporto, definisce la disci- plina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento degli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei con- fronti dei sottoscrittori l’Accordo e non è impegnativo in ordine alla stipula con quest’ultimi di singoli contratti di affidamento di lavori di manutenzio- ne. Gli operatori economici aggiudicatari invece si impegnano a stipula- re, senza nuovo confronto competitivo e con il criterio dello scorrimen- to della graduatoria, ciascuno un singolo contratto con il quale assume- ranno i lavori di una “zona” entro il limite massimo di importo previsto per ciascun contratto ed entro il periodo di validità dell’Accordo stesso.
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. La sottoscrizione del presente accordo quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti applicativi, né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre obbliga quest’ultimo ad assumere ed eseguire regolarmente gli specifici interventi che, in attuazione dello stesso accordo quadro, potranno essere ad esso affidati nel suo periodo di vigenza. L’accordo quadro non conferisce all’Appaltatore alcun diritto di esclusiva, per quanto forma oggetto dello stesso accordo quadro. Pertanto la Committente si riserva, per proprie esigenze, il diritto di far eseguire analoghi lavori di manutenzione ad altre Imprese, diverse dall’Appaltatore, senza che quest’ultimo possa avanzare alcuna pretesa. Si applicano al presente accordo quadro ed ai singoli contratti applicativi le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e gli articoli ancora in vigore del DPR 207/2010.
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, concluso con un unico operatore economico, definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte del Comune di Carrara dei singoli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro, pertanto non è fonte di obbligazioni per il Comune nei confronti dell’appaltatore e non è impegnativo in ordine all’affidamento a questi di un quantitativo minimo di interventi. L’appaltatore invece si obbliga ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli contratti attuativi/ordini di lavoro che l’Amministrazione deciderà di affidare loro e che saranno stipulati mediante scrittura privata.
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. Al fine di razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi professionali, la cui pluralità di affidamenti, e la conseguente pluralità di soggetti diversi con i quali interagire, determinano una gestione estremamente difficoltosa sia dal punto di vista delle risorse necessarie per verificare l’operato dei professionisti esterni sia sotto il profilo di ottenere un livello omogeneo e soddisfacente delle prestazioni affidate all’esterno, il Comune di Ancona, ha deciso di selezionare più operatori economici (uno per ogni lotto) cui affidare quei servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione di nuove edificazioni, interventi di restauro e riuso, interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento, interventi di adeguamento normativo, interventi di miglioramento sismico relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi e connesse alla gestione del proprio Patrimonio Immobiliare. Il Contraente stipulerà pertanto un Accordo Quadro con il Comune di Ancona, Accordo che prevedrà l’adozione del presente Capitolato. Il Contraente dovrà dunque mettere a disposizione un team di professionisti, come oltre meglio definito, che sia composto da tutte le principali professionalità tecniche specializzate e necessarie per la gestione delle differenti categorie di attività specialistiche (edile, elettrico, meccanico, strutturale, etc.), e sia attivabile all’occorrenza per assistere e collaborare con il personale dell’Area Edilizia e Infrastrutture dell’Ente. L’Ente, sottoscrivendo l’Accordo Quadro con il Contraente intende avvalersi non solo dei singoli servizi, ma anche della capacità organizzativa e gestionale del Contraente, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme. Il Contraente assume anche l'impegno di assistere attivamente il Comune di Ancona, per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione degli interventi afferenti il patrimonio immobiliare e dei servizi oggetto dell’Accordo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti. Il presente Accordo Quadro non prevede un importo minimo garantito al Contraente. I Servizi oggetto dell’Accor...
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50 intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento dell’attività di Bonifica Sistematica da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici nel caso la valutazione dei rischi eseguita dal Committente evidenzi il possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nel cantiere interessato da attività di scavo. Il valore economico indicato per l’Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell’Accordo. La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l’Amministrazione nei confronti dell’Operatore economico aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “Contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito. I singoli “Contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Servizio (OdS) e s’intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’Operatore economico. Xxxxxxx XxX descriverà nello specifico il servizio da eseguire e ne stabilirà le specifiche relative al singolo intervento (importo compenso, la data di inizio ed il termine massimo di completamento, l’importo delle eventuali penali e della coperture assicurative, ecc). Gli OdS sono comunicati in forma scritta. Nell’esecuzione del presente incarico l’aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come “codice”, ed al relativo Regolamento di attuazione ex D.P.R. n. 207/2010, nel prosieguo indicato semplicemente come “regolamento” sino all’uscita delle nuove linee guida pubblicate da ANAC.
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni, le clausole e le modalità di affidamento dei singoli Contratti
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, concluso con un unico operatore economico,
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l’Azienda nei confronti dell’Affidatario, in quanto definisce unicamente la disciplina generale e le modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli interventi, di volta in volta emessi mediante appositi Ordini di Lavoro, da parte del RUP, nei quali saranno precisati l’oggetto dei lavori, i loro importi, i tempi e i luoghi di esecuzione. Il presente Accordo Quadro individua, invece, l’obbligo per l’Affidatario di assumere i lavori che successivamente saranno affidati, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità dell’Accordo stesso.